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34.2017.37 • TCAS TI 34.2017.37 Generato dall'IA

Pension Fund v. Employer: Mandatory Contribution Enforcement

Numero d'incarto 34.2017.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A pension fund petitioned to compel an employer to pay outstanding mandatory occupational pension contributions, which the employer failed to pay leading to the termination of their adherence contract and subsequent enforcement proceedings. The court partially granted the petition, finding the fund's claim for contributions, interest, and execution costs sufficiently substantiated based on the relevant pension law and contractual provisions, despite the employer's failure to respond to the claim or appear in court, and ordered the employer to pay CHF 10,594 plus interest on a portion of the debt and the associated court fees due to their dilatory conduct, while rejecting the claim for legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 13 cpv. 4 Lptca, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 11 LPP, Art. 66 LPP, Art. 66 cpv. 2 LPP, Art. 49 cpv. 1 LPP; Pension Fund v. Employer: Mandatory Contribution Enforcement: The court partially granted the petition, finding the fund's claim for contributions, interest, and execution costs sufficiently substantiated based on the relevant pension law and contractual provisions, despite the employer's failure to respond to the claim or appear in court, and ordered the employer to pay CHF 10,594 plus interest on a portion of the debt and the associated court fees due to their dilatory conduct, while rejecting the claim for legal costs.

Parole chiave

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previdenza obbligatoria contributo alla cassa pensioni obbligo contributivo esecuzione per debiti stralcio del procedimento precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 117 V 263
DTF 125 V 195
1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid.
DTF 117 II 258
A/1) e vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258).
DTF 117 V 350
6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art.
DTF 107 III 60
Federal Court Ruling on Debt Enforcement Continuation Following Acknowledgment of Claim
DTF 124 V 285
Occupational Benefits Premium Collection: Vexatious Conduct and Cost Allocation
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 66 cpv. 2 LPP

Cited in the reasoning to justify the claim for default interest, which was granted in the dispositive.

art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited in the reasoning to discuss the general rule on cost-free procedure, leading to the decision to charge costs based on the exception in para. 3.

art. 29 cpv. 3 Lptca

Cited in the reasoning as the basis for imposing costs on the defendant due to their conduct, which is reflected in order 2.

art. 13 cpv. 4 Lptca

Cited in the reasoning regarding the final deadline for the response, relevant to the defendant's failure to participate in the proceedings.

art. 49 cpv. 2 LOG

Cited in the reasoning to justify the decision being made by a single judge (monocratic composition).

art. 79 LEF

Cited in the reasoning regarding the legal basis allowing the creditor to request the continuation of execution directly after obtaining recognition of rights.

art. 80 LEF

Cited in the reasoning regarding the standard procedure for definitive rejection of opposition, which the court's decision supersedes.

art. 104 CO

Cited in the reasoning as the supplementary legal basis for setting the default interest rate at 5% if the regulation does not specify it, justifying the awarded interest rate.

art. 66 al. 1 LTF

This provision governs costs in the context of appeals to the Federal Tribunal, mentioned in the instruction for appeal (Order 3), not the dispositive of this Cantonal Court decision. However, the structure of Order 3 (communication of the right to appeal) often implies procedural requirements that mirror those for federal appeals, but strictly adhering to the rule, no explicit LTF cost/appeal provision is in orders 1 or 2.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2017.37 rg/sc · Lugano 30 gennaio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 16 ottobre 2017 di

AT 1 contro

CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per contratto d’adesione sottoscritto il 2 dicembre 2009/10 febbraio 2010 (contratto n. __________) la CV 1 quale datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, __________ con effetto dal 1. gennaio 2010 (doc. A/1).

1.2 Disdetto – dopo l’invio di diffide (doc. A/10-12) – il contratto d’adesione per il 30 giugno 2016 (doc. A/13) a motivo del mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare di CHF 12'196.30 (comprensivo di interessi al 30 giugno 2016 e spese; cfr. conteggio sub doc. A/14), adite le vie esecutive con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 1. giugno 2017 (doc. A/15), con la petizione in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di CHF 11'932.20 *“da ridurre di CHF 2'258.60 delle correzioni dei premi secondo l’AVS”,* con interessi al 5% dal 1. maggio 2017, di CHF 620.40 per interessi sino al 30

aprile 2017, nonché delle “*spese di esecuzione*” e “*altri costi*”.Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al suddetto precetto

come pure la rifusione delle spese ripetibili.

1.3 La convenuta non è intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche

Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,

1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli isti-tuti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art.

16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4 Nel caso in esame la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.

Le persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3 e 5 del Regolamento di previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).

Dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta del contratto) e gli interessi dovuti dalla convenuta è stato eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Inoltre, le spese (per complessivi CHF900; cfr. doc A/10-14) paiono giustificate e conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258).

Del resto la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.

Oggetto di condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“*spese di esecuzione*”, CHF 300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto e-secutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/15) e contemplati nel regolamento delle spese.

Considerato come dall’importo di CHF 11'932.20 indicato in petizione vadano dedotti – a seguito di modifiche salariali in capo a due dipendenti (__________ e __________; doc. A/9) – CHF 2'258.60 non considerati nel conteggio del 21 novembre 2016 (doc. A/14, dal quale risulta appunto un saldo, senza interessi di chiusura, di CHF 11'932.20) ma in quello successivo del 9 ottobre 2017 (doc. A/9), complessivamente alla fondazione attrice spetta l’importo di CHF 10'594 (11'932.20

– 2'258.60 + 620.40 + 300).

2.5 L’attrice chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. maggio 2017.

Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. maggio 2017 sull’importo di CHF 9'673.60 (11'932.20 – 2'258.60).

2.6 L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 1. giugno 2017.

Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il

credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

2.7 Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su

fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).

Nel caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 200.

2.8 L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ul-tima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 10'594 oltre interessi al 5% dal 1. maggio 2017 su CHF 9'673.60.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 1. giugno 2017 per l’importo di CHF 10'594 oltre interessi al 5% dal 1. maggio 2017 su CHF 9'673.60.

2.- Tasse e spese per complessivi CHF 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti