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34.2021.7 • TCAS TI 34.2021.7 Generato dall'IA

Cantonal Insurance Tribunal Pension Equalization Jurisdiction

Numero d'incarto 34.2021.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce decree that mandated an equal split of professional pension benefits accrued during the marriage, the Cantonal Insurance Tribunal assumed jurisdiction to execute the equalization order based on the divorce court's initial agreement. The court determined the amounts subject to division by calculating the total accrual for each ex-spouse between the marriage date and the divorce filing date, specifically finding one party accrued CHF 371,550.65 and the other CHF 7,164.70 during the marriage. Consequently, the Tribunal ordered the transfer of CHF 182,193, representing half of the difference between the two marital accruals, plus compensatory interest from the date of divorce filing, to the other ex-spouse's vested retirement account.

Regesto Legislator

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Art. 281 cpv. 3 CPC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 prima, Art. 22a cpv. 1 LFLP; Cantonal Insurance Tribunal Pension Equalization Jurisdiction: The court determined the amounts subject to division by calculating the total accrual for each ex-spouse between the marriage date and the divorce filing date, specifically finding one party accrued CHF 371,550.65 and the other CHF 7,164.70 during the marriage. Consequently, the Tribunal ordered the transfer of CHF 182,193, representing half of the difference between the two marital accruals, plus compensatory interest from the date of divorce filing, to the other ex-spouse's vested retirement account.

Parole chiave

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disposizioni sulla pensione tasso d'interesse sentenza di divorzio prestazioni compensative convenzione di libero passaggio coniuge Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 V 337
Swiss Federal Supreme Court on Vested Benefits Settlement Upon Divorce: Division vs. Modality Jurisdiction
DTF 129 V 254
DTF 129 V 255
momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n.
DTF 129 V 257
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22c LFLP

This provision, regarding the division between mandatory and supra-mandatory parts, was mentioned in the reasoning preceding the dispositive, specifically concerning the transfer of the amount.

art. 8a cpv. 1 OLP

This provision, concerning the minimum compensatory interest rate for the mandatory part, was cited in the context determining the compensatory interest calculation.

art. 12 OPP2

This provision, concerning the minimum compensatory interest rate (along with Art. 8a cpv. 1 OLP), was cited in the context determining the compensatory interest calculation.

art. 7 OLP

This provision was cited regarding default interest if payment is not made within the specified deadline.

art. 73 cpv. 2 LPP

This provision was cited as the basis for the procedure being free of charge.

art. 29 cpv. 1 Lptca

This provision was cited as the basis for the procedure being free of charge.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2021.7 RG/sc · Lugano 11 maggio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo nella causa deferitagli il 1. marzo 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

1. CV 1 2. CV 2 in materia di conguaglio della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 7 gennaio 2021, passata in giudicato, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 23 giugno 2006 tra CV 1 e AT 1. Al punto n. 2 del dispositivo il Pretore aggiunto ha, tra l’altro, omologato l’accordo in cui le parti hanno stabilito “*la suddivisione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita maturate durante il matrimonio in applicazione degli art 122-123 CC*” (cfr. I).

1.2 Il

1. marzo 2021 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati (AT 2, __________ e CV 2) di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XV) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

2.3 Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), nella fattispecie il 12 dicembre 2019.

L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la cau-sa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudi-ce impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede so-no le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5 Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio (23 giugno 2006) AT 1 disponeva di un avere previdenziale di fr. 79'625.95 mentre che alla data determinante per il riparto (12 dicembre

2019) disponeva presso AT 2 di un avere divisibile di fr. 471’813.25 (cfr. V-1). Aumentato ex art. 22a cpv. 1 LFLP degli interessi sino al divorzio,

l’avere presente al matrimonio è stato (correttamente) cifrato dall’istituto di previdenza interessato in fr. 100'262.60 (cfr. IV-1). Per il che, l’avere accumulato da AT 1durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 371'550.65.

Dal fascicolo emerge che CV 1

– che al momento del matrimonio incontestatamente non disponeva di alcun avere previdenziale – alla data del promovimento della procedura di divorzio deteneva invece una prestazione d’uscita di fr. 7'164.70 presso __________ (cfr. XII), la quale nel novembre 2020 ha trasferito l’intero avere di spettanza dell’assicurata (nel frattempo aumentato a fr. 7’363) su un conto di libero passaggio della CV 2 che attualmente presenta un saldo di fr. 7'426.77 (valuta

7 gennaio 2021; cfr. IX, X).

Stante quanto sopra, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi summenzionati averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio, a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF

129 V 254) un accredito di fr. 182’193 ([371'550.65 - 7'164.70] : 2).

2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 182’193 dovrà essere trasferito a favore di CV 1 sul conto di libero

passaggio ad essa intestato presso la CV 2 unitamente agli interessi compensativi –al tasso minimo (per quanto concer-ne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo dal 12 dicembre 2019 sino al

momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STF B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 371'550.65.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 7'164.70.

3.- È fatto ordine a AT 2 di versare a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la CV 1, l’importo di fr. 182’193 oltre interessi compensativi dal 12 dicembre 2019.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti