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34.2020.26 • TCAS TI 34.2020.26 Generato dall'IA

Pension Representative Standing to Be Sued for Survivor's Pension

Numero d'incarto 34.2020.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant filed a petition against a defendant seeking a survivor's pension for cohabiting partners following a death, but the court declared the petition inadmissible because the defendant, an entity representing the actual pension institution, lacked direct legal standing to be sued under the relevant professional pension law provisions, as the debtor of the claimed benefit is the underlying pension institution itself, not its representative or an insurer acting on its behalf.

Regesto Legislator

Ufficiale

Irricevibilità della petizione di un assicurato (che rivendica prestazioni previdenziali) contro la compagnia d'assicurazione e non contro l'istituto di previdenza (gestito e rappresentato dalla compagnia d'assicurazione)

Parole chiave

Generato dall'IA
rendita per superstiti disposizioni sulla pensione azione diretta contro l'assicuratore difetto di legittimazione persona giuridica procedura di azione in materia di assicurazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 119 V 443
65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V
DTF 122 V 320
Foundation vs. Affiliate: Jurisdiction Over Free Passage Investment Dispute
DTF 115 V 98
DTF 126 V 470
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 73 cpv. 2 LPP

Cited in the dispositive regarding the free nature of the procedure (no court fees).

art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited in the dispositive regarding the free nature of the procedure (no court fees).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2020.26 rg/sc · Lugano 29 ottobre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 2 settembre 2020 di

AT 1 rappr. da: RA 1 contro

CV 1 in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che - con l’”istanza” (recte: petizione) in oggetto AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, conviene in giudizio dinanzi allo scrivente Tribunale CV 1 postulando la condanna di quest’ultima al versamento di una rendita per conviventi a seguito del decesso di __________;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;

- giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto;

- l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V

247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:

Questions de procédure, in: RSA 1989, p. 84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983 p. 174);

- nella versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp. 122ss; DTF 122 V 320, 326);

- con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il

1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) – con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istitutid’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.

1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del 3° pilastro A) (Messaggio sulla 1a Revisione della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP l’istituto assicurativo (eccezion fatta per gli istituti d’assicurazione che giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono il mantenimento della previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del 3° pilastro) non è quindi indicato quale possibile parte (notasi al riguardo che tra gli istituti d’assicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico (contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti dell’istituto assicurativo; DTF 115 V 98; 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove è precisato che i rapporti tra istituto di previdenza e assicurato devono essere distinti da quelli tra istituto di previdenza e assicurazione);

- nel caso in disamina, convenuta in giudizio è CV 1 che non è un istituto di previdenza ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 LPP o una fondazione di previdenza ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC. Non è d’altronde nemmeno nel caso concreto un istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv.

2 OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPP 3. Debitore della prestazione rivendicata dall’attrice è semmai l’istituto di previdenza cui __________ è stato assicurato quale dipendete della __________, ossia la __________ (cfr. doc. B, C, E), in rappresentanza e

su incarico della quale agisce CV 1.Giova ricordare che in caso di rappresentanza non è il rappresentante bensì il rappresentato a diventare creditore

rispettivamente debitore di una prestazione (art. 32 cpv. 1 CO);

- ad CV 1 non può di conseguenza essere riconosciuta veste di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP e ciò anche nel caso in cui l’assicurazione dovesse fungere da *ri*assicuratore ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 cifra 1 LCA (Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, op. cit., p. 623 n. 1641; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4 e § 4 n. 4; SZS 1998 p. 373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);

- di conseguenza la petizione presentata da AT 1 deve essere dichiarata irricevibile;

- la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti