Accident Insurance Benefits Settlement and Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a prior decision regarding accident insurance benefits, but the parties subsequently reached a settlement where the insurer revoked prior decisions, acknowledged a subsequent episode as a relapse of the original 1998 accident, and agreed to cover only treatment costs within the limits of the relevant insurance law, leading the court to officially dismiss the case from the docket after homologating the amicable agreement, with costs borne by the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961, Art. 1, Art. 2; Accident Insurance Benefits Settlement and Dismissal: L'__________ riconosce alla stregua di una ricaduta dell'infortunio del 3.5.1998 l'episodio notificato il 16.9.1999 e ammette il proprio assicurato al beneficio delle legali prestazioni assicurative consistenti solo in spese di cura e le rimborserà nei limiti della LAINF alla __________ che le ha anticipate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited generally as the legal basis for the procedure leading to the orders, even though the specific article for the dismissal is implied by the outcome.
This item in the dispositive explicitly orders the case to be struck from the rolls due to the transaction, referencing the procedural basis for this action.
This item in the dispositive orders the non-imposition of a court fee and assigns costs to the State, which is a procedural/cost ruling.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 35.2000.00051 mm/gm · Lugano 25 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 30 giugno 2000 interposto da
__________, rappr. da: avv. __________, contro
la decisione del 28 marzo 2000 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni in relazione al caso: · __________
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 28 agosto 2000 della parte convenuta;
richiamata la perizia del 14 agosto 2001 del dott. ________________ (cfr. Doc. XVI);
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1) L'__________ revoca la decisione del 22.10.1999 e la decisione su opposizione del 28.3.2000.
2) L'__________ riconosce alla stregua di una ricaduta dell'infortunio del 3.5.1998 l'episodio notificato il 16.9.1999 e ammette il proprio assicurato al beneficio delle legali prestazioni assicurative consistenti solo in spese di cura e le rimborserà nei limiti della LAINF alla __________ che le ha anticipate.
3) La __________, preso atto di quanto precede, si dichiara soddisfatta e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.
4) La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio per l'omologazione e lo stralcio dai ruoli della lite ad opera dell'__________.
5) Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa.
(e meglio come alla transazione inviata in data 23 ottobre 2001 al Tribunale dall'avv. __________);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo