Petitioner's Claim for Death Benefits Inadmissible Against Incorrect Defendant and Due to Improper Action Type
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA petitioner sought the payment of accumulated death benefits from a professional pension scheme on behalf of their deceased partner, claiming cohabitation exceeding ten years and financial support. The court declared the petition inadmissible because the defendant, a private consulting company, was not an eligible party under the relevant professional pension law article (Article 73 LPP), as the actual debtor of the death benefit capital would be the pension institution where the deceased was insured. Furthermore, the court noted that the claim, framed as a declaratory action seeking to ascertain a right, would likely be inadmissible even if the correct party were sued because a declaratory action is generally subsidiary to a claim for performance when a current and immediate interest in immediate ascertainment is lacking.
Regesto Legislator
UfficialePetizione irricevibile l'azione tendente al versamento in capitale previdenziale in caso di decesso dovendo essere promossa nei confronti, in casu, dell'istituto di previdenza e non della società di diritto privato agente in rappresentanza dell'istituto
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for declaring the petition inadmissible because the defendant did not qualify as a party under this article.
Cited in connection with the rule on costs/fees, stating that the procedure is free of charge.
Cited in connection with the rule on costs/fees, stating that the procedure is free of charge.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2015.16 rg/sc · Lugano 27 maggio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
segretario: · Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 13 maggio 2015 di
AT 1 rappr. da: RA 1 contro
CV 1 in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con la petizione in oggetto AT 1, rappresentata dal-l’avv. __________ della RA 1, conviene in giudizio la CV 1 chiedendo che venga accertato il suo diritto ad ottenere il versamento del capitale previdenziale di decesso accumulato dal suo compagno __________, deceduto il 15 aprile 2014, con il quale essa avrebbe convissuto più di 10 anni e il quale avrebbe altresì costantemente provveduto al suo sostentamento;
- quale dipendente della __________, ai fini previdenziali __________ è stato assicurato alla __________ (cfr. doc. A, C, D, F, H; cfr. estratto del Registro di Commercio, agli atti);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). La causa può dunque essere decisa a giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previ-denza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;
- giusta l’art. 73 cpv. 1 1a frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra *istituti di previdenza*, datori di lavoro e aventi diritto;
- l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatori-sche berufliche Vorsorge, in Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989, p. 84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174);
- nella
versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva
costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp.
122ss; DTF 122 V 320, 326). Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa
anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) – con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istitutid’assi-curazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP 3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv.
2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del 3° pilastro A) (Messaggio sulla 1a Revisione della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP l’istituto assicurativo (eccezion fatta per gli istituti d’assicurazione che giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono il mantenimento della previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del 3° pilastro) non è indicato quale possibile parte;
- nel caso di specie, convenuta in giudizio è la CO 1, la quale è una società di diritto privato (cfr. estratto RC, agli atti; cfr. anche il sito web www.vorsorgeberatung.biz) specializzata nella consulenza in materia previdenziale e che all’evidenza agisce
nel caso concreto in rappresentanza della __________ (cfr. doc. A, F, H; giova ricordare che in caso di rappresentanza non è il rappresentante bensì il rappresentato a diventare creditore
rispettivamente debitore di una prestazione [cfr. art. 32 cpv. 1 CO]). L’ente convenuto non è quindi un istituto di previdenza ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 LPP o una fondazione di previdenza ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC (non è d’altrone nemmeno un istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv. 2 OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPP 3). Debitore del capitale di decesso vantato dall’attrice è semmai l’istituto di previdenza cui __________ è stato assicurato e dove egli ha accumulato il capitale qui litigioso, ossia la __________ (cfr. estratto RC agli atti) in rappresentanza della quale ha agito la CV 1 (in argomento cfr. Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, op. cit., p. 623 n. 1641; SZS 1998 p. 373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);
- stante quanto sopra, non potendo nel caso concreto essere riconosciuta
alla società convenuta veste di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP – non rientrando cioè essa nel campo d’applicazione personale dell’art.
73 LPP – la petizione presentata nei suoi confronti da AT 1 deve essere dichiarata irricevibile;
- d’altronde, sempre con riferimento alla ricevibilità della presente azione giudiziaria, non può non essere osservato come con la stessa venga chiesto “*l’accertamento del diritto dell’attrice al versamento del capitale previdenziale maturato dal compagno __________ (…)”.* Così come formulata la domanda pare quin-di configurare un'azione di accertamento. Considerato quanto precede, stante cioè l’evidente irricevibilità della petizione già per le suesposte ragioni, la questione della proponibilità nel caso concreto dell’azione di accertamento può tuttavia restare indecisa. In questa sede basti osservare che per giurisprudenza l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento solo se l’istante si avvale di un interesse attuale e immediato, oltre che considerevole degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso, ritenuto che l'interesse degno di protezione fa difetto quando è proponibile un'azione condannatoria (DTF
128 V 48, 120 V 301 consid. 2a, 119 V
13, 118 V 102, 117 V 320; SZS 1992 p. 234; Riemer/Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 8,
p. 162; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in RDS 1987 I p. 614; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1667, p. 632).Questa restrizione si applica tanto all'azione di
accertamento del diritto civile (DTF 114 II 255; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-und Gerichtsorganisationsrecht, 1986 n. 434, p. 158; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht nach den Gesetzen der Kantone BS und BL, 1992, § 13 n. 21, p. 141) che a quella del diritto amministrativo (DTF 119 V 13, 108 Ib 546; SZS 1994 p. 67), nel senso che il diritto di ottenere una decisione di accertamento è sussidiaria a quella condannatoria
(DTF 128 V 48, 120 V 302; SZS 1998 p. 442; Stauffer, op. cit., n. 1667, p. 632; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, 2000,
§ 2 ad art. 71 CPC p. 28 ). Qualora difetti un interesse degno di protezione all’accertamento dell’esistenza o inesistenza di un diritto, l’azione deve essere dichiarata irricevibile (DTF 119 V 14; Olgiati, op. cit., § 2 ad art. 71 CPC, p. 36);
- la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti