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34.2015.28 • TCAS TI 34.2015.28 Generato dall'IA

Pension Asset Division Upon Divorce Finality

Numero d'incarto 34.2015.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce judgment that mandated the equal division of occupational pension assets acquired during the marriage, the court assumed jurisdiction to quantify the amounts subject to division, which determined the relevant date for calculation to be the finality of the divorce judgment. The court calculated that one former spouse accumulated CHF 147,356.30 in divisible pension assets, including a CHF 40,000 advance for primary residence financing that retained its pension nature, while the other accumulated CHF 104,893.30; consequently, based on the established division key, the latter was awarded a net transfer of CHF 21,231.50 plus compensatory interest from the former's pension provider to a vested benefits account, requiring the transfer to be made in the form of a vested benefits obligation rather than cash.

Regesto Legislator

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Art. 281 cpv. 3 CPC, Art. 122 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 LFLP; Pension Asset Division Upon Divorce Finality: The court calculated that one former spouse accumulated CHF 147,356.30 in divisible pension assets, including a CHF 40,000 advance for primary residence financing that retained its pension nature, while the other accumulated CHF 104,893.30; consequently, based on the established division key, the latter was awarded a net transfer of CHF 21,231.50 plus compensatory interest from the former's pension provider to a vested benefits account, requiring the transfer to be made in the form of a vested benefits obligation rather than cash.

Parole chiave

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averi di previdenza ripartizione della rendita per coniugi conto di libero passaggio calcolo degli interessi obbligazione divisibile determinazione del mantenimento postmatrimoniale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 130 V 111
Divorced Couple Pension Division Dispute Involving Free-Movement Accounts
DTF 132 V 236
Pension Division Duration: Date of Judgment Versus Date of Legal Finality
DTF 132 V 337
Swiss Federal Supreme Court on Vested Benefits Settlement Upon Divorce: Division vs. Modality Jurisdiction
DTF 128 V 235
Riguardo a detto prelievo giova ricordare che capitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid.
DTF 133 V 29
DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp.
DTF 129 V 254
2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 21'231.50 ([147'356.30 - 104'893.30] : 2).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 122 CC

Cited in order 3 as the legal basis for determining the pensionable assets subject to division.

art. 22 cpv. 1 LFLP

Cited in order 3 implicitly through the reference to art. 122 CC and explicitly in the reasoning (consid. 2.6) regarding the form of the transfer (blocked free-foundation benefit).

art. 73 cpv. 2 LPP

Cited in the reasoning (consid. 2.7) to establish that the procedure is cost-free.

art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited in the reasoning (consid. 2.7) to establish that the procedure is cost-free.

art. 25a LFLP

Cited in the reasoning (consid. 1.2, 2.2, 2.3, 2.4) as the legal framework for the competence and procedure of the division of pension assets following divorce.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2015.28 RG/sc · Lugano 27 gennaio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 31 luglio/3 agosto 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

consideratoin fatto e in diritto

1.1 Con sentenza 13 gennaio 2015, passata in giudicato il 23 febbraio 2015, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divor-zio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 3 luglio 1994. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha sta-bilito che “*la LPP è divisa a metà come di legge (art. 122 CC). Cresciuta in giudicato la sentenza di divorzio e il presente dispo-sitivo l’incarto è trasmesso al TCA per la quantificazione degli a-veri soggetti a divisione*” (cfr. I, II).

1.2 Il

31 luglio/3 agosto 2015 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).

1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza/libero passaggio ed agli enti assicurativi interessati (in particolare e come si vedrà meglio in appresso la AT 2 per quanto riguarda l’ex marito, l’istituto di previdenza di __________ e la CV 2 per quanto concerne invece l’ex moglie) di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXV) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi successivi.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la pre-stazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).

L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1 Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che a far tempo dal 2003 – e, per quanto è dato di capire, sino ad aprile 2015 (cfr. VII, XIV/1) – CV 1 ha svolto attività lavorativa presso la __________ ed è quindi stata assicurata ai fini previdenziali all’istituto di previdenza dell’__________. Al passaggio in giudicato del divorzio (23 febbraio 2015, momento determinante per il riparto; cfr. supra consid. 2.3) essa disponeva presso il citato istituto di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 104'893.30 (cfr. XXIII; cfr. sentenza di divorzio consid. 9a; cfr. anche VII). L’avere accumulato presso __________ nel maggio 2015 è stato trasferito dapprima su un conto di libero passaggio della Fondazione __________ (cfr. XIV/1) ed in seguito presso CV 2 (cfr. XIV/1, XIX, XXII).

2.5.2 Per quanto concerne AT 1, dagli atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che il capitale previdenziale che egli ha acquisito in costanza di matrimonio ammonta

complessivamente a CHF 147'356.30 ed è composto dall’avere di CHF 107'356.30 – accumulato quale dipendente della __________

presso la AT 2 (contratto __________; ex contratto __________ della __________) ed attualmente depositato sulla polizza di libero passaggio n. __________ presso AT 2 (cfr. XV, XX) –e dall’avere di CHF 40'000.-- dichiaratamente ed incontestatamenteprelevato per il finanziamento dell’abitazione primaria edificata nel 2006 e di cui al fondo mappale __________ RFD di __________ (cfr. XI; cfr. sentenza di divorzio considerando 5a e dispositivo n. 2).

Riguardo a detto prelievo giova ricordare che capitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere

considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO;

DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der

Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

2.5.3 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un avere previdenziale divisibile di CHF 147'356.30 accumulato da AT 1 rispettivamente di CHF 104'893.30 accumulato da CV 1 durante matrimonio, a favore di quest’ultima spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 21'231.50 ([147'356.30 - 104'893.30] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

Ne segue che la somma di CHF 21'231.50, unitamente agli interessi compensativi –al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore –maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio(23 febbraio 2015)e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015),dovrà essere trasferita da parte di AT 2 a favore di CV 1 sul conto ad essa intestato presso __________.

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 147'356.30.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 104'893.30.

3.- È fatto ordine a AT 2 di versare a debito della polizza di libero passaggio n. __________ e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso CV 2, la somma di CHF 21'231.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 23 febbraio 2015.

4. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti