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Ordinanza — n. 25635/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and mere repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25635/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luca Mariano Di Bella inadmissible, ordering him to pay costs. The defense argued that the lower court's confirmation of liability relied on uncertain presumptions and ignored factual inconsistencies regarding the company's business nature and premises. The court rejected these claims as merely reiterative of arguments already dismissed by the Court of Appeal, finding no new grounds to warrant a review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of those already examined and rejected by the appellate court, lacking any new elements or critical analysis.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility repetitive arguments lack of new grounds legal representative liability presumptive evidence fatture fittizie omissione della contabilità produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

ARIANO nato a BOLOGNA il 07/11/1973 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che DI BELLA Luca Mariano - imputato del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in qualità di legale rappresentante della E.E. EVERY EVENTS s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01/07/2025, con cui la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per prescrizione il reato relativo alla fattura emessa nel 2014, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Mantova; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità, asseritamente fondata su dati incerti e comunque meramente presuntivi; riltenuto che le doglianze siano - oltre che improntate ad una lettura parcellizzata e minimizzante degli elementi acquisiti - meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello con una diffusa motivazione, imperniata: sulla assoluta, eclatante eterogeneità dell'oggetto delle fatture (forniture di cartellini per indumenti, bustine, occhiali: cfr. pag. 3 della sentenza) rispetto all'oggetto della società amministrata dal ricorrente (organizzazione di eventi); sulla incongruità della sede (sita in un condominio) rispetto alla necessità di disporre di macchinari specifici indispensabili per la produzione di quanto riportato nelle fatture; sulla assoluta assenza di indicazioni, da parte del DI BELLA, in ordine alla eventuale localizzazione dello stabilimento produttivo o sull'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi nella produzione; sulla irrilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità del DI BELLA, dei richiesti approfondimenti in ordine alle altre società che avevano emesso fatture utilizzate (come quelle della EVERY EVENT) dall'impresa individuale MELLI FABIO (cfr. pag. 3 segg. della sentenza impugnata); ritenuto che l'assenza di criticità deducibili in questa sede, ed il carattere prettamente congetturale delle deduzioni difensive (secondo cui i beni oggetto delle fatture ben potrebbero essere stati prodotti da soggetti terzi, "relegando la EVERY EVENT al ruolo di meri rivenditori": cfr. pag. 7 del ricorso), impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M