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34.2008.33 • TCAS TI 34.2008.33 Generato dall'IA

Cantonal Insurance Court Calculation of Pension Asset Transfer Post-Divorce

Numero d'incarto 34.2008.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce where the parties agreed to a 50/50 split of occupational pension assets accumulated during the marriage, the Cantonal Insurance Court assumed jurisdiction to calculate the exact transfer amount as mandated by law for cases of disagreement on the quantum. The Court determined the divisible occupational benefit by calculating the difference between the entitlements at the time of divorce and marriage, noting that a small lump-sum payment received by one spouse was excluded from division as it constituted a final exit payment made before the divorce. Consequently, the Court ordered the transfer of CHF 50,067.80, plus compensatory interest from the date the divorce decree became final, from the first spouse's pension institution to the second spouse's vested benefits account.

Regesto Legislator

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Art. 142 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 LFLP; Cantonal Insurance Court Calculation of Pension Asset Transfer Post-Divorce: The Court determined the divisible occupational benefit by calculating the difference between the entitlements at the time of divorce and marriage, noting that a small lump-sum payment received by one spouse was excluded from division as it constituted a final exit payment made before the divorce. Consequently, the Court ordered the transfer of CHF 50,067.80, plus compensatory interest from the date the divorce decree became final, from the first spouse's pension institution to the second spouse's vested benefits account.

Parole chiave

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trasferimento di patrimonio calcolo della rendita pagamento delle prestazioni sentenza di divorzio conto di libero passaggio casi di esclusione Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 122 cpv. 2 CC

Cited in the reasoning leading to the final calculation, although the explicit order (3) relies on the previous calculation based on the divorce judge's key.

art. 25a cpv. 1 LFLP

The court's competence to rule on the division calculation stems from this article, which is mentioned in the context of the procedural transfer.

art. 73 cpv. 1 LPP

The court's competence to rule on the division calculation stems from this article, which is mentioned in the context of the procedural transfer.

art. 49 cpv. 2 LOG

Used to justify the decision being made by a single judge.

art. 8a cpv. 1 OLP

Used to determine the applicable interest rate for compensatory interest on the transferred sum.

art. 12 OPP2

Used in conjunction with Art. 8a para. 1 OLP to determine the applicable interest rate for compensatory interest.

art. 7 OLP

Cited regarding default interest payable if payment is not made within the specified term.

art. 22 cpv. 1 LFLP

Cited regarding the principle that the right amount must be transferred as a vested benefit.

art. 5 cpv. 1 lett. c LFLP

Cited to explain why a specific portion of the assets was excluded from the division.

art. 22 cpv. 2 LFLP

Cited to support the exclusion of a cash payment from the calculation base.

art. 142 CC

The entire procedure was initiated based on the transmission from the lower court concerning this article.

art. 25a LFLP

Cited as the procedural basis for determining and executing the division in case of disagreement.

art. 141 CC

Listed as one of the legal bases for the division of vested retirement benefits.

art. 123 CC

Listed as one of the legal bases for the division of vested retirement benefits.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2008.33 RG/sc · Lugano 15 ottobre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 13/14 maggio 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)

consideratoin fatto e in diritto

1.1Con sentenza 16 aprile 2008, cresciuta in giudicato l’8 maggio 2008, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV

1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 1. giugno 1990 – e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui è stata concordata una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio.

1.2Il 13/14 maggio 2008 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.

1.3 Ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA (IX-XII) si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.

2.1La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

2.2 Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF1996 I 122, 233.46).

2.3 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella

procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit

du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

2.4 Nel caso in esame dalla documentazione agli atti risulta che in costanza di matrimonio (e per l’esattezza sino all’8 maggio 2008, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; DTF

132 V 236) AT 1 ha accumulato presso la AT 2 una prestazione soggetta a divisione di fr. 139'140.-- (IV).

CV 1 risulta per contro aver accumulato una avere di fr. 39'004.35 ora depositato presso la CV 2 (VIII).

Nel periodo 1. ottobre-31 dicembre 1998 essa risulta pure aver accumulato presso la __________ (contratto __________) una prestazione di fr. 361.75, che all’uscita dall’istituto previdenziale le è stata tuttavia versata in contanti in quanto inferiore al suo contributo personale annuo (XI). Essendo definitivamente uscito dal circolo previdenziale in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. c LFLP, detto avere non è suscettibile – contrariamente a quanto sostenuto dall’ex marito nelle more della presente procedura (XV) – di essere considerato in questa sede ai fini del riparto (cfr. art. 22 cpv. 2 in fine LFLP; DTF129 V 254, 128 V 48,127 III 437; FF 1996 I 110; Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance

professionnelle, in: De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 72; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue

Scheidungsrecht, 1999, p. 58).

Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 50'067.80 ([139'140 : 2] – [39'004.35 : 2]).

2.5Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.

La somma di fr. 50'067.80,unitamente agli interessi compensativi –al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dall’8 maggio 2008 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258;STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2.

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di Susanna Larghi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 139'140.--.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 39'004.35.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, presso la CV 2 (contratto n. __________; assicurazione n. __________),

la somma di fr. 50'067.80 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dall’8 maggio 2008.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti