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35.2001.63 • TCAS TI 35.2001.63 Generato dall'IA

Accident Insurance Legal Aid Fee Taxation and Appeal Rights

Numero d'incarto 35.2001.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Following an appeal concerning accident insurance where the appellant was granted legal aid, the court addressed the subsequent fee note submitted by the appellant's legal representative after a prior appeal was rejected; applying the relevant procedural law, the court ordered the fee to be taxed at a specific amount, waived any court fee, assigned the costs to the state, and informed the parties of their right to appeal the fee amount to the Moderation Council within fifteen days.

Regesto Legislator

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61; Accident Insurance Legal Aid Fee Taxation and Appeal Rights: Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di gratuito patrocinio materia di assicurazione contro gli infortuni diritto dell'assicuratore diritti procedurali insinuazione del credito rimborso delle spese d'assicurazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 21 della Legge di procedura 6.4.61
This provision governs the recourse against the fee taxation amount.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 21 della Legge di procedura 6.4.61

This provision was cited as the basis for ordering the taxation of the fee note.

art. 21 della Legge di procedura 6.4.61

This provision governs the recourse against the fee taxation amount.

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Testo completo

Raccomandata

Incarto n. 35.2001.00063 Rif. costo n. 161.318.05 rs/gm · Lugano 27 agosto 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 19 settembre 2001 interposto da

__________, rappr. da: Studio legale __________, contro

la decisione del 20 giugno 2001 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

vista la sentenza 24 maggio 2002 con la quale è stato respinto il gravame;

richiamata l'ordinanza 12 novembre 2001 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

rilevato che in data 7 agosto 2002 l'avvocato __________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

ordina 1.

La nota è tassata in fr. 1'037.-- (IVA inclusa);

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo