Accident Insurance Settlement and Case Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal regarding accident insurance where the parties reached a settlement agreement, resulting in the insurer revoking its prior decision and granting the appellant a 100% disability pension retroactive to April 1, 1998, complementary to any disability insurance benefits, based on an annual income of specified amount. Because the appellant declared satisfaction and authorized the withdrawal of the matter, the court deemed the case moot and issued a decree striking it from the rolls, thereby approving the transaction, allocating costs to the State, and advising the parties of their right to appeal the procedural decree to the Federal Social Insurance Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 cpv. 2 LAINF, viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; Accident Insurance Settlement and Case Dismissal: Because the appellant declared satisfaction and authorized the withdrawal of the matter, the court deemed the case moot and issued a decree striking it from the rolls, thereby approving the transaction, allocating costs to the State, and advising the parties of their right to appeal the procedural decree to the Federal Social Insurance Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law is cited immediately before the operative orders, indicating its applicability to the decree.
This substantive provision regarding complementary disability benefits was cited in the agreed-upon transaction (point 1) which the court ratified.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 35.1999.00002 grw/nh · Lugano 30 marzo 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 7 gennaio 1999 interposto da
__________ rappr. da: __________, contro
la decisione del 21 settembre 1998 emanata da __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 22 febbraio 1999 della parte convenuta;
richiamata la perizia e il complemento peritale del 15 dicembre 1999 e 8 febbraio 2000 __________ rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1. __________ revoca la propria decisione su opposizione del 21.9.1998 e accorda al proprio assicurato una rendita di invalidità del 100% a partire dal 1.4.1998, calcolata su un guadagno annuale di fr. 53'027.-, complementare a quella dell'assicurazione invalidità (art. 20 cpv. 2 LAINF).
La sezione rendite della direzione dell'_____di __________ si incaricherà di eseguire quanto sopra non appena la presente transazione sarà stata omologata dal Tribunale con relativo decreto di stralcio dai ruoli della lite.
2. Il ricorrente si dichiara soddisfatto e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.
3. Eventuali spese di causa a carico dell'__________, ritenuta liquidata in separata sede ogni questione di ripetibili.
4. La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio per l'omologazione e lo stralcio dai ruoli della lite ad opera dell'__________.
5. Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa." (XXVII/1)
(e meglio come alla transazione inviata in data 24 marzo 2000 al Tribunale dall'avv. __________);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will