Pension Asset Division Following Divorce Judgment Finalization
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a divorce where the parties agreed to a 50/50 split of occupational pension assets accumulated during the marriage, the court assumed jurisdiction to calculate the exact amount to be transferred, as stipulated by law, specifying that the calculation must include assets accrued up to the date the divorce judgment became legally final. The court determined the specific accrued pension amounts for each party up to the final divorce date, applied the agreed-upon division key, ordered the transfer of the resulting net amount plus compensatory interest from the first party's pension institution to the second party's institution, and mandated the transfer occur within 30 days or be subject to default interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 LFLP; Pension Asset Division Following Divorce Judgment Finalization: The court determined the specific accrued pension amounts for each party up to the final divorce date, applied the agreed-upon division key, ordered the transfer of the resulting net amount plus compensatory interest from the first party's pension institution to the second party's institution, and mandated the transfer occur within 30 days or be subject to default interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 3 as the basis for determining compensatory interest rates on the transferred amount.
Cited in the reasoning leading to order 3 regarding default interest in case of late payment.
This provision, along with Art. 73 LPP, establishes the competence of the court (TCA) to rule on the division, which is the subject of the final orders 1, 2, and 3.
This provision, along with Art. 25a LFLP, establishes the competence of the court (TCA) to rule on the division, which is the subject of the final orders 1, 2, and 3.
The entire procedure is initiated based on this article concerning the division of pension assets in case of divorce, which justifies the quantification orders (1, 2, 3).
Cited in reasoning leading to order 3, regarding the entitlement to the share based on the division key.
Cited in reasoning regarding the obligation to transfer the share as a vested benefit.
Cited in the reasoning to establish the composition of the Court (single judge) for the decision, which is reflected in the final judgment.
Cited in the reasoning to establish the composition of the Court (single judge) for the decision, which is reflected in the final judgment.
This provision is implicitly covered by the cost order (Art. 66 LTF in Swiss system, but here referring to 'Non si percepisce tassa di giustizia' and costs borne by the State), but since no explicit cost article (like Art. 66 LTF) is cited in the dispositive regarding AT 1 and CV 1's costs between themselves, only the cost provision explicitly mentioned is extracted.
This provision is not explicitly cited in the dispositive; only the outcome regarding costs is stated.
This provision is not explicitly cited in the dispositive; only the outcome regarding costs is stated.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2008.36 RG/gm · Lugano 7 ottobre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 23/27 maggio 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a
1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 rappr. da: RA 3 in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)
consideratoin fatto e in diritto
1.1Con sentenza 30 aprile 2008, cresciuta in giudicato il 23 maggio 2008, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 - unitisi in matrimonio il 27 maggio 1988 – e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stata concordata una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio. Il Pretore ha precisato che, contrariamente a quanto indicato in convenzione, il calcolo delle prestazioni da dividere è da effettuarsi tenendo conto degli averi accumulati sino alla crescita in giudicato del divorzio.
1.2Il 23/27 maggio 2008 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
1.3 Ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.2 Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF1996 I 122, 233.46).
2.3 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.4 Nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza
di matrimonio (per l’esattezza sino al 23 maggio 2008, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; cfr.
DTF 132 V 236) AT 1 ha accumulato presso la AT 2 una prestazione soggetta a divisione di fr. 156'753.70 (X). CV 1, attualmente assicurata presso la CV 2 (contratto __________), risulta invece aver accumulato, nel medesimo periodo, una prestazione di fr. 18'826.-- (V).
Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 68'963.85 ([156'753.70 : 2] – [18’826 : 2]).
2.5Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.
La somma di fr. 68'963.85,unitamente agli interessi compensativi –al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 23 maggio 2008 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258;STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8
aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2.
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 156'753.70.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 18'826.--.
3.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, presso la CV 2 (contratto __________), la somma di fr. 68'963.85 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 23 maggio 2008.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti