Legislator Giurisprudenza & Legislazione
34.2019.37 • TCAS TI 34.2019.37 Generato dall'IA

Cantonal Pension Division in Divorce Decree

Numero d'incarto 34.2019.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Following a final divorce decree that mandated an equal division of professional pension assets, the Cantonal Insurance Tribunal was tasked with calculating the precise split between the former spouses, adhering to statutory provisions regarding the calculation of divisible pension assets accumulated during the marriage, using the date the divorce proceedings were initiated as the cutoff for valuation. The court determined the divisible assets for one party totaled CHF 6,401.98 and for the other CHF 749.25, resulting in an order for the transfer of CHF 2,826.37, plus compensatory interest from the date of divorce filing, from the former husband's pension institution to the former wife's vested benefits account.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 281 cpv. 3 CPC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 prima, Art. 22a cpv. 1 LFLP; Cantonal Pension Division in Divorce Decree: The court determined the divisible assets for one party totaled CHF 6,401.98 and for the other CHF 749.25, resulting in an order for the transfer of CHF 2,826.37, plus compensatory interest from the date of divorce filing, from the former husband's pension institution to the former wife's vested benefits account.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentenza di divorzio calcolo della rendita trasferimento di patrimonio prestazioni compensative data di inoltro conto di libero passaggio Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 132 V 337
Swiss Federal Supreme Court on Vested Benefits Settlement Upon Divorce: Division vs. Modality Jurisdiction
DTF 129 V 254
749.25, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr.
DTF 129 V 255
DTF 129 V 257
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 22 LFLP

This article dictates the form (tied benefit/free access benefit) in which the awarded amount must be transferred, as referenced in order 3.

art. 73 cpv. 2 LPP

Cited as the legal basis for the procedure being free of charge in consideration 2.5.

art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited alongside Art. 73 cpv. 2 LPP as the basis for the procedure being free of charge.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2019.37 RG/sc · Lugano 8 giugno 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 12/13 novembre 2019 dalla Pretura di ___________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 3. CV 3 4. CV 4 in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 23 luglio 2019, passata in giudicato, il Pretore Aggiunto del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV

1 e AT 1 (__________), unitisi in matrimonio il 24 agosto 2012. Al punto 3 del dispositivo il Pretore Aggiunto, omologando l’accordo concluso dai coniugi, ha stabilito una divisione a metà dei rispettivi averi di previdenziali, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2 Il 12/13 novembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XVIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Giusta l’art.

122 CC *dies ad quem* per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 25 aprile 2018.

L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.3 Dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento del matrimonio (24 agosto 2012) AT 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai senso dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Emerge per contro che al momento

determinante per il riparto (25 aprile 2018) essa disponeva di un avere di fr.749.25 su un conto di libero passaggio di AT 2 (cfr. II-1, X-1).

CV 1, invece, durante il matrimonio ha accumulato un avere previdenziale divisibile di fr. 4'163.51 depositato presso la CV 2 (importo calcolato tenendo conto di un avere di fr. 13'746 in data 25 aprile 2018 e di un capitale di fr. 8'842.35 presente al momento del matrimonio aumentato degli interessi sino al divorzio; cfr. VIII). Egli risulta pure aver accumulato presso CV 4 un capitale pensionistico divisibile di fr. 1'720.50 (calcolato tenendo conto di un avere di fr. 3'078.90 in data 25 aprile 2018 e di un capitale di fr. 1253.45 presente al momento del matrimonio aumentato degli interessi sino al divorzio; cfr. XVI). In data 25 aprile 2018 egli disponeva altresì di un avere di fr. 517.97 su un conto di libero passaggio della CV 3 (cfr. XIV).

Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili di fr. 6'401.98 e fr. 749.25, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 2'826.37 ([6'401.98

- 749.25] : 2).

2.4 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione

tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 2'826.37, unitamente agli interessi compensativi –al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 25 aprile 2018 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16 marzo 2015),dovrà essere trasferito – in assenza di altre indicazioni da parte dell’ex marito – da parte della CV 2 (tramite addebito del conto n. __________) e a favore di AT 1 sul conto ad essa intestato presso AT 2.

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.5 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 6'401.98.

2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 749.25.

3.- È fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto di libero passaggio n. 705284 intestato a CV

1 e a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso AT 2, l’importo di fr. 2'826.37 oltre interessi compensativi dal 24 aprile 2018.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti