Withdrawal of Appeal in Mandatory Accident Insurance Case Granted
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, challenging a decision regarding mandatory accident insurance benefits, requested the withdrawal of their appeal after receiving a favorable judgment from a higher federal tribunal on a related matter. The court recognized the unilateral withdrawal of the appeal as an exercise of the principle of disposition, which grants the party control over the object of the proceedings, leading to the dismissal of the appeal from the court records without imposing court fees, with costs borne by the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 LPTCA, art. 351 CPC, art. 352 CPC; Withdrawal of Appeal in Mandatory Accident Insurance Case Granted: The court recognized the unilateral withdrawal of the appeal as an exercise of the principle of disposition, which grants the party control over the object of the proceedings, leading to the dismissal of the appeal from the court records without imposing court fees, with costs borne by the state.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for the court's decision concerning the appeal.
Cited as a procedural rule applied in the dispositive regarding the case outcome.
Cited as a procedural rule applied in the dispositive regarding the case outcome.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 35.99.00024 grw/tf · Lugano 5 ottobre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1999 di
__________ contro
la decisione del 25 novembre 1998 emanata da __________ rappr. da: __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni in relazione al caso · __________
ritenuto, - che, con ricorso 25.2.1999, la __________ ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione emessa il 25.11.1998 __________ e la condanna di quest'ultimo ad erogare a __________ __________ le prestazioni previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (I);
- che, con risposta 24.3.1999, __________ ha postulato la reiezione del gravame;
- che, l'8.7.1999, è stata ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott. __________ (VII);
- che, il 16.7.1999, __________ ha prodotto copia della sentenza emanata l'8.6.1999 dal TFA (VIII, VIII1);
- che, ricevuta tale sentenza (X), la __________, con atto 10.8.1999, ha comunicato al TCA di ritirare il ricorso (XII);
- che la facoltà unilaterale del ricorrente di ritirare il proprio gravame costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.);
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will