Legislator Giurisprudenza & Legislazione
34.2015.1 • TCAS TI 34.2015.1 Generato dall'IA

Pension Fund v. Employer: Unpaid Premiums and Procedural Costs

Numero d'incarto 34.2015.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A professional pension fund initiated a petition against an employer for failure to pay outstanding premiums, totaling CHF 15,358.85 as of termination, after the adherence contract was cancelled due to non-payment despite prior payment plans and warnings; the court granted the petition, ordering the employer to pay the calculated amount of CHF 15,852.70 (including accrued interest, administrative fees, and execution costs), rejecting the opposition to the payment order, and imposing procedural costs on the employer due to their non-cooperation, while finding the pension fund's claim sufficiently substantiated based on statutory obligations and contractual terms.

Regesto Legislator

Ufficiale

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Rigetto definitivo dell'opposizione. Spese di procedura

Parole chiave

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contratto di previdenza contributi di previdenza impagati spese di procedura obbligo di pagamento disdetta sottrazione dei contributi d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 117 V 263
DTF 125 V 195
DTF 117 II 258
A/1) e vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258).
DTF 117 V 350
6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art.
DTF 107 III 60
Federal Court Ruling on Debt Enforcement Continuation Following Acknowledgment of Claim
DTF 124 V 285
Occupational Benefits Premium Collection: Vexatious Conduct and Cost Allocation
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 66 cpv. 2 LPP

Cited in the reasoning to justify the award of default interest on unpaid contributions, which was granted in the final order (§ 1).

art. 13 cpv. 4 Lptca

Cited in the facts section (1.3) to explain the context of setting a final deadline, although the specific procedural consequence is primarily covered by the cost ruling.

art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited in the reasoning (2.7) regarding the general principle that the procedure is free, but its exception was applied to impose costs.

art. 29 cpv. 3 Lptca

Cited in the reasoning (2.7) as the basis for charging costs when the procedure is not gratuitous due to temerity.

art. 79 LEF

Cited in the reasoning (2.6) regarding the possibility for the creditor to continue execution based on a decision recognizing the credit, which is reflected in the definitive rejection of opposition (§ 1, second part).

art. 80 LEF

Cited in the reasoning (2.6) regarding the standard procedure for definitive rejection of opposition, which was bypassed in favor of direct recognition via the judgment, as reflected in the definitive rejection of opposition (§ 1, second part).

art. 104 CO

Cited in the reasoning (2.5) to establish the 5% default interest rate applied to the principal amount in the final order (§ 1).

art. 49 cpv. 2 LOG

Cited in the reasoning (2.1) to justify the decision being made by a single judge, which is a procedural setting but not explicitly ordered in the dispositive orders 1-3.

art. 64 LTF

Not cited in the dispositive orders.

art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive orders.

art. 93 LTF

Not cited in the dispositive orders.

Art. 66 LPP

Cited in the reasoning (2.2, 2.4, 2.5) regarding employer contribution obligations and default interest, justifying the primary claim granted in § 1.

Art. 11 LPP

Cited in the reasoning (2.2) regarding the obligation to affiliate, which is background context for the claim but not the direct basis for the final order.

Art. 49 cpv. 1 LPP

Cited in the reasoning (2.2) regarding the freedom of benefit structure, which is background context for the claim but not the direct basis for the final order.

Art. 16 LPP

Cited in the reasoning (2.2) regarding minimum benefits, which is background context for the claim but not the direct basis for the final order.

Art. 79 LEF

Cited in the reasoning (2.6) regarding the basis for continuing execution, which justifies the definitive rejection of opposition in § 1.

Art. 80 LEF

Cited in the reasoning (2.6) regarding the special procedure for opposition rejection, which is relevant to the definitive rejection in § 1.

Art. 79 LEF

Cited in the reasoning (2.6) regarding the principle allowing direct continuation of execution based on this judgment, justifying the definitive rejection of opposition in § 1.

Art. 80 LEF

Cited in the reasoning (2.6) regarding the procedure that is circumvented by the definitive rejection of opposition in § 1.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2015.1 rg/sc · Lugano 25 giugno 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 29 dicembre 2014 formulata da

AT 1 contro

CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per contratto d’adesione sottoscritto il 12/27 aprile 2007 (contratto n. __________) la CV 1 (nel marzo 2012 la ragione sociale è stata modificata in CV 1; cfr. estratto RC agli atti), quale datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. febbraio 2007 (doc. A/1).

1.2 Disdetto

– dopo concessione di un piano di pagamento (non rispettato; doc. A/10) e l’invio di diffide (doc. A/11-12) – il contratto d’adesione per il 30 giugno 2014 (doc. A/13) a causa del mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo di interessi e spese) di CHF 15'358.85 (valuta 30 giugno 2014; cfr. conteggio sub doc. A/14), adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 27 ottobre 2014 (doc. A/15), con la petizione in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento dell’importo di CHF 15'152.20 oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2014 più CHF 400.-- per interessi al 20 agosto 2014 nonché delle “*spese di esecuzione*” e “*altri costi*”. Postula altresì il rigetto definitivo del-l’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione delle spese ripetibili.

1.3 La convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

2.2 L'art.

11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,

1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli isti-tuti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V

195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

Le persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all’art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi), agli artt. 2, 3, 5 del regolamento di previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e piano di previdenza).

Dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino al 30 giugno 2014) con interessi (sino al 20 agosto 2014) dovuti dalla società convenuta è stato effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Inoltre, le spese amministrative, per diffida, gestione, piano di pagamento e scioglimento del contratto addebitate alla convenuta (cfr. doc. A/6, 10, 14) paiono giustificate e conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258).

Del resto la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.

Oggetto di condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“*spese di esecuzione*”), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto e contemplati nel regolamento delle spese (CHF 300.--).

Ulteriori non meglio precisati “*altri costi*” (cfr. petitum) non possono invece essere riconosciuti.

Complessivamente alla fondazione attrice spetta quindi l’importo di CHF 15'852.70 (15'152.20 + 400.50 + 300).

2.5 L’attrice chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 21 agosto 2014 su CHF 15'152.20.

Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.

2.6 L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 27 ottobre 2014.

Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.7 Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).

Nel caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla fondazione attrice, non ha rispettato il piano di pagamento dilazionato concessole, ha inter-posto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurispruden-za, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 300.--.

2.8 L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 15'852.70 oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2014 su CHF 15'152.20.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 27 ottobre 2014 per l’importo di CHF 15'852.70 oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2014 su CHF 15'152.20.

2.- Tasse e spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti