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35.1999.88 • TCAS TI 35.1999.88 Generato dall'IA

Insurance Appeal Inadmissibility Due to Lack of Formal Decision

Numero d'incarto 35.1999.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured party filed an appeal regarding accident insurance matters, but the court declared the appeal inadmissible because the relevant administrative law mandates that an appeal to the court may only be lodged against a formal decision following an opposition procedure, and in this case, the insurance entity had not yet issued such a formal decision concerning the matter brought before the court, rendering the prior communications insufficient for immediate judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 99 LAINF, Art. 105 cpv. 1 LAINF, Art. 106 LAINF, Art. 105 LAINF; Insurance Appeal Inadmissibility Due to Lack of Formal Decision: amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Parole chiave

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materia di assicurazione contro gli infortuni riesame da parte dell'assicuratore rinuncia alle prestazioni d'assicurazione sindacato giurisdizionale presupposto assicurativo legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 LAINF

The appeal was declared inadmissible because the prerequisites for appealing to the TCA, as defined in this article, were not met (no prior decision on opposition).

art. 105 cpv. 1 LAINF

Cited as the legal requirement (prior decision on opposition) that was missing, making the appeal inadmissible under Art. 106 LAINF.

art. 99 LAINF

Cited to establish the requirement for a formal, reasoned decision from the insurer, which was missing in the case.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 35.99.00088 mm · Lugano 7 settembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore: · Maurizio Macchi

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 agosto 1999 di

__________, rappr. da: __________, contro

__________, in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, - che, con ricorso 26 agosto 1999 (denominato “istanza”), __________, rappresentato dal __________, ha adito questa Corte, censurando l’operato della ______________ (I);

- che l’art. 99 LAINF prevede che le decisioni degli assicuratori relative alle prestazioni e alle pretese di notevole importanza o contestate dall’interessato vanno notificate per scritto. Le decisioni devono essere motivate e indicare il rimedio giuridico;

- che, ai sensi dell’art.

105 cpv. 1 LAINF, le summenzionate decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione all’organo decisionale;

- che, giusta l’art. 106 LAINF, eccezion fatta per i casi in cui l’assicuratore, malgrado la richiesta dell’interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione (cpv. 2), l’interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emanate dagli assicuratori in virtù dell’art.

105 LAINF;

- che, dunque, l’opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 286);

- che, nel caso di specie, la _______________, sulla questione portata all’attenzione del TCA, non ha ancora provveduto ad emanare una decisione formale: tale non può essere considerata la comunicazione 6 luglio 1999 (doc. _) né, tantomeno, lo scritto datato 10 agosto 1999 (doc. _).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile.

Gli atti sono retrocessi alla _______________ affinché abbia ad esprimersi, nel più breve tempo possibile, sulla questione sollevata dall’assicurato mediante l’emissione di una decisione formale.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente Il segretario

Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti