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34.2025.2 • TCAS TI 34.2025.2 Generato dall'IA

Pension Fund v. Employer: Non-Payment of Professional Benefit Contributions

Numero d'incarto 34.2025.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A pension fund initiated legal action against an employer for the non-payment of mandatory professional benefit contributions, totaling CHF 27,348.90 plus accrued interest and collection costs, after the affiliation contract was terminated for non-payment and enforcement proceedings were initiated; the court partially granted the petition, holding the employer liable for the full claimed amount of CHF 28,948.90 (including additional legal costs) plus specified interest rates because the employer failed to dispute the claim sufficiently despite being contractually obligated to pay, and consequently ordered the defendant to bear the procedural costs and partially reimburse the plaintiff's legal fees due to the defendant's temerarious conduct in ignoring payment demands and court proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Petizione (parz. accolta) con la quale l'istituto di previdenza chiede la condanna della datrice di lavoro al pagamento dei contributi non versati (unitamente alle spese sostenute ed interessi di mora) ed il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo

Parole chiave

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contributo alla cassa pensioni pagamento delle prestazioni credito di contributi spese legali affiliazione alle casse divisione della previdenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 117 V 263
DTF 125 V 195
1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid.
DTF 71 III 144
Essa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p.
DTF 117 V 350
6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art.
DTF 109 V 49
79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid.
DTF 128 V 323
Social Security Insurer Legal Cost Compensation for Vexatious Litigation
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 cpv. 2 LPP

Cited in the reasoning regarding the claim for default interest, which was granted in the dispositive.

Art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited to discuss the general principle that the procedure is free, but costs were subsequently imposed due to temerarious behavior, as reflected in order point 2.

Art. 73 cpv. 3 LPP

Cited in the reasoning concerning the rule that the procedure is generally free, justifying the discussion on imposing costs.

art. 79 LEF

Cited in the reasoning to explain that the current judgment serves as the title for the continuation of the enforcement procedure, relating to the request in order point 1 § b.

art. 80 LEF

Cited in the reasoning regarding the procedure for definitive setting aside of opposition, which the court addressed in order point 1 § b.

art. 104 CO

Cited in the reasoning to establish the default interest rate if the regulatory provisions did not specify one; this context supports the interest award in order point 1 § a.

art. 13 cpv. 3 Lptca

Cited in the facts section (1.3) regarding the setting of a final deadline, but not explicitly in the final orders.

Art. 49 LOG

Cited in the reasoning (2.1) to justify the single-judge panel, not a direct ground for the final orders on the merits.

Art. 73 cpv. 2 LPP

Cited in the reasoning (2.2) to establish territorial competence, not directly used in the final orders.

Art. 11 LPP

Cited in the reasoning (2.3) regarding the obligation of the employer to affiliate, providing background for the claim upheld in order point 1.

Art. 66 LPP

Cited in the reasoning (2.3) defining the obligation to pay contributions, which forms the basis of the claim upheld in order point 1.

Art. 49 cpv. 1 LPP

Cited in the reasoning (2.3) regarding the freedom of pension funds to structure benefits and financing, background for the claim upheld in order point 1.

Art. 16 LPP

Cited in the reasoning (2.3) distinguishing between contributions and retirement credits, background for the claim upheld in order point 1.

Art. 66 al. 1 LTF

No direct mention in the text provided, the cost provision cited is Art. 66 (LPP) in the reasoning, not Art. 66 LTF.

Art. 64 LTF

No direct mention in the text provided.

Art. 93 LTF

No direct mention in the text provided.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2025.2 JV/sc · Lugano 7 maggio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattore: · Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretaria: · Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 14 gennaio 2025 di

AT 1 rappr. da: RA 1 contro

CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1 Con effetto dal 1. ottobre 2013, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il 2/20 dicembre 2013 con la AT 1 (ora AT 1; cfr. doc. A/3), la CV 1 quale datrice di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti.

1.2 A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (docc. A/12-15, A/18 e A/19) e sciolto il contratto d’adesione per il 31 marzo 2024 (doc. A/21)

– dei contributi dovuti per un ammontare (al 31 marzo 2024) di fr. 27'348.90 (cfr. conteggio finale sub doc. A/22), adite le vie esecutive con precetto n. ____________ dell’UE di ___________ (doc. A/25), con la presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 27'698.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2024 nonché di fr. 1'250 con interessi al 6% dalla data di proposizione dell’azione e di fr. 104 per “*spese d’esecuzione*”. L’attrice postula pure per l’importo di fr. 27'698.90 il rigetto dell’opposizione al summenzionato precetto con protesta di spese di giustizia e ripetibili.

1.3 Parte convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo la fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.3 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.4 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Con la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/4) e la presa di conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle condizioni generali (doc. A/6), del regolamento di previdenza (doc. A/5) e del regolamento delle spese (sub doc. A/6), la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del resto aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza) cui rimanda il contratto d’affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato. Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto d’adesione (art. 4.1), al pagamento e all’esigibilità dei contributi prevedendo anche l’addebito o l’accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).

Dalle tavole processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e relativi conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono state anche addebitate spese di diffida, spese per scioglimento del contratto e spese per domanda di esecuzione, atteso che l’addebito dei costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nel già menzionato regolamento delle spese (sub doc. A/6). Il debito per contributi e spese ammonta pertanto complessivamente a fr. 27'698.90, di cui fr. 27'348.90 quale saldo degli addebiti e accrediti registrati sino al 31 marzo 2024 (cfr. estratto conto in doc. A/22), fr. 50 relativi alla diffida 25 luglio 2024 (doc. A/23) e fr. 300 per la domanda d’esecuzione del 31 ottobre 2024 (doc. A/24).

La Cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento di fr. 1'250 in relazione alla “*proposizione dell’azione*”. In quanto previsto dal Regolamento delle spese, anche il rimborso di tale spesa deve essere riconosciuto.

2.5.2 Disattesa

– come lo scrivente Giudice ha avuto modo di stabilire nelle numerose procedure in materia contributiva promosse dalla cassa attrice dinanzi allo scrivente Tribunale (si invita pertanto nuovamente parte attrice, rispettivamente il suo patrocinatore, a voler finalmente astenersi in futuro dal formulare siffatta richiesta di giudizio) – deve per contro essere la domanda di rimborso dell’importo di fr. 104 versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

2.5.3 Il credito complessivo di spettanza dell’attrice va di conseguenza cifrato in fr. 28'948.90 (27'698.90 + 1'250).

2.6 L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 31 maggio 2024 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori fr. 1'250 dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria.

Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3) prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente in mora, la domanda attorea merita accoglimento.

2.7 Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 5 novembre 2024 (doc. A/25).

Ora, il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

2.8Per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.

3 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 100.

2.9 L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150). All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF

128 V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. consid. 2.8), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di ripetibili (parziali) a favore della cassa attrice.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 28'948.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2024 su fr. 27'698.90 e dal 14 gennaio 2025 su fr. 1'250.

§§ È rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. ____________ dell’UE di __________ del 5 ottobre 2024 per l’importo di fr. 27'698.90 oltre interessi al 6% dal 31 maggio 2024.

2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 100, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice fr. 300 per ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni