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35.2001.40 • TCAS TI 35.2001.40 Generato dall'IA

Insured v. Accident Insurance Administration (Revision of 1987 Judgment)

Numero d'incarto 35.2001.40
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured individual sought the revision of a 1987 judgment that rejected their appeal against an initial administrative decision concerning accident insurance, claiming disability recognition based on a recent neurological certificate detailing memory loss, tremors, confusion, and anxiety. The court rejected the revision request because, under relevant procedural law, revision requires the discovery of new facts or evidence capable of altering the established factual basis of the prior judgment, and the submitted neurological certificate merely provided a new assessment of pre-existing or generically alleged conditions without presenting objectively new, relevant circumstances sufficient to overturn a decision that had already become final and had previously withstood a revision attempt.

Regesto Legislator

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Art. 108 cpv 1 lett. i LAINF, Art. 14 LPTCA, Art. 15 cpv. 1 LPTCA, art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale; Insured v. Accident Insurance Administration (Revision of 1987 Judgment): The court rejected the revision request because, under relevant procedural law, revision requires the discovery of new facts or evidence capable of altering the established factual basis of the prior judgment, and the submitted neurological certificate merely provided a new assessment of pre-existing or generically alleged conditions without presenting objectively new, relevant circumstances sufficient to overturn a decision that had already become final and had previously withstood a revision attempt.

Parole chiave

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revisione di una decisione certificato d'assicurazione riesame da parte dell'assicuratore modificazione delle conclusioni stato anteriore revisione della rendita invalidità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 108 cpv 1 lett. i LAINF
This provision defines the grounds for the reopening/revision of a judgment, which is the core matter decided upon by rejecting the request in order 1.
Art. 14 LPTCA
This provision details the conditions under which a revision of a Cantonal Court of Insurance decision is permitted, which underpinned the court's analysis leading to the rejection.
Art. 15 cpv. 1 LPTCA
This provision sets the deadline for filing a revision request, which was discussed in the reasoning related to the admissibility/merits of the request.
art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale
This procedural rule allowed the Court to rule with a single judge (Judge unico).

Giurisprudenza citata

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DTF 110 V 141
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 108 cpv 1 lett. i LAINF

This provision defines the grounds for the reopening/revision of a judgment, which is the core matter decided upon by rejecting the request in order 1.

art. 14 LPTCA

This provision details the conditions under which a revision of a Cantonal Court of Insurance decision is permitted, which underpinned the court's analysis leading to the rejection.

art. 15 cpv. 1 LPTCA

This provision sets the deadline for filing a revision request, which was discussed in the reasoning related to the admissibility/merits of the request.

art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

This procedural rule allowed the Court to rule with a single judge (Judge unico).

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

This procedural rule, alongside Art. 26c para. 2, allowed the Court to rule with a single judge.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 35.2001.00040 mm/nh · Lugano 24 luglio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

con redattore: · Maurizio Macchi

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sull'istanza del 4 luglio 2001 di

__________, chiedente la revisione della sentenza emessa il 6 luglio 1987 da questo Tribunale (INSAI 59/84) nella causa da lei promossa con ricorso 23 ottobre 1984

contro

la decisione del 7 settembre 1984 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Con sentenza

6 luglio 1987, questa Corte ha respinto il ricorso presentato da __________ contro la decisione emanata il 7 settembre 1984 dall’__________ che la assicurava contro gli infortuni in ambito LAINF.

1.2. In data 2 settembre 1998, l'assicurata ha domandato la revisione della succitata pronunzia 6 luglio 1987, postulando essenzialmente “il riconoscimento del mio stato d’invalidità”.

Con giudizio 19 novembre 1998, lo scrivente TCA ha integralmente respinto l'istanza di revisione.

Il successivo ricorso al TFA è stato dichiarato irricevibile, non avendo l'assicurata provveduto a versare l'anticipo richiestole.

1.3. Il

4 luglio 2001, __________ ha chiesto al TCA di "riprendere nuovamente in esame il mio caso, …" alla luce delle indicazioni contenute nel certificato

7 giugno 2001 dell'Ambulatorio di neurologia dell'Ospedale di __________ (cfr. I + doc. _).

1.4. L’__________, in risposta, ha chiesto che l’istanza di revisione 4 luglio 2001 venga respinta in ordine e, subordinatamente, anche nel merito, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D. C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

Nel merito

2.2. Giusta l'art. 108 cpv 1 lett. i LAINF, dev'essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza.

Pedissequamente, l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione

a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

2.3. Perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.

Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.).

Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare

fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 in re G. P.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, condi. 2). Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.

2.4. Secondo l'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.

2.5. Nel caso di specie, __________ ha semplicemente fatto accenno ad un preteso peggioramento delle proprie condizioni di salute, dimostrato, a suo dire, dal certificato 7 giugno 2001 dell'Ambulatorio di neurologia dell'Ospedale di __________, in cui si fa genericamente riferimento a vuoti di memoria, tremori, confusione, emicrania, ansia nonché a paura del futuro e della propria salute (cfr. doc. _).

Analogamente a quanto già statuito nella pronunzia del 19 novembre 1998, è manifesto come l'assicurata non abbia fornito alcuna prova circa l’esistenza di nuove circostanze di fatto, suscettibili di far apparire come oggettivamente insufficienti od errati gli elementi posti alla base della sentenza di cui è postulata la revisione.

In siffatte condizioni, l’istanza di revisione presentata da __________ non può trovare accoglimento in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L'istanza di revisione è respinta.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti