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35.1999.81 • TCAS TI 35.1999.81 Generato dall'IA

Insured Party v. Insurer: Appeal Mooted by Settlement on Disability Benefits

Numero d'incarto 35.1999.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party appealed a decision regarding accident insurance benefits, but the matter became moot when the parties reached a settlement agreement where the insurer agreed to partially revoke the contested decision, granting the appellant a 66 2/3% disability pension starting from a specific date and an additional 10% impairment allowance. The court accepted the settlement, which stipulated the appellant's satisfaction and waiver of further claims, and consequently ordered the case to be struck from the record, with court fees borne by the State.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961, Art. 3 in fine; Insured Party v. Insurer: Appeal Mooted by Settlement on Disability Benefits: The court accepted the settlement, which stipulated the appellant's satisfaction and waiver of further claims, and consequently ordered the case to be struck from the record, with court fees borne by the State.

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità dell'assicurato prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni gestione del sinistro riesame da parte dell'assicuratore vertenza di assicurazione sociale rinuncia alle prestazioni d'assicurazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
This procedural law is cited generally before the orders, and the resulting action of striking the case from the rolls (order 1) is based on the transaction reached by the parties.
Art. 3 in fine
This provision is cited in relation to the costs/fees, stating that no judicial fee is collected (order 2).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961

This procedural law is cited generally before the orders, and the resulting action of striking the case from the rolls (order 1) is based on the transaction reached by the parties.

Art. 3 in fine

This provision is cited in relation to the costs/fees, stating that no judicial fee is collected (order 2).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 35.1999.00081 DC/sc · Lugano 31 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 14 luglio 1999 interposto da

__________, rappr. da: avv.____________, contro

la decisione del 15 aprile 1999 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

richiamate le ordinanze 25 novembre 1999 e

30 maggio 2001 con le quali le cause sono state congiunte, rispettivamente disgiunte (V e XXV);

rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

"1) L'INSAI revoca parzialmente la decisione su opposizione 15.4.1999 e riconosce al signor __________ una rendita di invalidità del 66 2/3 % a far capo dall'1.5.2001 nonché un'indennità per menomazione all'integrità aggiuntiva del 10 %.

2) Il Settore rendite, non appena il Tribunale avrà stralciato la causa dai ruoli, provvederà a quantificare e a versare le prestazioni dovute.

3) Non vengono versate ripetibili.

4) Il ricorrente, preso atto di quanto precede, si dichiara soddisfatto e, rinunciando a ogni maggior pretesa, autorizza lo stralcio della lite dai ruoli.

5) La presente transazione viene sottoposta al Tribunale per omologazione." (XXIV)

(e meglio come alla transazione inviata in data 23 maggio 2001 al Tribunale

dall'avv. __________ );

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo