Claimant v. Employer Regarding Accident Insurance Jurisdiction Transfer
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed a claim seeking compensation for lost earnings following a traffic accident that occurred in 2001, opposing their employer in a dispute governed by accident insurance law; however, the Cantonal Insurance Tribunal declared the application inadmissible because the claims arose from an employment contract, placing them outside the court's jurisdiction over social insurance matters, and thus ordered the case to be transferred to the ordinary civil jurisdiction, specifically the local Justice of the Peace where the defendant resides, in accordance with general principles of judicial transfer and specific rules governing jurisdiction in labor law disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 126 cpv. 1 CPC, Art. 23 LPTCA, Art. 24 cpv. 1 delle, art. 24 cpv. 1 LForo; Claimant v. Employer Regarding Accident Insurance Jurisdiction Transfer: diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for transmitting the file to the competent judicial authority after declaring inadmissibility due to lack of jurisdiction.
Cited as the provision making Art. 126 CPC applicable to the transfer of the case due to lack of jurisdiction.
Cited to determine the competent ordinary civil jurisdiction to which the case is transferred.
Cited to establish the general jurisdiction of the Tribunal in social insurance matters, which is implicitly determined not to apply in this case.
Cited to mention the exhaustive enumeration of matters under the Tribunal's jurisdiction, which excludes the present claim.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 35.2003.10 mm · Lugano 10 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
con redattore: · Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sull'istanza del 4 febbraio 2003 di
__________ contro
__________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto che, - con atto del 4 febbraio 2003, denominato "istanza", __________ ha chiesto l'intervento del TCA nella vertenza relativa al risarcimento della perdita di guadagno da lui patita a seguito dell'incidente della circolazione stradale del
31 ottobre 2001, che lo oppone al proprio datore di lavoro, signor __________ (cfr. I);
- giusta l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre contestazioni attribuitele dalla legge;
- l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo è attribuita la competenza del giudizio;
- *in casu*, quelle fatte valere da __________ sono pretese che rilevano dal contratto di lavoro, quindi delle pretese assolutamente estranee alle assicurazioni sociali;
- l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza *ratione materiae*;
- competente per il contenzioso sui diritti invocati da __________ è, invece, la giurisdizione civile ordinaria;
- a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA - quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente (cfr., ad esempio, STCA del 16 gennaio 2002 nella causa H., inc. 35.2001.83).
Del resto, va rilevato che l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del
diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d,
111 V 406; VSI 1995 p. 1999 consid. 3b);
- giusta l'art. 24 cpv. 1 delle legge federale sul foro in materia civile (LForo), entrata in vigore il 1° gennaio 2001, per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro;
- dalle tavole processuali emerge che il convenuto, __________, è domiciliato nel Comune di __________;
- di conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura di __________;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza é irricevibile.
Gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura di __________.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti