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34.2008.26 • TCAS TI 34.2008.26 Generato dall'IA

Pension Asset Division Upon Divorce

Numero d'incarto 34.2008.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce decree that stipulated the division of pension assets accumulated during the marriage, the court was tasked with calculating the exact amount to be transferred to the non-earning spouse. The court determined the total pension benefit subject to division by calculating the difference between the accrued benefit at the time of divorce and the benefit at the time of marriage, including accrued interest, resulting in an amount of 50,401.85. Applying the agreed-upon 50% division key, the court ordered the pension institution to transfer 25,200.95, plus compensatory interest from the date of separation until the actual transfer, into a locked-in retirement account for the entitled spouse.

Regesto Legislator

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Art. 142 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 73 LPP; Pension Asset Division Upon Divorce: The court determined the total pension benefit subject to division by calculating the difference between the accrued benefit at the time of divorce and the benefit at the time of marriage, including accrued interest, resulting in an amount of 50,401.85. Applying the agreed-upon 50% division key, the court ordered the pension institution to transfer 25,200.95, plus compensatory interest from the date of separation until the actual transfer, into a locked-in retirement account for the entitled spouse.

Parole chiave

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interessi di mora trasferimento di patrimonio sentenza di divorzio pensione di anzianità pagamento delle prestazioni coniuge Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 130 V 111
Divorced Couple Pension Division Dispute Involving Free-Movement Accounts
DTF 129 V 255
1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore –maturati su tale importo a far tempo dal 15 gennaio 2008 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258;STFA 8 aprile 2003 nella causa A.
DTF 129 V 257
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1 LFLP

These provisions govern the transfer of the survivor's pension entitlement onto a vested benefits account.

art. 60 cpv. 5 LPP

This provision is cited alongside LFLP articles regarding the transfer of the vested benefits amount to a LPP collection institution account.

artt. 7 OLP e 12 OPP2

These articles regulate the default interest due on the amount if payment is not made within the specified term.

artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2

These provisions establish the minimum interest rate for compensatory interest on the transferred amount.

art. 25a cpv. 1 LFLP

This provision defines the competent authority (TCA) for determining the division amount when spouses disagree, which underpins the jurisdiction for the final orders.

art. 142 CC

This article, related to divorce consequences, was used by the initial judge to refer the matter to the TCA for the calculation.

art. 22 cpv. 1 LFLP

This provision dictates the general rule for dividing exit benefits upon divorce.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2008.26 rg/sc · Lugano 2 ottobre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 23/24 aprile 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

CV 1 rappr. da: RA 2 in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)

consideratoin fatto e in diritto

1.1Con sentenza 26 marzo 2008, cresciuta in giudicato il 21 aprile 2008, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV

1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 3 novembre 2000 – e omologato l’accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stato pattuito il

diritto della moglie alla metà dell’avere pensionistico accumulato dal marito dalla data del matrimonio sino al 15 gennaio 2008.

1.2 Il 23/24 aprile 2008 il giudice del divorzio, in applicazione dell’art. 142 CC, ha trasmesso l’incarto di divorzio al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.

1.3 Ai fini del calcolo, il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

2.2 Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato).

A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

2.4 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti – rimasta incontestata – risulta che in costanza di matrimonio __________ ha accumulato una prestazione soggetta a divisione di fr. 50'401.85 (importo ottenuto deducendo dalla prestazione di fr. 77'657.05 presente il 15 gennaio 2008 la prestazione di fr. 27'255.20 esistente al momento del matrimonio inclusi –rettamente

– gli interessi maturati sino al 15 gennaio 2008) presso la AT 2 (X).

Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio a favore di CV 1 spetta quindi un accredito di fr. 25'200.95.

2.5 Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.

La somma di fr. 25'200.95, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore –maturati su tale importo a far tempo dal 15 gennaio 2008 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258;STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi presso l’istituto collettore LPP (cfr. artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1 LFLP, e 60 cpv. 5 LPP).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 50'401.85.

2.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto da aprirsi presso la __________, la somma di fr. 25'200.95 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 15 gennaio 2008.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti