Appellant's Withdrawal of Accident Insurance Appeal Justifies Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed an appeal concerning accident insurance benefits, seeking a daily allowance from a specific date until recovery, initially lodging the appeal to preserve time limits while awaiting medical assessments, but subsequently requested the case be struck from the rolls without prejudice to future claims related to any worsening of health. The court granted the request to strike the case, reasoning that the unilateral withdrawal of an appeal constitutes an exercise of the party's right of disposition over the object of the proceedings, leading to the termination of the dispute under applicable procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 CPC, Art. 23 LPTCA; Appellant's Withdrawal of Accident Insurance Appeal Justifies Dismissal: The court granted the request to strike the case, reasoning that the unilateral withdrawal of an appeal constitutes an exercise of the party's right of disposition over the object of the proceedings, leading to the termination of the dispute under applicable procedural law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the introductory formula for applying the law governing the procedure before the court.
Cited in the introductory formula as the procedural basis for dismissing the case due to the withdrawal of the appeal.
The court's final order declares the case struck from the roll based on this procedural rule concerning the cessation of litigation after a party's withdrawal.
The court applies this provision in its final order by referencing the legal framework for its decision.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 35.1999.00119 grw/nh · Lugano 14 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 25 novembre 1999 di
__________, rappr. da: __________, contro
la decisione del 26 agosto 1999 emanata da __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto che, - con ricorso 25.11.1999 __________, rappr. dal __________, ha chiesto la condanna dell'__________ a riconoscergli il diritto all'indennità giornaliera "dal 22.2.1999 fino ad avvenuta guarigione" rilevando che l'atto era stato inoltrato "onde salvaguardare i termini di ricorso" e chiedendo l'assegnazione di un termine per la sua completazione a dipendenza dei risultati di alcuni accertamenti medici cui egli si era sottoposto (I);
- con atto 14.12.1999 il __________ ha chiesto che "la presente causa venga stralciata dai ruoli senza pregiudizio comunque per ogni eventuale pretesa futura, dovuta ad un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato" (II);
- la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare il proprio ricorso costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF
118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo.
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will