Legislator Giurisprudenza & Legislazione
34.2019.31 • TCAS TI 34.2019.31 Generato dall'IA

Pension Equalization Calculation Following Divorce Decree

Numero d'incarto 34.2019.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Following a final divorce decree that ordered the division of occupational pension assets as per the law, valued at the date the divorce proceedings were initiated (April 19, 2011), the Cantonal Insurance Tribunal proceeded with the calculation of the equalization payment because the initial judge could not rule on it. The court determined the assets acquired by each former spouse during the marriage subject to division, finding one spouse accumulated CHF 59,868.70 and the other CHF 53,793.20, resulting in a net equalization amount of CHF 3,037.75 due to the spouse with the lesser accumulation. The court ordered that this sum, plus compensatory interest from the date of the divorce filing until actual transfer, be credited to the entitled spouse's pension account, with the transfer to occur in a blocked vested benefit form, and ruled the proceedings were free of charge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 281 cpv. 3 CPC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 prima, Art. 22a cpv. 1 LFLP; Pension Equalization Calculation Following Divorce Decree: The court determined the assets acquired by each former spouse during the marriage subject to division, finding one spouse accumulated CHF 59,868.70 and the other CHF 53,793.20, resulting in a net equalization amount of CHF 3,037.75 due to the spouse with the lesser accumulation. The court ordered that this sum, plus compensatory interest from the date of the divorce filing until actual transfer, be credited to the entitled spouse's pension account, with the transfer to occur in a blocked vested benefit form, and ruled the proceedings were free of charge.

Parole chiave

Generato dall'IA
calcolo della rendita sentenza di divorzio trasferimento di patrimonio pagamento delle prestazioni suddivisione della previdenza professionale base di calcolo Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 132 V 337
Swiss Federal Supreme Court on Vested Benefits Settlement Upon Divorce: Division vs. Modality Jurisdiction
DTF 129 V 254
1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr.
DTF 129 V 255
DTF 129 V 257
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 25a cpv. 1 LFLP

Cited as the legal basis for the division made by the cantonal court when the divorce court could not decide on the pension equalization.

art. 73 LPP

Cited as the basis for the cantonal court's jurisdiction to decide on the pension equalization, and for the procedure being cost-free.

art. 22a cpv. 1 LFLP

Cited in the reasoning section regarding the calculation of the exit benefit, though the ultimate ruling orders are based on the specific amounts derived from the applicable rules.

art. 22c LFLP

Cited in the reasoning section regarding the split between compulsory and supra-compulsory portions of the transfer.

art. 73 cpv. 2 LPP

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge.

art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2019.31 rg/gm · Lugano 24 agosto 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 24/25 settembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

1. CV 1 2. CV 2 3. CV 3 in materia di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 28 agosto 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio il 29 gennaio 1990. Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha deciso che la “*LPP è divisa come di legge, valuta al 19 aprile 2011*”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. I).

1.2 Il 24/25 settembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXII), si dirà più dif-fusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorziopendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 19 aprile 2011 e si è conclusa con sentenza del 28 agosto 2018).

Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Giusta l’art.

122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu – come indicato anche dal Pretore – il 19 aprile 2011.

L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4 Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che al momento del matrimonio CV 1 e AT

1 disponessero di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai sensi dell’art. 22a cpv. 1e seconda frase LFLP.

Emerge per contro che alla data determinate per il riparto (19 aprile 2011) AT 1 – che non ha ancora raggiunto l’e-tà di pensionamento e che da novembre 1994 beneficia di una rendita d’invalidità LPP – disponeva di una prestazione d’uscita teorica (art.

124 CC) divisibile di fr. 53'793.20 presso AT 2 (cfr. X-2).

In data 19 aprile 2011 CV 1 deteneva invece un avere previdenziale divisibile di fr. 4’041.37 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la CV 2 a-perto nel settembre 2003 (cfr. XV), un avere previdenziale di fr. 16'403.85 sul conto di libero passaggio __________ della CV 3 (cfr. XII-1) e una presta-zione d’uscita di fr. 39'423.65 presso la __________ (cfr. XXVII) che in seguito, nel novembre 2015, ha trasferito l’avere di fr. 69'581.85 sul predetto conto aperto presso l’CV 2.

Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi in costanza di matrimonio (fr. 53'793.20 rispettivamente fr. 59'868.70), a favore di AT

1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 3'037.75 ([59'868.70

- 53'793.20] : 2).

2.5 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 3'037.75 – di cui fr. 2'460.60 a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 presso la CV 2 (dove egli detiene un avere complessivo di fr. 74'228.55, valuta 1. gennaio 2020) e fr.

577.15 a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 presso la CV 3(dove egli detiene un avere complessivo di fr. 17'023.13, valuta 8 maggio 2020) – dovrà essere accreditato a favore di AT 1 presso AT 2 unitamente agli interessi compensativi(al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore)maturati su tale importo a far tempo dal 19 aprile 2011 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 59'868.70.

2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 53'793.20.

3.- È fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto n. n. __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, l’importo di fr. 2'460.60 oltre interessi compensativi dal 19 aprile 2011.

4.- È fatto ordine alla CV 3 di versare, a debito del conto di libero passaggio __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, l’importo di fr. fr. 577.15 oltre interessi compensativi dal 19 aprile 2011.

5.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti