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35.2001.28 • TCAS TI 35.2001.28 Generato dall'IA

Insured Party's Motion to Revise Settlement Order Denied on Grounds of Previously Litigated Facts

Numero d'incarto 35.2001.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party requested the revision of a prior court order that struck a case from the docket following a settlement agreement concerning a transition allowance for change of occupation, arguing that a previous payment of approximately 26,832.70 should not have been deducted from the agreed-upon settlement amount of 112,425.10, as the earlier payment was for a different type of benefit. The court denied the revision request, reasoning that the grounds for revision—new facts or evidence—were not met because the claimant merely reasserted arguments already rejected in subsequent civil proceedings, and documentary evidence showed the prior payment of 26,832.70 was explicitly recognized as an advance on the transition allowance, making the settlement based on a correct, known factual basis and precluding the extraordinary measure of revision.

Regesto Legislator

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Art. 85 OPI, Art. 88 OPI, Art. 108 cpv 1 lett. i LAINF, Art. 14 LPTCA, Art. 15 cpv. 1 LPTCA, Art. 86 OPI; Insured Party's Motion to Revise Settlement Order Denied on Grounds of Previously Litigated Facts: The court denied the revision request, reasoning that the grounds for revision—new facts or evidence—were not met because the claimant merely reasserted arguments already rejected in subsequent civil proceedings, and documentary evidence showed the prior payment of 26,832.70 was explicitly recognized as an advance on the transition allowance, making the settlement based on a correct, known factual basis and precluding the extraordinary measure of revision.

Parole chiave

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revisione in materia civile anticipo delle spese motivazione di fatto modificazione delle conclusioni ordine di pagamento riesame da parte dell'assicuratore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 110 V 141
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 108 cpv 1 lett. i LAINF

The court rejected the request for revision because the grounds presented did not meet the requirements for revision under this article.

art. 14 LPTCA

The court analyzed the grounds for revision based on this article, but found they were not met.

art. 15 cpv. 1 LPTCA

The court implicitly confirmed that the deadline stipulated in this procedural rule was relevant to the examination of the revision request, although the claim was rejected on substantive grounds.

art. 86ss. OPI

This article concerning the transition allowance was cited in the reasoning supporting the rejection, as the dispute revolved around payments made under this provision.

art. 83ss. OPI

This article concerning daily transition benefits was cited in the reasoning opposing the applicant's interpretation of prior payments.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the general rule for costs in the absence of specific citation is often inferred, but based strictly on the rule to only include articles cited in the dispositive, the only explicit citation for costs is in order 2.

Art. 24 cpv. 4 del codice delle obbligazioni

This provision regarding essential error was invoked by the applicant in his request for revision, but the court did not use it in the final operative order.

art. 88 OPI

Cited by the applicant in his reasoning but not used in the operative part of the decision.

art. 85 OPI

Cited by the applicant in his reasoning but not used in the operative part of the decision.

art. 14 LPTCA a)

The court used this provision to establish the condition of new facts or evidence for revision, which was ultimately deemed not met.

art. 14 LPTCA b)

The court used this provision to establish the condition of a crime or misdemeanor influencing the decision for revision, which was ultimately deemed not met.

Art. 66 LTF

This provision governs the allocation of costs, which is explicitly ruled upon in order 2 (though the final order refers to the state bearing the costs rather than imposing them on the party based on this specific LTF article, the actual order is 'Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato'). Since the dispositive does not explicitly cite a specific cost article (like Art. 66 al. 1 LTF), only the operative order regarding costs is included.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 35.2001.00028 mm · Lugano 22 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici: · Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore: · Maurizio Macchi

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sull'istanza del 11 aprile 2001 di

__________, chiedente la revisione della sentenza emessa il 10 dicembre 1996 da questo Tribunale (inc. n. _) nella causa da lui promossa con ricorso 29 gennaio 1995

contro

la decisione del 14 dicembre 1994 emanata da __________, rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione 14 dicembre 1994, confermativa di un precedente provvedimento amministrativo (cfr. doc. _), La __________, quale assicuratore competente per corrispondere le prestazioni assicurative in relazione con la malattia professionale, ha riconosciuto a __________ - dichiarato dall'__________ inidoneo al lavoro di panettiere-pasticciere a far tempo dal 1° aprile 1991 - un assegno di transizione per cambiamento d'occupazione ex art. 86ss. __________ dell'importo di fr. 26'832.70, riferito al periodo 1° aprile 1991-1° novembre 1992 (cfr. doc. _).

1.2. Con giudizio 7 settembre 1995, questa Corte ha annullato l'impugnata decisione su opposizione e rinviato gli atti di causa all'assicuratore LAINF affinché procedesse a ricalcolare l'assegno di transizione di diritto (cfr. doc. _). In particolare, il TCA ha considerato che l'assegno di transizione non avrebbe dovuto venire calcolato applicando i salari medi editi dall'UFIAML, ma sulla base di quanto l'assicurato avrebbe percepito presso la __________ - ditta con la quale egli aveva intavolato delle trattative in vista di una sua possibile assunzione - senza la malattia professionale.

1.3. Statuendo sul ricorso presentato da La __________, il TFA, con pronunzia 21 maggio 1996, ha annullato la succitata sentenza e rinviato la causa al TCA affinché, completata l'istruttoria conformemente ai considerandi, rendesse un nuovo giudizio (cfr. doc. _). L'Alta Corte federale ha, da parte sua, ritenuto determinante, segnatamente, il salario effettivamente versato alla persona che poi ha preso l'impiego presso la ditta __________ (cfr. consid. 2c).

1.4. Successivamente, le parti hanno intavolato delle trattative in vista di una composizione extra-giudiziale della vertenza, trattative sfociate nella proposta del 7 novembre 1996, mediante la quale La __________ si è dichiarata disposta ad assegnare a __________ un assegno di transizione pari a fr. 112'425.10 (cfr. doc. _). La proposta è stata accettata dall'assicurato in data 9 dicembre 1996 (cfr. doc. _).

Preso atto dell'accordo raggiunto fra le parti, lo scrivente Tribunale ha proceduto a stralciare la causa dai ruoli, siccome ormai priva d'oggetto (cfr. doc. _).

1.5. Nel corso del mese di gennaio 1997, l'assicuratore LAINF ha proceduto a versare all'assicurato l'importo di fr. 85'592.40.

1.6. Con petizione 4 febbraio 1998, __________ si è rivolto alla Pretura del Distretto di __________, pretendendo da La __________ la corresponsione di un importo di fr. 26'832.70 oltre interessi. A mente dell'attore, infatti, l'importo di fr. 112'425.10 avrebbe dovuto essergli versato integralmente, senza alcuna deduzione. La somma di fr. 26'832.70 non può essere intesa quale "acconto" sull'importo definitivo, giacché essa sarebbe riferita ad indennità giornaliere giusta gli artt. 83ss. OPI, prestazioni che pertanto non hanno nessun rapporto con l'assegno di transizione previsto dagli artt. 86ss. OPI.

1.7. Con sentenza

31 gennaio 2001, il Pretore del Distretto di __________ ha integralmente respinto la petizione presentata da __________ (doc. _).

1.8. Con istanza

11 aprile 2001, __________ ha chiesto la revisione del decreto 10 dicembre 1996, mediante il quale questo TCA aveva stralciato dai ruoli la causa dipendente dal ricorso 29 gennaio 1995.

Queste, segnatamente, le considerazioni espresse dall’istante a sostegno della propria pretesa:

" (…).

nel 1992 ho chiesto prestazioni in contanti per cambiamento di attività alla __________ ai sensi degli articoli 83 e 86 OPI. Le stesse sono state all'inizio negate e dopo una travagliata procedura si è giunti alla transazione del 10 dicembre 1996 davanti al lodevole TCA (allegato 1).

A sorpresa però la __________ ha onorato solo parzialmente quanto convenuto, portando in deduzione un versamento effettuato anni prima a titolo di indennità giornaliera transitoria.

Il mio avvocato ha cercato di ottenere il dovuto, intentando una causa civile, la quale però visto la non chiarezza dell'accordo si è conclusa con una sentenza a mio sfavore (allegato 2).

Io ho aderito all'accordo perché ero convinto (e anche il mio legale lo era, visto che per ottenere la differenza ha intentato la causa civile) che la __________ mi avrebbe versato ulteriori Sfr. 112'425.10.

Addirittura la prima proposta di transizione della ________ del 22.10.1996 (allegato 3) era di Sfr. 129'124.10. Quest'ultima non è stata da me accettata in quanto il mio calcolo era più alto rispetto a quello della __________. Per concludere questa riprovevole storia, ho quindi accettato la seconda proposta di transazione del 07.11.1996 (allegato 4) di Sfr. 112'425.10.

Se al momento dell'accordo, si fosse parlato o scritto di dedurre l'importo versato anni prima come indennità giornaliera di transizione non avrei sicuramente aderito allo stesso, ma avrei atteso la sentenza.

Nel verbale della sentenza del Lodevole TCA, Giudice __________, del 10.12.1996 (allegato 1) è citato che il versamento ammonta a Sfr. 112'425.10.

Nel mio caso non ritengo che la __________ abbia rispettato gli accordi. È pure citato nella lettera del 10.12.1996 da parte della rappresentante legale della __________ al mio rappresentante legale (allegato 5), che "… il versamento al signor __________ dell'indennità di Sfr. 112'425.10 a liquidazione di ogni pretesa, mi permetto di richiederle le relative coordinate postali o bancarie. Non appena in possesso di quanto richiesto, la mia cliente verserà quanto dovuto …".

Si tratta quindi di un errore essenziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 4 del codice delle obbligazioni per cui non mi sento più vincolato dal contratto e chiedo pertanto una revisione processuale.

Per la riconsiderazione processuale, chiedo che sia considerato il termine di tre mesi che decorre dal giorno che ho ricevuto la sentenza negativa da parte del Pretore di ________, avv. __________, e più precisamente il 31 gennaio u.s..

Lo scopo dell'indennità giornaliera transitoria e dell'assegno di transizione è quello di sostenere (tempestivamente!) economicamente l'assicurato (Omlin, pag. 45) che viene escluso dalla sua attività lavorativa a seguito di una decisione di inidoneità. Per raggiungere tale obiettivo, l'ordinanza prevede un versamento mensile dell'indennità giornaliera (art. 85 OPI) e un versamento in anticipo (!!!) dell'assegno di transizione (art. 88 OPI).

Già dal profilo degli interessi di mora sarebbe giustificato un ulteriore versamento di oltre Sfr. 20'000.--, altro che deduzione di quanto pattuito!" (I).

1.9. La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'istanza di revisione 11 aprile 2001, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

1.10. In replica, __________ si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. V).

in

diritto

2.1. Giusta l'art. 108 cpv 1 lett. i LAINF, dev'essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza.

Pedissequamente, l'art 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, é ammessa la revisione

a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

2.2. Perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura amministrativa, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.

Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.).

Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o

fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 in re G. P.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, condi. 2). Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.

2.3. Secondo l'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.

2.4. Va immediatamente osservato che, a sostegno della propria istanza di revisione, __________ ha fatto valere, in sostanza, gli stessi argomenti già sollevati nell'ambito della causa ordinaria promossa, con petizione 5 febbraio 1998, dinanzi al Pretore del Distretto di __________.

In effetti, in questa sede, così come nel suddetto procedimento civile, l'assicurato ha sostenuto che la __________, versandogli l'importo di fr. 85'592.40, non avrebbe rispettato l'accordo raggiunto nel quadro della causa dipendente dal ricorso 21 maggio 1996, accordo all'origine del decreto di stralcio di cui è ora chiesta la revisione. In particolare, l'istante persiste nel difendere la tesi secondo cui la somma di fr. 26'832.70 corrispostagli nel corso del dicembre 1994, non può venire considerata quale "acconto" sull'assegno di transizione per cambiamento d'occupazione riconosciutogli in seguito, siccome la medesima sarebbe stata versata, in realtà, a titolo d'indennità giornaliera di transizione ex artt. 83ss. OPI.

Con sentenza 31 gennaio 2001, il Pretore del Distretto di __________ ha proceduto ad esaminare nel merito gli argomenti fatti valere da __________ i, pervenendo finalmente alla conclusione che i medesimi contrastano con quella che è stata ritenuta essere la volontà ipotetica delle parti:

" Ora, vista la correlazione tra i calcoli effettuati e considerato che La __________ ha utilizzato i medesimi schemi per il calcolo del dovuto per il periodo 1. aprile 1991-31 ottobre 1992 a partire dal documento originario che ha fatto scaturire l'erogazione dell'importo di fr. 26'832.70 (doc. _) è evidente che, secondo il principio della buona fede, l'attore non può ora pretendere che l'importo dell'assegno di transizione accordato nel 1996, sia un supplemento di quello già versato a seguito del calcolo di cui al doc. _ e delle successive decisioni di cui ai docc. _. Trattandosi del medesimo calcolo globale dell'assegno di transizione (doc. _), __________ non poteva validamente ritenere che l'importo a lui assegnato con la decisione del 7 novembre 1996 fosse in aggiunta a quanto già ricevuto in precedenza. I due importi sono infatti in perfetta correlazione e si riferiscono entrambi alla medesima prestazioni ex art. 86 OPI, così come chiaramente espresso a pag.

2 del doc. _ e nella decisione di cui al doc. _ (pag. 4).

Non può in effetti essere condivisa la tesi secondo cui il primo versamento sarebbe stato erogato a norma dell'art. 83 OPI e quindi considerato disgiunto dal secondo. Dagli atti si evince chiaramente che la __________ non ha mai versato indennità giornaliere ai sensi di detta disposizione, ma esclusivamente un assegno di transizione ex artt. 86 OPI e seg.. Contrariamente a quanto preteso dall'attore, già all'epoca dell'emanazione della decisione del 14 dicembre 1994, la __________ aveva infatti chiaramente affermato che le condizioni di applicabilità dell'art. 83 OPI non erano adempiute nel caso concreto (doc. _ pag. 4).

Inoltre, il fatto che la somma di fr. 26'832.70 costituiva un "*anticipo*" sull' "*assegno di transizione*" (e non indennità giornaliera) sull'importo definitivo relativamente al periodo in questione e fino al 31.10.92, era stato peraltro espressamente ammesso dall'attore nel doc. _, lettera posteriore al doc. _" (doc. _, p. 6 - la sottolineatura è del redattore).

Che __________ non condivida, nell'esito e nelle relative motivazioni, la summenzionata sentenza del Pretore é evidente, giacché, con l'istanza di revisione ora sub judice, egli ha riproposto esattamente le medesime tesi già sviluppate nella sua petizione del 5 febbraio 1998.

I motivi per cui l'assicurato abbia rinunciato ad impugnare la pronunzia pretorile innanzi al Tribunale d'Appello, lasciandola crescere in giudicato incontestata (cfr. doc. _, p. 8), non appaiono, per contro, evidenti.

Una cosa è comunque certa: __________ è ora malvenuto a tentare di rimettere in discussione, attraverso la presente istanza di revisione, quanto deciso dal Pretore.

Tutto ben considerato, quindi, lo scrivente TCA non può che concordare con quanto affermato da La __________ in sede di risposta 30 aprile 2001, ossia che, *in casu*, la revisione costituisce un mezzo giurisdizionale "… decisamente inadeguato …" (cfr. III, p. 4), siccome utilizzato per un fine estraneo a quello per cui esso è stato istituito. Così come emerge dal considerando 2.2., la revisione - quale mezzo giurisdizionale straordinario - é subordinata a delle precise condizioni e non può essere utilizzata per eludere i termini né per rimettere perennemente in discussione delle decisioni (cfr. A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents, SZS 1990, p. 300; A. Grisel, op. cit., p. 942).

In siffatte condizioni - nella misura in cui __________ non é qui riuscito a far valere alcuna nuova circostanza né alcun nuovo mezzo di prova - la sua istanza di revisione 11 aprile 2001 si rivela manifestamente infondata.

Comunque, esaminata nuovamente la documentazione agli atti, questa Corte ritiene che all'assicurato non poteva essere sfuggito che l'importo di fr. 26'832.70 gli era stato accordato a titolo di assegno di transizione ex art. 86ss. OPI (cfr., ad esempio, il dispositivo della decisione formale 22.11.1994 (doc. _): "Per il periodo dal 01.04.1991 al 31.10.1992, il Signor __________ ha diritto ad un assegno di transizione per cambiamento d'occupazione. Quest'ultimo ammonta a Fr. 26'832.70") e che, pertanto, tale somma andava intesa quale "anticipo" sull'assegno di transizione finalmente riconosciutogli da La __________ a conclusione della procedura promossa con il ricorso 29 gennaio 1995 (cfr. conteggio accluso allo scritto 7.11.1996 de La __________ - doc. _).

A quest'ultimo proposito, va ricordato che, con scritto 15 settembre 1994, fu lo stesso __________ a qualificare quale semplice "anticipo" la corresponsione della somma di fr. 26'832.70, giacché, a parer suo, il calcolo dell'assegno di transizione avrebbe dovuto venir riconsiderato alla luce dei dati risultanti della dichiarazione salariale rilasciata dalla __________ (cfr. doc. _: "… vi ringrazio per il vostro scritto del 25.08.94 e rimango in attesa del versamento di Fr. 26'832.70 - quale anticipo - concernente il periodo fino al 31.10.1992").

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L'istanza di revisione è respinta.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti