Occupational Disability Pension Claimant vs. Professional Benefits Fund on Vested Benefit Restitution and Pension Certificates
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe claimant sought an occupational disability pension from the professional benefits fund, which the fund ultimately recognized, agreeing to pay an annual disability pension starting from the same date as the recognized disability insurance pension. A dispute arose regarding the requirement for the claimant to reclaim a prior exit benefit paid to a vested benefits institution, which the court ruled was the responsibility of the insured person, not the paying pension fund, based on relevant statutes concerning the restitution of vested benefits upon the granting of disability payments. Furthermore, the court ordered the fund to provide the claimant with the requested pension certificates for all insurance years, as the right to information is legally enforceable.
Regesto Legislator
UfficialeRendita d'invalidità LPP. Restituzione (a istituto di previdenza debitore della prestazione d'invalidità) della prestazione d'uscita già versata a successivo istituto di previdenza
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the defendant to transmit the required pension certificates to the plaintiff based on this provision concerning the right to information.
Cited in connection with the judicial enforceability of the right to information under Art. 86b LPP.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2018.22 rg/gm · Lugano 6 dicembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
segretario: · Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 27 luglio 2018 di
AT 1 rappr. da: RA 1 contro
CV 1 in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che con la petizione in oggetto l’attrice chiede la condanna di CV 1 al versamento di una rendita annua d’invalidità LPP di fr. 11'060 con decorrenza, come per la rendita AI già riconosciutale, dal mese di ottobre 2016;
con la risposta di causa il fondo di previdenza dichiara di riconoscere la pretesa attorea, precisando che – esistendo un nesso materiale e temporale tra l’inabilità al lavoro sorta durante il peri-odo di copertura assicurativa e la successiva invalidità – l’attrice ha diritto ad una rendita annua d’invalidità LPP di fr. 11'976.00 dal 1. ottobre 2016, momento della decorrenza della rendita AI;
con scritto 9 ottobre 2018 parte attrice ha chiesto che i versamenti annui a partire dal 1. ottobre 2016 e successivi versamenti mensili vengano effettuati sul conto da essa indicato nel medesi-mo scritto, che venga indicato un recapito postale e telefonico del collaboratore a cui rivolgersi in caso di necessità e che parte convenuta emetta (in duplice copia) un nuovo certificato assicurativo aggiornato relativo alle “*prestazioni di diritto passate, presenti e future*” (cfr. XIII);
con scritto
18 ottobre 2018 l’attrice ha prodotto la documentazione – nel frattempo trasmessale da CV 1 – relativa al conteggio della prestazione d’uscita di fr. 4'951.40 che il 5 gennaio 2016, a seguito dell’uscita dell’assicurata dall’istituto di previden-za, era stata accreditata alla Fondazione di libero passaggio di __________ (doc. E), nonché lo scritto 3 ottobre 2018 con cui CV 1, ai fini del versamento delle prestazioni d’invalidità riconosciute, ha chiesto all’attrice di provvedere alla trasmissione della totalità della sua prestazione di libero passaggio nel frattempo trasferita alla suddetta fondazione (doc. F). A quest’ultimo riguardo parte attrice sostiene che la questione del rimborso della prestazione d’uscita già versata alla Fondazione di libero passaggio di __________ debba essere risolta tra l’istituto di previdenza convenuto e la fondazione di libero passaggio;
con osservazioni 15 novembre 2018 CV 1 ha in particolare precisato che essendo l’attrice titolare del conto presso la Fondazione di libero passaggio di __________, è lei stessa a dover richiedere a quest’ultima il trasferimento dell’avere di sua spettan-za (cfr. XVIII);
a non aver dubbi con la risposta di causa il fondo convenuto ha riconosciuto la fondatezza della richiesta attorea;
quo al rimborso a CV 1 della prestazione d’uscita di spettanza dell’attrice già versta alla Fondazione di libero passaggio di __________ nel gennaio 2016, occorre rilevare che – come rettamente osservato da CV 1 nelle more della presente procedura – spetta alla persona assicurata e non all’istituto di previdenza debitore della prestazione d’invalidità provvedere a richiedere, quale creditore, la restituzione della prestazione d’uscita già trasferita al nuovo istituto (di previdenza o di libero passaggio) ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LFLP, il quale, è bene osservare, è tenuto alla restituzione nella misura in cui necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni
d’invalidità o per superstiti (cfr. DTF 141 V 197 consid. 5.3; Walser, in Schneider/Geiser/Gächter (Editeurs), Commentaire LPP
et LFLP, 2010, ad art. 3 n. 7-8; cfr. anche DTF 133 V 212 consid. 4.6), ritenuto inoltre che giusta l’art. 3 cpv. 3 LFLP le prestazioni per superstiti e d’invalidità possono essere ridotte nella misura in cui non vi è restituzione;
per il resto, non avendo parte convenuta fornito pendente lite le informazioni richieste dall’attrice relativamente alla sua situazione previdenziale né tantomeno sostenuto di avervi precedentemente già provveduto (su tale punto CV 1 è rimasta silente), in applicazione dell’art. 86b cpv. 1 lett. a LPP – atteso che il diritto all’informazione può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4; Pärli, in Commentaire LPP et LFLF, cit., ad art. 86b n. 11) – a CV 1 deve essere fatto ordine di trasmettere a AT 1 i certificati di previdenza (cfr. Pärli, cit., ad art. 86b n. 6) relativi a tutti gli anni di assicurazione (ad eccezione di quello concernente il 2015 di cui l’assicurata risulta essere già in possesso; cfr. doc. C);
non mette infine conto di esaminare le ulteriori summenzionate richieste di parte attrice formulate pendente lite, sulle quali non compete allo scrivente Tribunale statuire.
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta ai sensi dei considerandi.
§ CV 1 è tenuta a versare a AT 1 una rendita d’invalidità annua dal
1. ottobre 2016 conformemente ai considerandi.
§§ È fatto ordine a CV 1 di trasmettere a AT 1 le informazioni richieste conformemente ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti