Occupational Pension Division Post-Divorce Calculation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a divorce decree that stipulated an equal division of pension assets accumulated during the marriage, the Insurance Court was tasked with calculating the precise amount to be transferred between the former spouses' occupational benefit plans. The Court determined the divisible pension portion by taking the difference between the total pension benefit at the time of divorce and the initial amount (plus accrued interest calculated at the statutory minimum rate) existing at the time of the marriage, noting that one party had no accrued assets during the marriage and the other's initial pre-marital assets plus interest were excluded from division. Consequently, half of the net divisible amount was ordered to be transferred as a vested benefit to the other party's free-of-transfer account, along with compensatory interest from the date of the divorce decree until the actual transfer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 LFLP; Occupational Pension Division Post-Divorce Calculation: The Court determined the divisible pension portion by taking the difference between the total pension benefit at the time of divorce and the initial amount (plus accrued interest calculated at the statutory minimum rate) existing at the time of the marriage, noting that one party had no accrued assets during the marriage and the other's initial pre-marital assets plus interest were excluded from division. Consequently, half of the net divisible amount was ordered to be transferred as a vested benefit to the other party's free-of-transfer account, along with compensatory interest from the date of the divorce decree until the actual transfer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish the court's jurisdiction (competence ratione loci) to rule on the division.
Cited in the reasoning as the provision granting jurisdiction to the cantonal court for division calculations.
Cited in the initial description of the case, though not explicitly in the final numbered orders, it relates to the subject matter of the division.
Cited in the reasoning to establish the rule for division of occupational benefit entitlements upon divorce.
Cited in the reasoning for calculating interest on the capital existing at the time of marriage.
Cited in the reasoning for calculating interest on the capital existing at the time of marriage and compensatory interest.
Cited in the reasoning regarding default interest due if payment is not made on time.
Cited in the reasoning to justify the decision being made by a single judge.
Cited in the reasoning to define the exit benefit to be divided.
Cited in the reasoning regarding the occupational benefit subject to division.
Cited in the reasoning regarding the occupational benefit subject to division.
Cited in the reasoning to establish that the transferred amount should be in the form of a vested freedom-to-provide-benefits provision.
Cited in the reasoning regarding who can be a party to the calculation procedure.
Cited in the reasoning regarding the procedure for division upon disagreement.
Cited in the reasoning regarding adding interest to the capital existing at the time of marriage.
Cited in the reasoning regarding the applicable law for division upon divorce.
Order regarding the imposition of court fees and costs (costs provision).
Order outlining the possibility of appealing the judgment to the Federal Supreme Court (procedural aspect related to appeal).
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2008.32 RG/sc · Lugano 13 ottobre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 5/6 maggio 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
AT 1 a
1. CV 1 1 rappr. da: RA 1 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)
consideratoin fatto e in diritto
1.1Con sentenza 3 aprile 2008, cresciuta in giudicato il 28 aprile 2008, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e __________ (nata __________) - unitisi in matrimonio il 3 aprile 1987 - e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui è stata concordata una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio (valuta
30 settembre 2007).
1.2Il 5/6 maggio 2008 il giudice del divorzio ha trasmesso l'incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
1.3 Ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA (X-XIII) si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF1996 I 122, 233.46).
2.3 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.4 Nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio CV 1 disponeva di un prestazione di libero passaggio di fr. 17'189.-- presso la __________ (XIII). In data 30 settembre 2007 egli disponeva invece di un capitale pensionistico di fr. 230'322.95 presso la CV 2 (V, XII). Per quanto riguarda AT 1,
dagli atti di causa e dalle sue dichiarazioni (VI) - rimaste incontestate - non risulta che essa abbia accumulato averi previdenziali in
costanza di matrimonio.
Ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) – calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und
BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) – l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando
esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).
Nella specie l'avere di CV 1 esistente al momento del matrimonio (fr. 17'189.--), aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 18'821.40) – calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve di conseguenza essere cifrato in fr. 36'010.40. Il suo avere pensionistico soggetto a divisione ammonta quindi a fr. 194'312.55 (230'322.95 – 36'010.40).
Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di AT 1 spetta un accredito di fr. 97'156.30 (194'312.55 : 2).
2.5Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.
La somma di fr. 97'156.30,unitamente agli interessi compensativi –al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 30 settembre 2007 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258;STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio da essa nel frattempo aperto presso la __________ (III).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 194'312.55.
2.- E' fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________, la somma di fr. 97'156.30 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 settembre 2007.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti