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34.2015.5 • TCAS TI 34.2015.5 Generato dall'IA

Insurance Institution v. Employer (Pension Contributions)

Numero d'incarto 34.2015.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insurance institution petitioned to compel an employer to pay outstanding mandatory professional pension contributions totaling CHF 1'339.70, plus legal costs and interest, after the employer failed to pay despite reminders and contract termination. The court granted the petition in part, ordering the employer to pay CHF 2'589.70 (including additional fees) plus specific interest rates, and definitively rejecting the opposition to the collection order for the core contribution amount, reasoning that the employer's obligation was established by contract and regulations, and its failure to participate in the proceedings following non-payment justified imposing procedural costs and awarding the petitioner costs for reimbursement due to temerarious conduct.

Regesto Legislator

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Art. 13 cpv. 3 Lptca, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 73 cpv. 2 LPP, Art. 73 LPP, Art. 11 LPP, Art. 66 LPP; Insurance Institution v. Employer (Pension Contributions): The court granted the petition in part, ordering the employer to pay CHF 2'589.70 (including additional fees) plus specific interest rates, and definitively rejecting the opposition to the collection order for the core contribution amount, reasoning that the employer's obligation was established by contract and regulations, and its failure to participate in the proceedings following non-payment justified imposing procedural costs and awarding the petitioner costs for reimbursement due to temerarious conduct.

Parole chiave

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contributi previdenziali termine processuale perentorio obbligo di pagamento regolamento dell'assicurazione rimborso delle spese spese legali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 117 V 263
DTF 125 V 195
1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid.
DTF 71 III 144
Essa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’e-splicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p.
DTF 117 V 350
6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art.
DTF 109 V 49
79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid.
DTF 128 V 323
Social Security Insurer Legal Cost Compensation for Vexatious Litigation
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 66 cpv. 2 LPP

Cited in the reasoning section regarding the entitlement to default interest on unpaid contributions, which supports the final order regarding interest calculation.

art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited in the reasoning section, which pertains to the general cost-free nature of the procedure, relevant to the decision on procedure costs.

art. 73 cpv. 3 LPP

Cited in the reasoning section regarding the general cost-free nature of the procedure, relevant to the decision on procedure costs.

art. 29 cpv. 3 Lptca

Cited in the reasoning section regarding the exception to the cost-free nature of the procedure in cases of frivolous proceedings, relevant to the decision on procedure costs.

art. 79 LEF

Cited in the reasoning section to justify recognizing the claim and using the decision as a title for the continuation of the execution procedure, supporting the final order on recognizing the opposition rejection.

art. 80 LEF

Cited in the reasoning section to explain that the special procedure for lifting opposition is not necessary when the claim is recognized via the ordinary action procedure, supporting the final order on lifting the opposition.

art. 49 LOG

Cited in the reasoning section to justify the monocratic composition of the Tribunal, which is a procedural aspect leading to the final decision.

art. 73 cpv. 2 LPP

Cited in the reasoning section to establish the territorial competence of the Tribunal, which is a procedural prerequisite for the final decision.

art. 13 cpv. 3 Lptca

Cited in the reasoning section regarding the extension of the deadline for the response, relevant to the procedural context leading to the final decision.

art. 11 LPP

Cited in the reasoning section to establish the legal obligation of the employer to affiliate to a pension institution, which forms the basis of the claim.

art. 66 LPP

Cited in the reasoning section to establish the obligation of the employer to pay contributions, which is the core subject of the claim leading to the primary order.

art. 49 cpv. 1 LPP

Cited in the reasoning section regarding the freedom of pension institutions to structure benefits and financing, relevant context for the claim but not directly cited in the dispositive orders.

art. 16 LPP

Cited in the reasoning section when discussing the difference between contributions and old-age credits, context for the claim but not directly cited in the dispositive orders.

art. 93 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive section, although it is mentioned in the context of appeal rights in point 3 of the dispositive, the dispositive itself only cites the deadline for appeal.

art. 64 LTF

This provision (Legal Aid) is not explicitly cited in the dispositive section.

art. 66 al. 1 LTF

This provision (Costs) is not explicitly cited in the dispositive section.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2015.5 rg/sc · Lugano 26 agosto 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 27 gennaio 2015 di

AT 1 rappr. da: RA 1 contro

CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale

consideratoin fatto e in diritto

1.1 Con effetto dal 1. gennaio 2014, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il 6/10 febbraio 2014 con la AT 1, la CV 1 quale datrice di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/3).

1.2 A seguito del mancato pagamento – anche dopo invio di diffide (doc. A/9-10, A/14-15) e sciolto il contratto d’adesione per il 30 giugno 2014 (doc. A/10, A/12)

– dei contributi dovuti per un am-montare complessivo di CHF 1'339.70 (valuta

31 dicembre 2014; importo comprensivo di spese, cfr. doc. A/7),adite le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/17), con la presente petizione la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo con interessi al 6% dal 1. gennaio 2015, nonché di CHF 1'250.--

con interessi al 6% dalla data di “*proposizione dell’azione”* e CHF 73.30*per “spese di esecuzione*”. L’attrice postula pure, per l’importo di CHF

1'339.70, il rigetto dell’opposizione al summenzionato precetto con protesta di spese di giustizia e ripetibili.

1.3 Parte convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.3 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:

Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis

zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di que-ste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.4 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Con la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc. A/4) e del regolamento delle spese in vigore dal 1. gennaio 2013 (sub doc. A/5), si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del resto aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/6) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).

Dagli atti all’inserto risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) e i relativi conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono anche state addebitate (e sono comprese nella postulata somma di CHF 1'339.70; cfr. doc. A/7) spese di diffida (complessivamente CHF 70.--), spese per disdetta del contratto (CHF 300.--) e spese di esecuzione (CHF 300.--), atteso che l’addebito di tali costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nell’art. 2 del regolamento delle spese (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2013, sub doc. A/5).

La cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento di CHF 1'250.-- in relazione – per quanto è dato di capire – alla “*proposizione dell’azione*”. In quanto previsto dal regolamento, anche il rimborso di tale spesa deve essere riconosciuto .

2.5.2 Disattesa deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.30 versato quale anticipo all’UE di __________ (cfr. doc. A/17). Tale spesa segue infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’e-splicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

2.5.3 Il credito complessivo di spettanza della AT 1 va di conseguenza cifrato in CHF 2'589.70 (1'339.70 + 1'250.--).

2.6 L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 1. gennaio 2015 su CHF 1'339.70 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF 1'250.-- dalla data d’inol-tro della presente azione giudiziaria (27 gennaio 2015).

Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente in mora, la doman-da attorea merita accoglimento.

2.7 Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di CHF 1'339.70 con interessi al 6% dal 1. gennaio 2015 – del rigetto definitivo del-l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/17).

Ora, il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 1'339.70 oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 2015.

2.8Per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.

3 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati gli oneri di procedura per CHF 100.--.

2.9 L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150). All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si di-mostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF

128 V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. considerando precedente), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di ripetibili a favore della cassa attrice.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 CHF2'589.70 con interessi al 6% dal 1. gennaio 2015 su CHF 1'339.70 e dal 27 gennaio 2015 su CHF 1'250.--.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ per l’importo di CHF 1'339.70 oltre interessi al 6% dal

1. gennaio 2015.

2.- La tassa di giustizia e le spese, per complessivi CHF 100.--, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice CHF 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti