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35.2001.74 • TCAS TI 35.2001.74 Generato dall'IA

Insurance Benefits Settlement and Case Dismissal

Numero d'incarto 35.2001.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a decision concerning accident insurance benefits, but the case became moot because the parties reached a settlement agreement that addressed the initial injury details, mandated a future multidisciplinary medical assessment to determine the disability pension based on a fixed insured income, guaranteed a minimum disability rating of 50% pending that assessment, and stipulated that all other benefit determinations from prior decisions were recognized. Consequently, the court homologated the transaction, struck the case from the rolls, made no assessment of court fees, and advised the parties of their right to appeal the procedural decision to the Federal Insurance Court on grounds of procedural error or defect of will.

Regesto Legislator

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Art. 15 cpv. 2 LAINF, art. 18 e segg. LAINF, Legge di procedura 6.4.1961, art. 64 LTF; Insurance Benefits Settlement and Case Dismissal: Consequently, the court homologated the transaction, struck the case from the rolls, made no assessment of court fees, and advised the parties of their right to appeal the procedural decision to the Federal Insurance Court on grounds of procedural error or defect of will.

Parole chiave

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prestazione dell'assicurazione contro gli infortuni prestazioni d'invalidità dell'assicurato vizio di procedura garanzie procedurali prestazioni minime gestione del sinistro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 15 cpv. 2 LAINF

Cited in point 4 of the settled agreement, which was subsequently approved and forms the basis of the decision.

art. 18 e segg. LAINF

Cited in point 2 of the settled agreement regarding the disability pension, which was approved.

Legge di procedura 6.4.1961

The general procedural law under which the court issues its orders.

art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the cost rule typically refers to the Federal Tribunal Act (LTF) or equivalent cantonal law. Since no specific cost/appeal article from the cantonal procedure law is cited in the final order (only the general procedural law is mentioned), and considering the standard practice in such context where costs are addressed, no provision strictly fitting the cost rule *from the dispositive* is found, except for the procedural ruling on costs in point 2.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 35.2001.00074 mm/gm · Lugano 4 marzo 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 18 ottobre 2001 interposto da

__________, rappr. da: avv. __________, contro

la decisione del 19 luglio 2001 emanata da __________, rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 23 ottobre 2001 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

ritenuto che in data 12 dicembre 2001, su istanza delle parti, la causa è stata sospesa sino al 31 gennaio 2002, termine poi prorogato sino al 28 febbraio 2002 (cfr. Doc. _);

rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

" 1) Le parti si danno reciprocamente atto che __________ il 24 agosto 1992 ha iniziato la __________ per i quadri dell'economia e dell'amministrazione () e che, prima dell'infortunio (17 novembre 1993) ha frequentato due semestri della citata scuola.

2) In relazione alla sola rendita d'invalidità (art. 18 e segg. LAINF) verrà esperita nei più brevi tempi possibili una perizia medica multidisciplinare (relativa alla sfera psichica e somatica) ad opera di un istituito medico che verrà scelto dalle parti di comune accordo, ritenuto che entrambe le parti avranno la facoltà di presentare i propri quesiti peritali e le proprie osservazioni.

3) Esperita la perizia di cui al precedente punto, la __________, quale Assicurazione LAINF, emanerà una nuova decisione limitatamente al tema della rendita d'invalidità, ritenute invece integralmente riconosciute dalle parti ogni altra prestazione LAINF stabilita nella decisione

12 febbraio 2001, rispettivamente nella decisione su opposizione 19 luglio 2001.

4) Le parti riconoscono sin d'ora che è considerato quale guadagno assicurato per il calcolo della rendita, quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio, pari a Fr. 44'500.-- (art. 15 cpv. 2 LAINF).

5) Le parti riconoscono sin d'ora che nella decisione che la __________ emanerà il grado d'invalidità non potrà in ogni caso, anche successivamente agli accertamenti medici, essere valutato inferiore al 50 %. Nel caso in cui, dopo la citata decisione, il grado d'invalidità dovesse mutare, ciò sarà oggetto di una nuova valutazione.

6) Sino all'emanazione della nuova decisione LAINF circa la rendita d'invalidità di cui al punto 3, la __________ continuerà nei suoi versamenti conformemente a quanto stabilito nella precedenti decisioni.

7) Le parti, per il tramite dei rispettivi patrocinatori, non appena sottoscritta la presente convenzione, inoltreranno un esemplare di quest'ultima al Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiedendo l'omologazione della stessa e lo stralcio dai ruoli della vertenza (inc. n. 35.2001._), ritenute le eventuali spese e tasse di giustizia a carico di chi le ha anticipate, e compensate le ripetibili.

8) La validità della presente convenzione è condizionata all'omologazione della stessa e relativo stralcio della vertenza giudiziaria.

La mancata sottoscrizione delle parti, rispettivamente la mancata omologazione da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni, renderà nulla la presente convenzione.

9) Nel caso in cui la presente convenzione non venisse omologata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, le parti, di comune accordo, chiederanno che alla convenuta venga assegnato un ulteriore termine per presentare la sua risposta di causa, onde sviluppare le proprie argomentazioni in fatto e in diritto.

10) La presente convenzione, da sottoscrivere dalle parti medesime, viene perfezionata in 3 esemplari, uno ciascuno per le parti e uno per il Tribunale cantonale delle assicurazioni."

(e meglio come alla transazione inviata in data 26 febbraio 2002 al Tribunale dall'avv._________);

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo