Appeal Withdrawn After Administrative Decision Modified Disability Benefits
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed an appeal against an administrative decision concerning accident insurance benefits, but subsequently, the opposing insurance entity issued a new formal decision on August 25, 2004, which annulled prior decisions and recognized the appellant's new degree of disability, leading the appellant's representative to confirm the agreement, state the appeal's objective was met, and withdraw the claim. Consequently, the court found the matter to be without object and ordered the case stricken from the rolls without imposing any fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAviste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61, 1. la causa è stralciata dai ruoli, 2. non si percepiscono né tasse né spese; Appeal Withdrawn After Administrative Decision Modified Disability Benefits: Consequently, the court found the matter to be without object and ordered the case stricken from the rolls without imposing any fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the decree section as the basis for procedural actions, although it leads to the case being struck out.
This order formally terminates the proceedings because the objective of the appeal has been met.
This order waives the collection of court fees and costs.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 35.2003.81 mm/gm · Lugano 30 agosto 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 27 novembre 2003 interposto da
RI1 rappr. da: RA1 contro
la decisione su opposizione del 27 agosto 2003 emanata dalla CO1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 28 novembre 2003 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
vista la lettera 26 agosto 2004 del patrocinatore dell'assicurata del seguente tenore:
" Nella procedura sopra menzionata, nella mia qualità di patrocinatore della signora RI1 di __________, vi comunico che fra le parti è intervenuto un accordo, in virtù del quale la CO1, con decisione formale del 25 agosto 2004, ha annullato la propria decisione 3 marzo 2003 e la decisione su opposizione del 27 agosto 2003, e al contempo riconosciuto il nuovo grado di invalidità della mia mandante; allego alla presente, per migliore comprensione, un esemplare di detta nuova decisione.
A questo punto, essendo stato raggiunto l'obiettivo perseguito con il ricorso qui in oggetto, questo può essere stralciato; conformemente al punto 4 della convenzione eventuali spese o spese di codesto Tribunale dovranno essere messe a carico della CO1, mentre la mia mandante, che si è vista riconosciuta un'adeguata indennità per spese legali, rinuncia alle ripetibili." (cfr. Doc. XXI);
considerato che l'avv. RA1, con scritto del
30 agosto 2004, ha pure ritirato l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. Doc. XXII);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo