Jurisdictional Inadmissibility Against Insurance Company in Professional Providence Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought a disability pension under professional providence law from a defendant company which was an insurance entity, rather than the actual pension institution. The court declared the petition inadmissible because the defendant, an insurance institution not qualifying as a pension institution or a recognized pension foundation under the relevant law, was not a proper party to the dispute under the provision governing cantonal court jurisdiction for professional providence controversies. The reasoning rested on the fact that the statutory basis for jurisdiction explicitly lists eligible parties, and an insurance company acting as a reinsurer or guarantor of benefits, without a direct contractual relationship with the insured for primary contributions or benefits, does not meet the criteria to be the defendant in such a claim.
Regesto Legislator
UfficialePetizione irricevibile l'azione tendente al riconoscimento di prestazioni l'invalidità LPP non potendo giusta l'art. 73 LPP essere promossa nei confronti di un ente assicurativo anche se questo ha agito in rappresentanza di un istituto di previdenza
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the jurisdiction, which was used to declare the petition inadmissible because CV 1 was not a qualified party.
Cited in the reasoning stating that the procedure is free of charge, which aligns with the costs order (Order 2).
Cited in the reasoning stating that the procedure is free of charge, justifying the decision not to charge a judicial fee (Order 2).
This provision was cited to establish that the procedure is free of charge.
This provision was cited to establish that the procedure is free of charge.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2015.19 rg/sc · Lugano 9 giugno 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
segretario: · Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 1. giugno 2015 di
AT 1 rappr. da: RA 1 contro
CV 1 in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che
- con la petizione in oggetto AT 1, rappresentata dal-l’avv. __________ della RA 1, conviene in giudizio la CV 1, chiedendo il versamento di una rendita d’invalidità LPP a partire dal 2. aprile 2014;
- quale dipendente del __________, ai fini previdenziali AT 1 è stata assicurata alla __________ (contratto n. __________; cfr. II/1, 2, 4);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previ-denza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;
- giusta l’art. 73 cpv. 1 prima frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controver-sie tra *istituti di previdenza*, datori di lavoro e aventi diritto;
- l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CC; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989, p.
84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 3ss);
- nella
versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva
costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp. 122ss; DTF 122 V 320, 326). Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il
1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) – con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assi-curazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e
26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP 3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.
1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del 3° pilastro A) (Messaggio sulla 1a Revisione della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP l’istituto assicurativo (eccezion fatta per gli istituti d’assicurazione che giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono il mantenimento della previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del 3° pilastro) non è indicato quale possibile parte. Notasi al riguardo che tra gli istituti d’assicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico (contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte dell’assicu-rato né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti dell’i-stituto assicurativo; DTF 115 V 98; 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove é precisato che i rapporti tra istituto di previdenza e assicurato devono essere distinti da quelli tra istituto di previdenza e assicurazione;
- nel caso di specie, convenuta in giudizio è la CV 1, la quale non è un istituto di previdenza ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 LPP o una fondazione di previdenza ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC (non è d’altronde nemmeno nel caso concreto un istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv.
2 OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPP 3). Debitore della prestazione d’inva-lidità rivendicata dall’attrice è se mai l’istituto di previdenza cui AT 1 è stata assicurata quale dipendete del __________, ossia la __________ (cfr. comunicazioni 9 aprile 2014 e 30 gennaio 2015 sub II/2 e II/4), in rappresentanza e su incarico della quale agisce __________ (ciò è per altro esplicitato nel certificato personale valevole da
1. gennaio 2012 sub II/1;giova per altro ricor-dare che in caso di rappresentanza non è il rappresentante bensì il rappresentato a diventare creditore rispettivamente debitore di una prestazione, cfr. art. 32 cpv. 1 CO) e che funge con ogni verosimiglianza da istituto d’assicurazione che copre i rischi del-l’istituto di previdenza o che riassicura le prestazioni dovute dal-l’ente
previdenziale (artt. 67ss LPP; art. 101 cpv. 1 cifra 1 LCA; in argomento cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge
in der Schweiz, 2006, § 2 n. 21, § 4 n. 4 e n. 22; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 2006 p. 105; Meyer, Die Rechtswege
nach dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 432ss p. 152ss; SZS 1998 p. 373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);
- di conseguenza, non potendo nel caso concreto essere riconosciuta alla CV 1 veste di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP, la petizione presentata nei suoi confronti da AT 1 dev’essere dichiarata irricevibile;
- la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti