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34.2018.4 • TCAS TI 34.2018.4 Generato dall'IA

Pension Dispute Inadmissibility Against Non-Pension Institution

Numero d'incarto 34.2018.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party seeking disability benefits and free legal aid filed a petition against an insurance company for pension-related matters, demanding payment of an invalidity pension retroactive to August 1, 2014. The court dismissed the petition as inadmissible because the defendant, an insurance company that manages a foundation but is not itself a recognized pension institution or foundation under the relevant statutes, does not fall within the personal scope of mandatory jurisdiction outlined in the law governing disputes between pension institutions, employers, and beneficiaries. Consequently, the request for free legal aid was also rejected due to the lack of probable success in the action against the improperly named defendant.

Regesto Legislator

Ufficiale

Irricevibilità di una richiesta di rendita d'invalidità LPP presentata nei confronti di società d'assicurazione che gestisce gli affari (e che ev. funge da riassicuratore) di un'istituto di previdenza

Parole chiave

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contenzioso dell'assicurazione invalidità istituto di previdenza assicurazione invalidità assicurazione di persone oggetto della lite incompetenza per materia

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 119 V 443
65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid.
DTF 122 V 320
Foundation vs. Affiliate: Jurisdiction Over Free Passage Investment Dispute
DTF 115 V 98
DTF 126 V 470
81; DTF 126 V 470), debitore delle asserite prestazioni previdenziali essendo semmai l’istituto di previdenza cui AT 1 è stata assicurata, ossia la __________;
DTF 125 V 202
399; DTF 125 V 202 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 73 cpv. 2 LPP

Cited in the final orders to establish that the procedure is free of charge.

art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited in the final orders as a basis for the decision that the procedure is free of charge.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2018.4 rg/sc · Lugano 1 marzo 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 22 febbraio 2018 di

AT 1 rappr. da: RA 1 contro

CV 1 in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che - con la petizione in oggetto AT 1, rappresentata dal-l’avv. RA 1, istando per la concessione del gratuito patrocinio postula nel merito la condanna di CV 1 al versamento di una rendita d’invalidità per sé e per la figlia a far tempo dal 1. agosto 2014;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;

- giusta l’art. 73 cpv. 1 1a frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto;

- l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler,

Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Meyer (Hrsg), Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:

Questions de procédure, in: RSA 1989, p. 84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983 p. 174);

- nella versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp. 122ss; DTF 122 V 320, 326);

- con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il

1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) – con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istitutid’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.

1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del 3° pilastro A) (Messaggio sulla 1a Revisione della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP l’istituto assicurativo (eccezion fatta per gli istituti d’assicurazione che giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono il mantenimento della previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del 3° pilastro) non è quindi indicato quale possibile parte (notasi al riguardo che tra gli istituti d’assicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico (contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti dell’istituto assicurativo; DTF 115 V 98, 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove é precisato che i rapporti tra istituto di previdenza e assicurato devono essere distinti da quelli tra istituto di previdenza e assicurazione);

- nel caso concreto parte convenuta non è un istituto di previdenza (ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 LPP) o una fondazione di previdenza (ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC). Essa non è nemmeno un istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv. 2 OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPP3.

CV 1 (__________, già __________; cfr. il sito www.zefix.ch) è invece una società (anonima) d’assicurazione la quale, come ente fondatore, gestisce gli affari della __________ (già __________; cfr. atto di fondazi) e alla quale è affidata la copertura dei risc; cfr. artt. 67ss LPP; in argomento Riemer, Das

Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 2 n. 21, § 4 n. 22; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 2006 p.

105).

A CV 1 non può di conseguenza essere riconosciuta veste di parte ai sensi dell’art.

73 cpv. 1 LPP (e ciò anche nel caso in cui l’assicurazione dovesse fungere da *ri*assicuratore ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 cifra 1 LCA) (Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, op. cit., p. 623 n. 1641; Riemer, op. cit., § 8 n. 4 e § 4 n 4; SZS 1998 p. 373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470), debitore delle asserite prestazioni previdenziali essendo semmai l’istituto di previdenza cui AT 1 è stata assicurata, ossia la __________;

- non rientrando l’assicurazione convenuta nel campo d’applica-zione personale dell’art. 73 LPP, la petizione presentata nei suoi confronti da AT 1 deve essere dichiarata irricevibile, con contestuale reiezione della domanda di gratuito patrocinio già solo difettando il requisito di probabilità di esito favorevole dell’azione (sui presupposti del gratuito patrocinio cfr.

Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 17 p. 399; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti; cfr.

artt. 2 e 3 Lag);

- la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è irricevibile.

2.- L’istanza di gratuito patrocinio è respinta.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti