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Ordinanza — n. 25713/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic grounds fail to challenge specific sentencing or legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25713/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was a generic claim of legal violation and lack of motivation regarding non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the arguments did not specifically confront the appealed judgment's reasoning on sentencing or legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal must specifically confront the contested judgment's reasoning; generic claims of legal violation or lack of motivation without specific comparison render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishment causes sentencing review legal qualification procedural costs Cassation Court altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 129 c.p
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Testo completo

posto da: MANDAR SANAA nato il 30/05/1982 avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BRUNETTI PIERRI;Rilevato che l'imputata Mandar Sanaa ricorre avverso la sentenza deliberata dalla Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato di più beni sottratti all'interno di un centro commerciale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per quanto concerne il profilo attinente alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., quello relativo all'entità della pena irrogata e quello inerente alla qualificazione giuridica del fatto è generico, in quanto non si confronta in alcun modo con il provvedimento impugnato, che è congruamente e adeguatamente motivato;

Rilevato che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di danaro di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M