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34.2018.1 • TCAS TI 34.2018.1 Generato dall'IA

Pension Fund v. Employer: Unpaid Mandatory Pension Contributions

Numero d'incarto 34.2018.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A pension fund petitioned for the recovery of CHF 24,303.20 in outstanding professional pension contributions, plus interest and administrative costs, from an employer who failed to respond to the petition despite multiple deadlines. The court affirmed its jurisdiction based on the employer's location and the subject matter involving unpaid mandatory pension contributions, finding that the claimed contributions, documented costs (CHF 800), and 5% default interest were justified under relevant laws and the affiliation agreement. Consequently, the court granted the petition in full, ordering the employer to pay the total sum of CHF 24,820.05 plus specified interest and imposing CHF 300 in procedural costs on the employer due to their dilatory conduct, which included ignoring payment demands and failing to participate in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 13 cpv. 4 Lptca, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 73 cpv. 2 LPP, Art. 73 LPP, Art. 11 LPP, Art. 66 LPP; Pension Fund v. Employer: Unpaid Mandatory Pension Contributions: The court affirmed its jurisdiction based on the employer's location and the subject matter involving unpaid mandatory pension contributions, finding that the claimed contributions, documented costs (CHF 800), and 5% default interest were justified under relevant laws and the affiliation agreement. Consequently, the court granted the petition in full, ordering the employer to pay the total sum of CHF 24,820.05 plus specified interest and imposing CHF 300 in procedural costs on the employer due to their dilatory conduct, which included ignoring payment demands and failing to participate in the proceedings.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati fondo pensionistico norme di procedura rendita intera credito di contributi spese di procedura

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 107 III 60
Federal Court Ruling on Debt Enforcement Continuation Following Acknowledgment of Claim
DTF 128 V 323
Social Security Insurer Legal Cost Compensation for Vexatious Litigation
DTF 126 V 149
Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid.
DTF 128 V 133
gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 66 LPP

Cited in the reasoning to justify the claim for default interest on unpaid contributions, which is confirmed by the primary payment order in order 1.

art. 79 LEF

Used implicitly through jurisprudence cited in the reasoning to justify the definitive rejection of the opposition in order 1, §2.

art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited in the reasoning regarding the general rule of free procedure, which underpins the decision on costs in order 2.

art. 73 cpv. 3 LPP

Cited in the reasoning regarding the general rule of free procedure, which underpins the decision on costs in order 2.

art. 29 cpv. 3 Lptca

Cited in the reasoning regarding the exception to the free procedure (temerity), justifying the imposition of costs in order 2.

art. 13 cpv. 4 Lptca

Cited in the reasoning regarding the setting of the final deadline, which led to the acceptance of the petition by default in order 1.

art. 73 LPP

Cited in the reasoning regarding territorial competence, establishing the jurisdiction for the decision.

art. 49 cpv. 2 LOG

Cited in the reasoning to justify the monocratic composition of the Tribunal, which issued the decision.

art. 66 al. 1 LTF

The costs (CHF 300) are imposed on the defendant in order 2.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2018.1 rg/sc · Lugano 3 maggio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 31 gennaio 2018 di

AT 1 contro

CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che - con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento a titolo di contributi della previdenza professionale di CHF 24'303.20 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio 2018, di CHF 16.85 per interessi dal 1. al 5 gennaio 2018 e di CHF 500 per “*costi d’amministrazione*”, chiedendo altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili;

- la società convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III);

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

- la competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52);

- l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.

Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

- con la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 15 marzo 2017 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti (con effetto dal 1. marzo 2017) tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/2). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/4-5; cfr. Piano di previdenza in doc. A/2). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) contiene inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi;

- dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei *contributi* in quanto tali (CHF 24'003.20) è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino al 31 dicembre 2017 (cfr. doc. A/3, A/6);

- l’addebito delle *spese* va riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono previste nell’apposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto conto in doc. A/6) vanno ammesse le spese di diffida del 12 settembre 2017 per CHF 300 nonché le spese di esecuzione di fr. 500, entrambe documentate (doc. A/6, A/7.1) e previste all’art. 2 del Regolamento dei costi (sub doc. A/2);

- la richiesta di *interessi*di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art.

104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);

- stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto – per contributi, spese ed interessi – un credito di CHF 24'820.05 (24'003.20+ 300+500+16.85);

- la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE __________ dell’11 gennaio 2018 dell’UE di __________ merita anch’essa accoglimento.

Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79 LEF, può difatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

- la procedura è di principio gratuita (artt. 29 cpv. 1 Lptca e 73 cpv. 3 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,

126 V 149; Meyer/ Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dall’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 300;

- a parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e

gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 24'820.05 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio 2018 su CHF 24'303.20.

§§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’11 gennaio 2018 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 24'820.05 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio 2018 su CHF 24'303.20.

2.- Le spese di procedura di CHF 300 sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti