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34.2017.34 • TCAS TI 34.2017.34 Generato dall'IA

Recognition of Foreign Divorce Judgment Regarding Swiss Occupational Pension Assets

Numero d'incarto 34.2017.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party sought the recognition and enforcement of a foreign court's judgment, which both dissolved a marriage and subsequently determined the requesting party's right to a share of the ex-spouse's Swiss occupational pension assets ("second pillar"). The court dismissed the request for recognition, reasoning that due to legislative changes effective January 1, 2017, Swiss tribunals hold exclusive jurisdiction over the division of Swiss occupational benefits in divorce cases, meaning foreign judgments, even those modifying or supplementing prior decisions on this specific matter, are no longer susceptible to recognition in Switzerland.

Regesto Legislator

Ufficiale

Conguaglio della previdenza professionale. Divorzio pronunzaito all'estero. Nuovo diritto in vigore dal 1.1.2017. Istanza di delibazione respinta

Parole chiave

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rendita straniera esecuzione di decisioni straniere riconoscimento di decisioni straniere matrimonio sciolto competenze esclusive riconoscimento della decisione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 cpv. 3 LDIP

Cited in the reasoning to explain the court's own jurisdiction to assess admissibility, though the main ground for rejection related to exclusive competence.

art. 63 cpv. 1bis LDIP

The foreign decision on pension splitting cannot be recognized because Swiss tribunals have exclusive competence under this article.

art. 64 cpv. 1bis LDIP

The foreign decision on the modification/completion of pension splitting cannot be recognized because Swiss tribunals have exclusive competence under this article.

art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP

Mentioned in the reasoning regarding the condition of final judgment for recognition, but not explicitly used in the final orders.

art. 73 cpv. 2 LPP

Cited in the reasoning to establish that the procedure is free of charge.

art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited in the reasoning to establish that the procedure is free of charge.

art. 26 cpv. 2 lett. a LDIP

Mentioned in the reasoning as a prerequisite for recognizing foreign decisions (competence of the foreign authority).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2017.34 rg/gm · Lugano 23 ottobre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: · Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 14 settembre 2017 di

AT 1 rappr. da: RA 1

con cui è chiesta la delibazione della sentenza del 21 gennaio 2015 e del successivo decreto del

18 gennaio 2017 del Tribunale ordinario di __________ nonché il riparto dell’avere previdenziale accumulato presso la Fondazione __________ e ogni eventuale altro istituto previdenziale o assicurativo durante il matrimonio da

CV 1

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con sentenza del 21 gennaio 2015 il Tribunale ordinario di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da CV 1 e AT 1 il 28 dicembre 1995 (doc. B). Per successivo decreto del 18 gennaio 2017 il Tribunale ordinario di __________, dopo aver considerato che “*quanto alla residua domanda accessoria di parte ricorrente, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla quota di* *«secondo pilastro» che sarà maturato dal sig. CV 1 in virtù del lavoro prestato nella confederazione elvetica, anche tenuto conto delle informazioni trasmesse dalla Pretura di __________, la stessa merita accoglimento essendo previsto detto beneficio a favore del coniuge divorziato dallo art. 122 cod. civile svizzero, somma che dovrà calcolarsi in conformità alla legislazione previdenziale elvetica”*, ha accertato e dichiarato “*il diritto di AT 1 a ricevere la quota del II Pilastro di spettanza di CV 1 da calcolarsi in conformità alla legislazione previdenziale elvetica*“ (doc. C).

1.2 Con istanza del 14 settembre 2017 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, postula la delibazione della sentenza di divorzio del 21 gennaio 2015 e del successivo decreto del 18 gennaio 2017 del Tribunale di __________ nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali accumulati dall’ex marito secondo quanto stabilito in suddetto decreto.

Richiesto a voler prendere posizione sull’istanza in oggetto, CV 1 è rimasto silente.

2.1 Il

1. gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC; RS 210) concernenti il

conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.). Con effetto dal 1. gennaio 2017 sono

pure stati modificati l’art. 89a CC, gli artt. 331d e 331e CO (RS 220), gli artt. 22-25a LFLP (RS 831.42), gli artt. 2, 16, 19a bis, 19c, 19d, 19f-k OLP (RS 831.425), gli artt. 15a, 15b, 16, 19, 20, 24a, 26a, 26b, 27i OPP2 (RS 831.411.1), gli artt. 11a, 12, 20a OPPA (RS 831.411), gli artt. 280, 281, 283,

284 CPC (RS 272) nonché – ed è ciò che qui interessa – l’art. 63 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 e l’art. 64 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 LDIP (RS 291).

2.2 L’istante postula anzitutto la delibazione della

sentenza del 21 gennaio 2015 con cui il Tribunale ordinario di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essa celebrato con CV 1 e della successiva decisione del 18 gennaio 2017 con cui il

medesimo Tribunale ha statuito sulla ripartizione degli averi previdenziali accumulati dal marito presso istituti di

previdenza svizzeri.

La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP. La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).

Ammettendo, per ipotesi di lavoro, la competenza dello scrivente Tribunale a statuire nel caso concreto nel merito dell’esecuzione della divisione ai sensi dell’art. 25a LFLP (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2017) ed ammettendo quindi la sua competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle condizioni di delibazione giusta il summenzionato art. 29 cpv.3 LDIP (supponendo quindi la ricevibilità dell’istanza in oggetto quanto alla competenza ratione materiae), alla postulata delibazione (riconoscimento e dichiarazione di esecutività) di quanto deciso dal Tribunale di __________ non può essere dato seguito per i motivi in appresso esposti.

2.3 A partire dal 1. gennaio 2017, in applicazione del summenzionato art. 63 cpv. 1bis LDIP competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i tribunali svizzeri.

Anche per la modifica o il completamento di una sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri, a partire dal 1. gennaio 2017 sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri (art. 64 cpv. 1bis LDIP).

La competenza esclusiva dei tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e

64 cpv. 1bis LDIP ha come conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un tribunale straniero non può più pronunciarsi – nemmeno nell’ambito della completazione e della modifica di un precedente giudizio – sulla divisione della previdenza professionale svizzera e che le decisioni straniere (anche quelle di modifica o completazione) relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti da istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera (Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de divorce international, in: Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de la famille: Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, pp. 97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de la prévoyance professionnelle, in: FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser, Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, in: AJP 2015, p. 1385-1386; cfr. anche art. 26 cpv. 2 lett. a LDIP stante il quale per il riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la competenza dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP la prevede [in casu gli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP escludono la competenza dei tribunali stranieri).

Ne discende che, sia considerando quanto deciso dal Tribunale ordinario di __________ il 18 gennaio 2017 quale decisione sul conguaglio ai sensi dell’art. 63 cpv. 1bis LDIP sia quale decisione di completazione a norma dell’art. 64 cpv. 1bis LDIP e a prescindere dalla questione di sapere se il decreto del 18 gennaio 2017 sia effettivamente passato in giudicato (ciò che non risulta dalla documentazione prodotta dall’istante; per la crescita in giudicato quale condizione per il riconoscimento di decisione straniera cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP), stante la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire sul riparto della previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri, l’istanza di delibazione – nella misura in cui di competenza dello scrivente Tribunale in applicazione dell’art. 29 cpv. 3 LDIP – non può che essere respinta, ciò che comporta anche l’impossibilità di statuire sulla postulata esecuzione del riparto.

2.4 Per

regolare la questione del conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso concreto essere intentata presso il competente

tribunale svizzero un’azione di completazione del giudizio di divorzio (sul punto Geiser, op cit., p. 1385; Romano, op. cit., p. 74; Cardinaux, op. cit., p. 116; cfr. art. 64 cpv. 1 e 1bis LDIP).

2.5 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella misura in cui è ricevibile, l’istanza è respinta.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti