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34.2013.27 • TCAS TI 34.2013.27 Generato dall'IA

Pension Asset Division Post-Divorce

Numero d'incarto 34.2013.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce, this court was tasked with calculating the professional pension assets to be divided, as agreed by the parties to be split equally for the period up to December 31, 2011. The court determined that one former spouse had CHF 313,450.20 in divisible assets accumulated during the marriage, while the other had only CHF 518.00, as they began accumulating assets later in the marriage; accordingly, the court ordered a transfer of CHF 156,466.10, plus compensatory interest from the cutoff date, from the first spouse's pension fund to the second spouse's vested benefits policy.

Regesto Legislator

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Art. 281 cpv. 3 CPC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 LFLP, Art. 73 cpv. 1 lett. a LPP; Pension Asset Division Post-Divorce: The court determined that one former spouse had CHF 313,450.20 in divisible assets accumulated during the marriage, while the other had only CHF 518.00, as they began accumulating assets later in the marriage; accordingly, the court ordered a transfer of CHF 156,466.10, plus compensatory interest from the cutoff date, from the first spouse's pension fund to the second spouse's vested benefits policy.

Parole chiave

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averi di previdenza ripartizione della rendita per coniugi polizza di libero passaggio determinazione del mantenimento postmatrimoniale divisione ereditaria prestazioni compensative Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 cpv. 1 LFLP

Cited in the reasoning to support the obligation to transfer the awarded amount into a vested vested tied retirement savings plan.

art. 73 cpv. 2 LPP

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge.

art. 29 cpv. 1 Lptca

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2013.27 rg/gm · Lugano 9 ottobre 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 3/4 giugno 2013 dalla Pretura di __________ e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 2 2. AT 2 a

1. CV 1 1 rappr. da: RA 1 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

consideratoin fatto e in diritto

1.1 Con pronunzia 28 marzo 2013, passata in giudicato il 21 maggio 2013, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 6 ottobre 1990 da CV 1 e AT 1. Quo agli aspetti previdenziali, nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal Pretore, le parti hanno stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio e per l’esattezza sino al 31 dicembre 2011 (cfr. I, II, XVII/1).

1.2 Il 3/4 giugno 2013 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011;cfr. II).

1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). In particolare, e come si vedrà meglio in seguito, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte da un lato è emerso che solo CV 1 disponeva di averi previdenziali al momento del matrimonio (6 ottobre 1990) – segnatamente di una prestazione di libero passaggio di CHF 60.95 presso il CV 2 (cfr. IV); d’altro lato è risultato che alla data determinate per il riparto (31 dicembre 2011) l’ex marito disponeva, sempre presso il suddetto istituto di previdenza, di una prestazione d’uscita di CHF 313'572.30 (cfr. IV), mentre che AT 1 disponeva di un avere di libero passaggio di CHF 581.-- su una polizza di libero passaggio presso AT 2 (cfr. IX).

Delle ulteriori risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.

Nelle more della presente procedura la Pretura di __________ ha inoltre trasmesso al TCA copia della pronunzia pretorile del 7 giugno 2013 concernente la rettifica

– ininfluente ai fini del presente giudizio – del dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio (cfr. XVII).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).

L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1 Come accennato (cfr. supra consid. 1.3), al momento del matrimonio (6 ottobre 1990), CV 1 disponeva di una prestazione di libero passaggio di CHF 60.95 presso il CV 2, dove è stato assicurato dapprima nel periodo 1. ottobre 1990 -31 dicembre 1998 ed in seguito a partire dal 1. gennaio 1998 sino ad oggi (cfr. IV, IV/1-4). Alla data determinante per il riparto (31 dicembre 2011), egli disponeva presso il suddetto fondo di una prestazione d’uscita di CHF 313'572.30.

Considerati gli interessi (CHF 61.15) maturati sull’avere presente al momento del matrimonio sino al divorzio (cfr. supra consid. 2.3), la prestazione di CV 1 soggetta a divisione ammonta a CHF 313'450.20 (cfr. IV).

2.5.2 AT 1, invece, non risulta disponesse di averi previdenziali al momento del matrimonio. Essa è stata assicurata ai fini previdenziali, quale dipendente di __________, a far tempo dal 1. marzo 2011 presso la __________ (cfr. VII), il cui contratto è stato in seguito ripreso dalla __________ (contratto __________; cfr. XII, XIII), dove in data 31 dicembre 2011 disponeva di un avere divisibile di CHF 581.--. All’uscita, il 31 maggio 2012, dall’ istituto di previdenza di __________, il capitale previdenziale di spettanza della ex moglie è stato trasferito sulla polizza di libero passaggio __________ presso AT 2 (cfr. XII).

2.5.3 Per il resto, dal fascicolo non emerge che gli ex coniugi, nel periodo qui determinante, abbiano effettuato prelievi anticipati per il finanziamento dell’abitazione giusta l’art. 30c LPP, né che a loro favore vi siano stati versamenti in contanti ai sensi dell’art. 5 LFLP.

2.5.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di CHF 156'466.10 ([313'450.20

– 518] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

Pertanto,

la somma di CHF 156'434.60, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore –maturati su tale importo a contare dal 31 dicembre 2011 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003),dovrà essere accreditata a favore di AT 1 sulla polizza di libero passaggio ad essa intestata presso AT 2 (cfr. supra consid. 2.5.2).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 313'450.20.

2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 518.--.

3.- E' fatto ordine al CV 2 di versare a favore di AT 1, sulla polizza di libero passaggio __________ presso AT 2, la somma di CHF 156'466.10 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 31 dicembre 2011.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti