Workers' Accident Insurance Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party filed an appeal against a decision from a workers' accident insurance entity concerning accident insurance matters, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant had not first pursued the mandatory administrative remedy of opposition to the original decision-making body, as required by law for challenging decisions under the relevant article, noting that a prior communication relied upon by the appellant did not constitute the requisite formal decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 105 cpv. 1 LAINF, Art. 99 LAINF, Art. 106 cpv. 2 LAINF, Art. 46 PA; Workers' Accident Insurance Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Opposition: amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the prerequisite of filing an opposition which was lacking, leading to the appeal being declared inadmissible.
This procedural rule is cited to support the requirement that opposition is a necessary prior step to any judicial appeal.
The inadmissibility is based on the fact that the challenged decision was not a formal decision under this article, which would have required a prior opposition.
This article is cited in the reasoning to mention the exception to the requirement of prior opposition, which was deemed not applicable.
This symbol appears in order 2 and indicates that no judicial fees are collected, while costs are borne by the State.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 35.2001.00066 mm/ · Lugano 15 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
con redattore: · Maurizio Macchi
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2001 di
__________, rappr. da: avv. __________, contro
la decisione del 31 agosto 2001 emanata da __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto che, - __________, patrocinato dall'avv. __________, ha impugnato mediante ricorso 28 settembre 2001, la decisione formale emanata il 31 agosto 2001 dall'__________, che l'assicura contro gli infortuni (cfr. doc. _);
- giusta l'art.
105 cpv. 1 LAINF, le decisioni prolate in virtù dell'art. 99 LAINF ed i conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale;
- eccezion fatta per i casi di denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 106 cpv. 2 LAINF), l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art. 46 PA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 286; SJ 1997, p. 452ss.);
- *in casu*, la decisione di cui si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione:
il ricorso interposto contro di essa deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.
La comunicazione 24 agosto 2000 dell'__________ (doc. _), avverso la quale l'assicurato pretende aver interposto opposizione (cfr. I, p. 4 in fine), non poteva evidentemente essere considerata quale decisione formale ex art. 99 LAINF;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
28 settembre 2001 é irricevibile.
§ Gli atti sono inviati all'__________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti