Accident Insurance Appeal Struck by Joint Motion
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA dispute concerning accident insurance, initiated by an appeal against a prior decision, became moot when both parties, through their legal representatives, jointly requested the case be struck from the roll, agreeing that no court costs or fees should be assessed and that legal expenses (costs of reimbursement) should be considered offset; consequently, the court ordered the case to be removed from the record, waived all fees and costs, and declared the matter resolved based on the procedural agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAlegge di procedura 6.4.1961; Accident Insurance Appeal Struck by Joint Motion: A dispute concerning accident insurance, initiated by an appeal against a prior decision, became moot when both parties, through their legal representatives, jointly requested the case be struck from the roll, agreeing that no court costs or fees should be assessed and that legal expenses (costs of reimbursement) should be considered offset; consequently, the court ordered the case to be removed from the record, waived all fees and costs, and declared the matter resolved based on the procedural agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court based its decision to strike the case from the rolls (stralciata dai ruoli) on the provisions of the procedural law, as indicated before the operative part.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 35.2000.00076 dc/gm · Lugano 16 febbraio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 25 ottobre 2000 interposto da
__________, rappr. da: avv. __________, contro
__________, rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 17 novembre 2000 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame e l'ordinanza 20 novembre 2000 di sospensione della causa (cfr. Doc. _);
vista la lettera 14 febbraio 2001 dell'avv. __________, controfirmata dall'avv. __________, del seguente tenore:
" Richiamati il ricorso per ritardata giustizia 25 ottobre 2000 di __________, a __________, nonché la risposta con istanza di sospensione 17 novembre 2000 della __________;
vista l'ordinanza di sospensione 20 novembre 2000 di questo Tribunale;
confermato il mandato conferito al Prof. Dr. __________ della Clinica __________, per l'allestimento di una perizia medica multidisciplinare;
richiamato il punto 5 della risposta di causa della parte convenuta;
le parti, per il tramite dei loro patrocinatori, che sottoscrivono la presente, formulano istanza di stralcio dai ruoli della vertenza, chiedendo, come già indicato nei memoriali scritti sopra citati, che non vengano percepite spese e tasse di giustizia e che le ripetibili si ritengano compensate." (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo