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34.2023.8 • TCAS TI 34.2023.8 Generato dall'IA

Pension Equalization Payment Calculation and Transfer Post-Divorce

Numero d'incarto 34.2023.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce decree that mandated the division of occupational pension assets, the court determined the equalization payment due to one former spouse based on the amounts accumulated by the other spouse during the marriage, calculated as the difference between the final and initial pension values, plus interest, excluding any pre-marital savings. The reasoning concluded that the total divisible pension capital accrued by one party during the marriage amounted to a specified sum, and the capital accrued by the other party amounted to a different sum; applying the 50/50 split stipulated by the divorce judgment, the court ordered the transfer of the resulting net balance, plus compensatory interest from the divorce filing date, from the debtor's pension institution to the creditor's vested benefits account.

Regesto Legislator

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Art. 281 cpv. 3 CPC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 prima, Art. 22a cpv. 1 LFLP; Pension Equalization Payment Calculation and Transfer Post-Divorce: The reasoning concluded that the total divisible pension capital accrued by one party during the marriage amounted to a specified sum, and the capital accrued by the other party amounted to a different sum; applying the 50/50 split stipulated by the divorce judgment, the court ordered the transfer of the resulting net balance, plus compensatory interest from the divorce filing date, from the debtor's pension institution to the creditor's vested benefits account.

Parole chiave

Generato dall'IA
calcolo della rendita trasferimento di patrimonio pagamento di interessi sentenza di divorzio bilancia dei pagamenti prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 V 337
Swiss Federal Supreme Court on Vested Benefits Settlement Upon Divorce: Division vs. Modality Jurisdiction
DTF 129 V 254
a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr.
DTF 129 V 255
DTF 129 V 257
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 22 LFLP

Cited in the reasoning section (2.5) regarding the transfer of the awarded amount into a vested benefits arrangement, which is a condition for the final execution order in point 3.

art. 73 cpv. 2 LPP

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge in section 2.6, which is confirmed in the dispositive order regarding costs (point 4).

art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge in section 2.6, which is confirmed in the dispositive order regarding costs (point 4).

art. 8a cpv. 1 OLP

Cited in the reasoning (2.5) regarding the calculation of compensatory interest due on the transferred amount, which is part of the obligation established in point 3.

art. 12 OPP2

Cited in the reasoning (2.5) regarding the calculation of compensatory interest due on the transferred amount, which is part of the obligation established in point 3.

art. 7 OLP

Cited in the reasoning (2.5) regarding default interest, which is mentioned in connection with the transfer obligation in point 3.

art. 25a cpv. 1 LFLP

This provision established the court's jurisdiction to divide the pension fund assets based on the divorce court's key, which underpins the entire division calculation detailed in points 1 and 2 and executed in point 3.

art. 281 CPC

Cited in the reasoning (2.2) as the procedural basis for the transfer of the case from the divorce court, setting the stage for the division orders.

art. 73 cpv. 1 LPP

Cited in the reasoning (2.2) as the basis for the court's competence to decide on the pension fund division, which leads to the division orders.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2023.8 rg/gm · Lugano 4 settembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 21/22 marzo 2023 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC; conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone

1. AT 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

1. CV 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 3. CV 3 4. CV 4

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 15 marzo 2023, cresciuta in giudicato, il Pretore di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 25 ottobre 2008 tra AT 1 e CV

1. Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “*Ai coniugi è riconosciuta la metà dell’avere di vecchiaia accumulato dall’altro coniuge durante il matrimonio. Al passaggio in giudicato del giudizio, l’incarto sarà trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la decisione di sua competenza*”.

1.2 Il 21/22 marzo 2023 la Pretura ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXVI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, in concreto la procedura di divorzio essendo stata promossa il 20 settembre 2022 (cfr. I).

Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu il 20 settembre 2022.

L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V

46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1 Dalla documentazione agli atti e dalle allegazioni delle parti non risulta che alla data del matrimonio (25 ottobre 2008) CV 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2).

Dal fascicolo emerge per contro che

al momento determinante per il riparto (20 settembre 2022)l’ex maritodisponeva di un avere previdenziale divisibile di fr. 5'613.55 presso la CV

4 (cfr. XXVI-1), da cui risulta essere uscito in data 30 novembre 2022 (cfr. XXVI).

In data 20 settembre 2022 egli disponeva pure di un avere previdenziale divisibile di fr. 88.70 presso la CV 3 (cfr. XXV) cui era stato assicurato in precedenti diversi periodi – tra cui quello compreso tra il 29 luglio e il 23 dicembre 2013 con versamento dell’avere acquisito alla CV 2 (cfr. XXV, cfr. infra) – e dove a far tempo da marzo 2023 risulta essere nuovamente assicurato quale dipendente della __________ (contratto __________; cfr. XXV).

Alla data del riparto CV 1 disponeva anche di un avere divisibile di fr. 13'903.38 su un conto di libero passaggio della CV 2 (cfr. VII), dove risultano essere confluiti gli averi previdenziali precedentemente accumulati, segnatamente presso la __________ (fr. 7'025.65), la già menzionata CV 3 (fr. 841.80), l’__________ (cfr. 2'348.80) e il __________ (fr. 3'505.85) (cfr. VII-1).

Per il che, l’avere complessivo accumulato da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione va cifrato in fr. 19'605.63 (5'613.55 + 88.70 + 13'903.38).

2.4.2 Dalla documentazione in atti risulta che alla data del matrimonio AT 1 disponeva di un avere di fr. 1'723.50 presso la AT

2 dove è assicurata da febbraio 2008 (cfr. XIV-2). Presso il medesimo istituto, alla data determinante per il riparto ella disponeva invece di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 58'732.90 (cfr. XIV-2).

Considerati ex art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi maturati sull’avere presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in ragione di fr. 378.03 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch)

– l’avere soggetto a divisione accumulato da AT 1 deve essere cifrato in fr. 56'631.37 (58'732.90 - 1'723.50 - 378.03).

2.4.3 Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1) a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 18'512.83 ([56'631.37 - 19'605.63] : 2).

2.5 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

Ne segue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la AT 2 dovrà trasferire a favore di CV 1, presso CV 3 (contratto __________), la somma di fr. 18'512.83.

Dovranno

altresì essere corrisposti gli interessi compensativi–al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 20 settembre 2022 esino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 19'605.63.

2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 56'631.37.

3.- È fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, presso CV 3 (contratto __________), la somma di fr. 18'512.83 oltre interessi compensativi dal 20 settembre 2022.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti