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35.2000.24 • TCAS TI 35.2000.24 Generato dall'IA

Accident Insurance Benefits Settlement Approval

Numero d'incarto 35.2000.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal concerning accident insurance benefits, challenging a prior administrative decision, was terminated because the parties reached a settlement agreement where the insurer agreed to pay the appellant a 40% disability pension effective from a specific date, confirming a previously undisputed 40% impairment indemnity, leading the court to strike the case from the record due to the intervention of the settlement, which it formally approved.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961, ordine 1, ordine 2, ordine 3; Accident Insurance Benefits Settlement Approval: Resta confermato il 40% di indennità per menomazione dell'integrità per altro punto questo non oggetto di contenzioso.

Parole chiave

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prestazione dell'assicurazione contro gli infortuni prestazioni dell'assicurazione invalidità assicuratore adattamento delle prestazioni d'assicurazione gestione del sinistro preavviso in materia di assicurazioni sociali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
This law is cited in relation to the court's power to issue the disposal, specifically order 1 regarding striking the case from the rolls due to settlement.
ordine 1
This procedural order dictates that the case is struck from the rolls due to an accepted settlement.
ordine 2
This order addresses procedural costs by stating that no court fee will be charged and costs are borne by the State.
ordine 3
This order informs the parties about their procedural right to appeal to the Federal Social Insurance Tribunal based on legal provisions for appeals.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961

This law is cited in relation to the court's power to issue the disposal, specifically order 1 regarding striking the case from the rolls due to settlement.

ordine 1

This procedural order dictates that the case is struck from the rolls due to an accepted settlement.

ordine 2

This order addresses procedural costs by stating that no court fee will be charged and costs are borne by the State.

ordine 3

This order informs the parties about their procedural right to appeal to the Federal Social Insurance Tribunal based on legal provisions for appeals.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 35.2000.00024 grw/nh · Lugano 25 aprile 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will

visto il ricorso del 16 marzo 2000 interposto da

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 17 dicembre 1999 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

" 1) L'__________ verserà una rendita di invalidità del 40% a decorrere dal 1.6.1999 invece che del 35% riconosciuto, calcolata su un guadagno annuale di fr. 38'184.- che resta pertanto immutato.

2) Resta confermato il 40% di indennità per menomazione dell'integrità per altro punto questo non oggetto di contenzioso.

3) Il ricorrente si dichiara soddisfatto e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.

4) Liquidata in separata sede ogni questione di ripetibili.

5) La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio per l'omologazione e lo stralcio della lite ad opera dell'__________.

6) Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa." (III1)

(e meglio come alla transazione inviata in data 18 aprile 2000 al Tribunale dall'avv. _________);

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

La vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giovanna Roggero-Will