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35.1999.90 • TCAS TI 35.1999.90 Generato dall'IA

Appeal of Accident Insurance Fee Determination After Legal Aid

Numero d'incarto 35.1999.90
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following an appeal concerning accident insurance where the appellant was granted legal aid, the court, having reviewed the submitted fee note after rejecting the appeal, ordered that the lawyer's fee be taxed at a specific amount, waived any court fee, assigned the costs to the State, and provided a deadline for appeal against the fee determination to the moderation board.

Regesto Legislator

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61; Appeal of Accident Insurance Fee Determination After Legal Aid: Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Parole chiave

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determinazione della tassa spese di gratuito patrocinio materia di assicurazione contro gli infortuni rimborso delle spese d'assicurazione insinuazione del credito riduzione della mercede d'avvocato Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61
This article was cited as the basis for ordering the taxation of the fee note.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 21 della Legge di procedura 6.4.61

This article was cited as the basis for ordering the taxation of the fee note.

2.

The second order rules on the non-collection of a justice fee and placing costs on the State, which is related to the prior granting of legal aid.

3.

The third order establishes the procedure and deadline for appealing the fee taxation.

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Testo completo

Raccomandata

Incarto n. 35.1999.00090 Rif. costo n. 161.318.05 dc/gm · Lugano 18 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 30 agosto 1999 interposto da

__________, rappr. da: avv. __________, contro

la decisione del 2 giugno 1999 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

vista la sentenza 18 ottobre 2001 con la quale è stato respinto il gravame ed è stata posta la parte ricorrente al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

rilevato che in data 1 ottobre 2001 l'avvocato __________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

ordina 1.

La nota è tassata in fr. 1'203.--;

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo