Pension Survivor Benefits Jurisdiction Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA surviving partner petitioned for survivor's benefits from a professional pension institution following the death of her cohabiting partner, who was insured through the institution as an employee of a public entity where the work contract specified the place of employment was outside the canton of the court hearing the case. The court determined it lacked territorial jurisdiction because the mandatory venue rule under relevant professional pension law requires the action to be brought either where the pension institution is domiciled or where the insured was employed/active when the employment relationship ceased; since the defendant institution was not domiciled in the canton, and the deceased's established place of employment was elsewhere, the petition was declared inadmissible but the case file was ordered to be transmitted to the court in the defendant institution's domicile canton.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 cpv. 1 LPP, Art. 73 cpv. 3 LPP, Art. 2 cpv. 2 LF, art. 66 cpv. 1 LTF; Pension Survivor Benefits Jurisdiction Dispute: The court determined it lacked territorial jurisdiction because the mandatory venue rule under relevant professional pension law requires the action to be brought either where the pension institution is domiciled or where the insured was employed/active when the employment relationship ceased; since the defendant institution was not domiciled in the canton, and the deceased's established place of employment was elsewhere, the petition was declared inadmissible but the case file was ordered to be transmitted to the court in the defendant institution's domicile canton.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision established the lack of territorial competence, leading to the petition being declared inadmissible.
This provision was cited in the reasoning regarding the jurisdiction for disputes concerning pension institutions.
This provision governs the non-levying of court fees (tassa di giustizia) when the case is transferred due to lack of competence.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2016.28 rg/gm · Lugano 12 dicembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
segretario: · Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 5 settembre 2016 di
AT 1 rappr. da: RA 1 contro
CV 1 in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - __________, assicurato ai fini previdenziali alla CV 1 (di seguito: CV 1) quale dipendente della __________ a far tempo dal 1. gennaio 2012 (cfr. IX/1), è deceduto in data 10 luglio 2015 (cfr. doc. E);
- AT 1, asseritamente compagna convivente di __________ dal 1999 (cfr. petizione), nel settembre 2015, unitamente al figlio minorenne comune __________, ha presentato a CV 1 una domanda di prestazioni per superstiti (rendita per conviventi e per orfani; doc. B);
- con comunicazione 29 ottobre 2015 CV 1 ha riconosciuto a __________ il diritto ad una rendita per orfani (doc. C);
- stante, invece, il rifiuto di CV 1 a riconoscere il diritto a prestazioni per superstiti a AT 1, con la petizione in oggetto quest’ultima chiede la condanna dell’istituto di previdenza dell’ex compagno al versamento di una rendita per partner convivente pari a fr. 3'534.25 mensili a contare dal 1. agosto 2015;
- con la risposta di causa – dando seguito in particolare alla richiesta del giudice delegato volta a sapere dove l’assicurato __________ ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della __________ (cfr. II) – l’istituto di previdenza convenuto ha comunicato che “__________*era impiegato presso le __________ e di conseguenza presso l’__________*”, che “*il contratto di lavoro è stato stipulato tra il sig. __________ e* *«__________ »…”* e che “*il datore di lavoro aveva firmato il contratto a __________*”, postulando di conseguenza la non entrata nel merito della petizione per carenza di competenza territoriale;
- il 10 novembre 2016 il giudice delegato ha chiesto a CV 1 di precisare dove __________ ha svolto la propria attività lavorativa;
- con scritto 15 novembre 2016 l’ente previdenziale convenuto ha prodotto copia del contratto (di diritto pubblico) di lavoro tra la __________ e __________ (doc. IX/1)
- a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. L'art. 73 cpv.
3 LPP stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicu-rato fu assunto. Decisivo per stabilire il luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto è il luogo dove l’assi-curato era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro – e previdenziale – si è estinto, rispettivamente nell’istante in cui la prestazione di libero passaggio è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460; STCA 34. 2009.41 del 3 maggio 2010);
- quale presupposto processuale la competenza territoriale de-ve essere esaminata d’ufficio (Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 2003, p. 477; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Kommentar, 2009, § 9 n. 8);
- l’art. 73 cpv. 3 LPP è una norma imperativa e di conseguenza non è possibile derogarvi mediante una convenzione di proroga di foro (DTF 133 V 490 consid. 3.4 con riferimenti; l’art. 104 del Regolamento quadro di previdenza di Publica del 26 marzo 2015 [doc. D] prevede del resto il medesimo foro alternativo;
- quale dipendente della __________ a far tempo da gennaio 2012, l’attore, come accennato, è stato assicurato ai fini previdenziali alla CV 1 avente sede a __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; cfr. anche art. 2 cpv. 2 LF sulla CV 1 [RS 172.222.1]);
- __________, come visto, è stato assunto con contratto di lavoro di diritto pubblico dalla __________ quale __________ nelle F__________ (cfr. contratto di lavoro sub doc. IX/1). Il contratto di lavoro prevedeva quale luogo di lavoro __________ (art. 1), circostanza, questa, rimasta incontestata da parte dell’attrice, la quale – asseritamente convivente dell’assi-curato sin dal 1999 – parimenti nulla ha osservato in relazione a quanto precisato nel contratto (trasmessole in copia dal Tribunale per osservazioni; cfr. X) quo ad un eventuale successivo cambiamento del luogo di lavoro (”*Auf Grund des Einsatzes kann ein neuer Arbeitsort zugewiesen werden*”, art. 1);
- risulta quindi che l’istituto di previdenza convenuto non ha se-de nel Cantone Ticino, né che questo sia stato il luogo dell’a-zienda presso cui __________ nel periodo determinante è stato assunto ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP;
- la competenza territoriale dello scrivente TCA a conoscere il merito della vertenza deve di conseguenza essere negata, nessuno dei fori alternativi di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP risultando nella specie dato;
- la petizione deve pertanto essere dichiarata irricevibile;
- conformemente al principio generale valido anche nell’ambito delle assicurazioni sociali, l’autorità incompetente, sia che si tratti di procedura di ricorso o di procedura d’azione, deve tra-smettere d’ufficio la vertenza a quella competente (Pratique VSI 1995 p. 199; STFA B 10/02 del 19 novembre 2002 e H 363/99
del 25 gennaio 2000; Locher, op. cit., p. 477; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungspro-zesses, FS
Koller 1993, pp. 459s; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), op. cit., § 2, n. 14, § 9 n. 8).
Si giustifica pertanto la trasmissione degli atti al __________, quale tribunale della sede di parte convenuta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è irricevibileper carenza di competenza territoriale.
2.- Gli atti vengono trasmessi al __________, per ragione di competenza.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti