Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for lack of specific grounds under criminal procedure code.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed radically generic and indeterminate. The appellant argued for a specific legal qualification and sentencing adjustment, but the court found the submission lacked the required specificity to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is radically generic, lacking the specific elements necessary for the reviewing judge to identify the reliefs and exercise its supervisory function.
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KI-generiertVolltext
a dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di El Medhi El Hirek, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio della motivazione, in tutte le sue forme, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e alla dosimetria della pena, è radicalmente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, in cui è stato adeguatamente chiarito il fondamento giuridico dell'affermazione di responsabilità per il concorso nei delitti ascritti, nonché del trattamento sanzionatorio concretamente determinato, esso non indica, infatti, gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che tale motivo è generico anche per mancanza di specificità in ragione della totale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Bifulco Maria D Borsellino (c9 2