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35.1999.62 • TCAS TI 35.1999.62 Generato dall'IA

Insured v. Accident Insurance Carrier (Occupational Disease Causation Dispute)

Numero d'incarto 35.1999.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured, performing maintenance work, sustained a right wrist strain diagnosed as tendinitis while dismantling equipment, leading the accident insurance carrier to deny coverage, a decision upheld by the initial review body because the incident was not an accident or an accident-equivalent injury. The appeal, brought by the health insurer arguing it should be covered as an occupational disease, was rejected because the claimant failed to provide medical evidence demonstrating the required exclusive or overwhelmingly preponderant (at least 75%) causal link between the repetitive work activity and the tendinitis, as mandated for occupational diseases not explicitly listed in the statutory schedules.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 1 OAINF, Art. 9 cpv. 2 LAINF, Art. 6 cpv. 1 LAINF, Art. 9 cpv. 1 LAINF, Art. 14 OAINF, Art. 9 LAINF; Insured v. Accident Insurance Carrier (Occupational Disease Causation Dispute): The appeal, brought by the health insurer arguing it should be covered as an occupational disease, was rejected because the claimant failed to provide medical evidence demonstrating the required exclusive or overwhelmingly preponderant (at least 75%) causal link between the repetitive work activity and the tendinitis, as mandated for occupational diseases not explicitly listed in the statutory schedules.

Parole chiave

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infortuni sul lavoro assicuratore mezzi di prova medici nesso causale assicurazione malattia lesione al polso Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 117 V 355
318ss, consid 5a; DTF 117 V 355 consid.
DTF 116 V 136
Hospital Assistant Back Injury During Patient Transfer Denial
DTF 108 V 160
DTF 116 V 140
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 LAINF

The appeal was rejected because the prerequisites defined in this article concerning occupational diseases were not met.

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali

Cited to justify that the Court could decide with a single judge due to the non-principal nature of the legal issues.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 35.1999.00062 grw/nh · Lugano 23 maggio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 28 maggio 1999 di

__________ contro

la decisione del 12 maggio 1999 emanata da __________, rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni

in relazione al caso · __________

ritenuto, in fatto

1.1. Con annuncio di infortunio-bagatella 2 marzo 1999 la __________ ha notificato alla __________ che __________ – alle sue dipendenze quale responsabile della manutenzione del __________ - “nell’atto di smontare un apparecchio tecnico, si è procurato una distorsione al polso destro” (doc. _).

Il medico ha diagnosticato una “tendinite al polso destro.

1.2. La __________ ha rifiutato di assumere il caso: a mente dell’assicuratore non si era confrontati né a disturbi procedenti da infortunio né ad una lesione ad esso parificabile.

1.3. Il rifiuto di assunzione del caso è stata impugnato con opposizione dall’__________, che assicura __________ contro le malattie: la cassa malati – pur condividendo la tesi secondo cui non vi era stato, in concreto, né un infortunio ai sensi dell’art 9 cpv. 1 OAINF né una lesione ad esso parificabile ai sensi del cpv. 2 di detto disposto – ha sostenuto che la distorsione del polso doveva essere considerata una malattia professionale.

La __________ ha respinto l’opposizione.

1.4. Con tempestivo ricorso l’__________ ha chiesto che la decisione su opposizione 12 maggio 1999 venga annullata e che la __________ venga condannata a corrispondere le prestazioni assicurative in relazione all’evento del 20 luglio 1998.

A sostegno di questa richiesta è stata avanzato quanto segue:

" … La ricorrente contesta appunto tale assunto, ossia che il nesso di causalità non sarebbe esclusivo od affatto preponderante. Infatti, l'assicurato ha sempre dichiarato di aver smantellato, nell'ambito della sua attività professionale, uffici durante un'intera settimana precedentemente al 20 luglio 1998, data in cui i disturbi si sono manifestati in maniera lampante. Tale attività, non abituale per il signor __________ e tuttavia facente parte dell'insieme dei suoi compiti, comportava per certi versi molteplici movimenti ripetitivi, che hanno causato la tendinite al polso destro. Già la natura dell'affezione è tipica di un movimento ripetitivo, che, lo si è già detto, nella fattispecie è stata svolta interamente nell'ambito dell'attività lucrativa assicurata presso la convenuta. Inoltre, non si intravede alcuna altra causa, né la __________ la menziona, che nella fattispecie avrebbe potuto concorrere, anche in maniera esigua, all'insorgenza dei disturbi che hanno necessitato le cure in questione… " (I)

1.5. In risposta la __________ ha postulato la reiezione del gravame:

" … Nella fattispecie, il signor __________, responsabile della manutenzione delgi stabili __________, svolge un'attività prevalentemente di controllo e di direzione lavori.

Eccezionalmente, per circa una settimana, egli ha dovuto aiutare i collaboratori nello smantellamento di uffici. Ed è proprio smontando un apparecchio che egli avrebbe sentito dolori di polso destro, avendo la sensazione di una distorsione.

Considerata l'attività svolta dall'assicurato così come lo svolgimento dell'evento in causa, le condizioni previste dall'art.

9 cpv. 2 LAINF e dalla relativa giurisprudenza non sono adempiute. La tendinite al polso destro annunciata dal ricorrente non è in relazione di causalità nettamente preponderante, almeno del 75%, con l'attività svolta e pertanto il ricorso inoltrato da __________ SA deve esser respinto…. " (V).

Considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

Nel merito

2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.3. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.

Fondandosi sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I dell'OAINF, l'elenco esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati lavori dall'altro.

La tendinite non figura in questo Elenco.

2.4. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF prevede che le *altre* malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività profes­sionale sono, pure, considerate malattie professionali.

Affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, la legge prevede, dunque, che fra le *altre* malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rap­porto esclusivo o almeno nettamente preponderante. La giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (RAMI 1991 p. 318ss, consid 5a; DTF 117 V 355 consid. 2a; 114 V 109 consid. 3; 111 V 201; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 68).

Il TFA ha, poi, ancora precisato che ciò presume che, epidemiologicamente, la frequenza dell'affezione in causa sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 116 V 136, consid. 5c; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 68).

Parimenti a quanto vale secondo la giurisprudenza relativa alla nozione d'infortunio, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso.

Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una malattia professionale, - la semplice possibilità non essendo sufficiente (DTF 108 V 160) - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi perti­nenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 n. U 86 pag. 50; STFA 1.12.92 in re O. non pubbl.).

2.5. L’__________ non ha fatto alcuno sforzo per sostanziare la sua tesi secondo cui la tendinite sarebbe stata provocata, almeno nella misura del 75%, dall’attività professionale dell’assicurato. Agli atti non vi è una sola valutazione medica!

Ciò considerato – e vista la dinamica dei fatti così come descritta negli atti della __________ – lo scrivente TCA ritiene che non vi siano, in concreto, gli elementi che permettano di ritenere adempiuti i presupposti di cui all’art 9 cpv. 2 LAINF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente Il segretario

Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti