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34.2016.25 • TCAS TI 34.2016.25 Generato dall'IA

Pension Fund v. Employer: Executive Payment Order and Pension Contribution Dispute

Numero d'incarto 34.2016.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A professional pension fund petitioned an employer for payment of outstanding pension contributions, interest, and related expenses, and requested the definitive rejection of the employer's objection to an executive payment order. The court partially granted the petition, ordering the employer to pay CHF 30,783.45 plus interest, and definitively rejected the objection for that amount, reasoning that the employer’s obligation to contribute was undisputed and the calculation was compliant with regulations, although it denied claims for certain unspecified expenses and an unquantified indemnity because the fund failed to provide necessary documentation or justification. The court further imposed CHF 400 in procedural costs on the employer due to their failure to respond to payment requests, file a defense, and disregard prior enforcement actions, which constituted temerarious conduct.

Regesto Legislator

Ufficiale

Contributi della previdenza professionale; mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; condanna al pagamento dei contributi e spese

Parole chiave

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contributo alla cassa pensioni spese di procedura obbligo contributivo precetto esecutivo spese generali regolamento del fondo d'investimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 71 III 144
Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p.
DTF 107 III 60
Federal Court Ruling on Debt Enforcement Continuation Following Acknowledgment of Claim
DTF 128 V 323
Social Security Insurer Legal Cost Compensation for Vexatious Litigation
DTF 126 V 149
Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid.
DTF 128 V 133
– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 66 cpv. 2 LPP

Cited to justify the right to claim default interest on unpaid contributions, which was partially granted in the final order.

art. 79 LEF

Impliedly used as the basis for granting the request to set aside the opposition definitively, as the court ruled that the creditor could seek continuation of enforcement following the recognition of rights under this article.

art. 73 cpv. 2 LPP

Mentioned in the reasoning concerning the general procedure, but costs were ultimately imposed based on the defendant's conduct, not procedural gratuitousness.

art. 29 cpv. 1 Lptca

Mentioned in the reasoning concerning the general procedure, but costs were ultimately imposed based on the defendant's conduct, not procedural gratuitousness.

art. 29 cpv. 3 Lptca

Cited in the context of costs imposition for reckless conduct, which was determined to apply to the defendant.

art. 13 cpv. 4 Lptca

Cited in the reasoning regarding the defendant's failure to respond, which contributed to the decision on costs.

art. 49 cpv. 2 LOG

Cited to establish the jurisdiction of the single judge in the reasoning, though not explicitly in the dispositive orders.

art. 64 LTF

Not cited in the dispositive orders (no legal aid granted).

Art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive orders (no appeal costs/legal aid ruled upon in the dispositive).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2016.25 rg/gm · Lugano 7 dicembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 27 giugno 2016 di

AT 1 contro

CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che - con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento a titolo di contributi della previdenza professionale di CHF 31'175’36 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2015, di CHF 1'111.40 per interessi dal 1. gennaio al 1. ottobre 2015, di “*un’indennità*” di CHF 500 e delle “*spese del presente precetto*”, chiedendo altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2015 dell’UE di __________;

- la società convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III);

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;

- l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

- con la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 11 aprile 2011 (doc. A/2) la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 29.1.2 Regolamento di previdenza quale parte integrante del contratto d’adesione, sub doc. A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare nel Piano di previdenza (sub doc. A/2) e nel suddetto Regolamento (art. 2, 6, 29.1 e 30);

- dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati e delloscioglimento del contratto (per ritardo nel pagamento dei contributi) con effetto al 30 settembre 2015 (doc. A/3);

- pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89);

- per quanto attiene all’addebito delle spese, esse vanno riconosciute nella misura in cui documentate e previste in un apposito regolamento dei costi.

Seppur espressamente sollecitato dal Tribunale (cfr. IV) a voler trasmettere il Regolamento dei costi applicabile (quale parte integrante del contratto di affiliazione stipulato in data 25 maggio 2011, cfr. doc. A/2) non prodotto con la petizione, l’ente previdenziale attore non ha dato seguito a tale richiesta. Non risulta quindi che sia stato validamente adottato, quale parte intergrante del contratto d’affiliazione, un Regolamento dei costi applicabile nel caso concreto, per il che le spese di diffida di complessi 900.-- e di esecuzione di CHF 500.-- addebitate al datore di lavoro (cfr. estratto conto sub doc. A/6), non possono essere riconosciute.

Non può neppure essere riconosciuto l’addebito di CHF 103.30 (registrato il 20 maggio 2015) in quanto riferito, per quanto è dato di capire, alle spese di un precedente precetto anticipate dalla fondazione (quelle di pari importo relative al precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto non vengono giustamente fatte valere in petizione). Va infatti osservato che tale spesa segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposte né dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.

55 del 24 gennaio 2007);

- non possono neppure essere riconosciuti CHF 500.--quale “*indennità*” chiesta e non meglio precisata in petizione;

- stante quanto sopra, va quindi riconosciuto un credito di complessivi CHF 30'783.45 (29'672.05 + 1'111.40);

- anche la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ del 9 ottobre 2015 dell’UE di __________ merita accoglimento.

Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

- la procedura è di regola gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento dell’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 400.-.

- a parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili (non può che riferirsi a tale indennizzo la richiesta, peraltro priva di riscontro nel regolamento dei costi, formulata nel petitum dalla fondazione attrice, di rifusione delle “*spese del presente precetto*”). Per giurisprudenza nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame

– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 30'783.45 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2015 su CHF 29'672.05.

§§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2015 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 30'783.45 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2015 su CHF 29'672.05.

2.- La tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 400.-- sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti