Jurisdiction Over Lump-Sum Conversion of Occupational Benefits Post-Divorce
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a divorce decree that ordered an equal division of occupational benefits accrued during the marriage, the court determined it lacked jurisdiction to enforce the division because one former spouse had received their vested benefits as a lump-sum cash payment during the marriage, rendering those funds no longer subject to the statutory division provisions of Article 122 of the Civil Code. The court reasoned that because one benefit could not be divided pursuant to Article 122 due to its conversion to cash (which generally mandates compensation under Article 124 CC, reserved for the divorce court), the entire matter regarding the division of occupational benefits had to be referred back to the lower court that issued the divorce decree, as it possessed the competence to address the situation under the alternative compensation rule.
Regesto Legislator
UfficialeImpossibilità di una divisione del capitale pensionistico a seguito di divorzio; capitale uscito dal ciclo previdenziale durante il matrimonio (versamento a casalinga senza attività lucrativa; art. 7 cpv. 2 lett. b cifra 3 vecchia Ord. sul mant. della prev.). Rinvio della causa al Pretore
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe ruling implies that the division based on Art. 122 CC is not feasible, which is reasoned by the applicability of Art. 124 CC (impossibility of division).
The case was referred back to the lower court due to competence reasons after deciding not to proceed with the division, citing the procedural context established by Art. 142 CC.
Costs (tax exemption) are regulated in the dispositive, although this specific reference relates to the general appeal to the Federal Tribunal, the costs decision itself (no court fees, state bears expenses) is part of the dispositive orders.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2008.35 rg/td · Lugano 20 ottobre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 23/27 maggio 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
AT 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2 a
1. CV 1 1 rappr. da: RA 3 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
consideratoin fatto e in diritto
1.1. Con sentenza 30 aprile 2008, cresciuta in giudicato, per quanto qui interessa, il 23 maggio 2008, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________) - unitisi in matrimonio il 31 luglio 1981 - e deciso una ripartizione per metà delle rispettive presta-zioni d'uscita accumulate durante il matrimonio.
1.2. Il 23/27 maggio 2008, in applicazione dell’art. 142 cpv. 2 CC la causa è stata rimessa al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
1.3. Lo scrivente Tribunale ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ e agli istituti previdenziali e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
2.2. Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.3. A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
2.5. L'art.
122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio. L’art. 124 CC stabilisce per contro che un’indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi. L'applicazione dell'art. 122 CC presuppone quindi la possibilità, dal profilo tecnico, di dividere la prestazione d'uscita.
L'art.
124 CC torna applicabile allorché per uno o per entrambi i coniugi è già sopraggiunto un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità) (DTF 130 III 297; STCA
4 ottobre 2007 nella causa M. [inc. 34.2007.33] e 9 giugno 2008 nella causa R. [inc. 34.2008.19]; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der beruflichen Vorsorge-Hinweise für die Praxis, in AJP 2001 pp. 155s; Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen
Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999 pp. 1613ss, 1618s; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce (2e partie), in SVZ
2000 pp. 247ss; Riemer, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht, in SZS 1998 pp. 423ss; FamPra 2003 p. 166; STFA 8 marzo 2007 nella causa A. [B 48/06] consid. 3; Geiser, übersicht über die
Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, in FamPra 2008 p. 309). Si applica anche, come accennato, nel caso in cui è impossibile
procedere ad una divisione per altri motivi, segnatamente nel caso in cui prestazioni d'uscita vengono pagate in contanti in pendenza di matrimonio e perdono in tal modo la loro natura previdenziale (cfr. art. 22 cpv. 2 in
fine LFLP; cfr. anche: DTF 128 V 48, 127 III 433; Schneider/Bruchez, cit., in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit., p. 1622). In
tale evenienza la compensazione delle aspettative previdenziali deve essere considerata ad opera del giudice del divorzio in applicazione appunto dell'art. 124 CC, rispettivamente nell'ambitodella liquidazione del regime matrimoniale (DTF 127 III 437 consid. 2b con riferimenti; JdT 2002 p. 350; Zünd, Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, in AJP 2002 pp. 662ss, 664; Schneider/Bruchez, cit., in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit., p. 1622; Grüttner/ Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in FamPra 2002 pp. 641ss, 650).
2.6. Nella fattispecie in esame il matrimonio tra i coniugi __________
– per i quali il giudice del divorzio ha disposto la ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali giusta l'art. 122 CC – è stato concluso il 31 luglio 1981, mentre che la pronunzia del divorzio è cresciuta in giudicato il 23 maggio 2008.
Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza di matrimonio CV 1 ha accumulato una prestazione soggetta a divisione di fr. 52'963.75, ora depositata sul conto di libero passaggio n. __________ presso CV 2 (XII).
Per quanto riguarda AT 1, dagli atti emerge che l’avere previdenziale, accumulato in epoca successiva al matrimonio (X, X/1, X/2, XIV/1-4), nel mese di settembre 1993 le è stato versato in contanti (fr. 27'625.90) da parte di __________ presso cui disponeva di un conto di libero passaggio, e ciò a seguito della richiesta di versamento presentata quale persona sposata e casalinga (quindi senza attività lucrativa) (XIV, XIV/5-6, XVI). Nessuna contestazione, in particolare riguardo alla legittimità di tale prelievo (effettuato secondo l’ipotesi di cui all’art. 7 cpv. 2 lett. b cifra 3 dell’Ordinanza sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio, RS 831.245 [cfr. anche art. 30 cpv. 2 lett. c LPP] in vigore all’epoca; in argomento v. DTF 113 V 120), è stata sollevata al riguardo, nell'ambito della presente procedura, da parte dell'ex marito. Essendo – conformemente alla succitata giurisprudenza e dottrina – uscito dal ciclo previdenziale, tale avere non è quindi suscettibile di essere diviso giusta
l’art. 122 CC (cfr. supra consid. 2.5; DTF 129 V 254; Baumann/Lauter-burg, Darf's ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges
beim Vorsorgeausgleich, in FamPra 2000, p. 213; Wal-ser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; STCA29 gennaio 2003 nella causa V.G, inc. 34.2002.02).
2.7. In considerazione di quanto precede, essendo per uno dei due coniugi data l’impossibilità ex art. 124 CC di una divisione, la ripartizione stabilita dal giudice del divorzio in applicazione dell’art. 122 CC (divisione a metà delle rispettive
prestazioni accumulate durante il matrimonio) non è nella specie attuabile. La causa deve di conseguenza essere rinviata al Pretore per ragione
di competenza (Schneider/Bruchez, cit., CEDIDAC 41, p. 259; Bollettino UFAS n. 63 del
15 gennaio 2003, n. 401/2c p. 12; RVJ 2002 p. 120; STCA 9 giugno 2008 nella causa R. [inc. 34.2008.19]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non si fa luogo alla divisione delle prestazioni d'uscita acquisite dagli ex coniugi T__________ durante il matrimonio.
2.- Gli atti sono rinviati alla Pretura di __________ per ragione di competenza.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti