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Ordinanza — n. 20262/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and improper request for evidence re-evaluation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20262/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gaetano Esposito inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance judgment confirming convictions under specific Italian penal codes, but the court rejected three grounds: the first lacked specificity regarding the decision's logic, the second constituted an improper request for re-evaluating evidence which belongs to the trial judge, and the third was not raised during the appeal phase. Consequently, the appeal was dismissed because the arguments failed to meet the strict requirements for constitutional review in Italian criminal procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds linking the error to the decision's logic, if it requests a re-evaluation of evidence rather than a legal review of the motivation, or if it was not properly raised in the appeal stage.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds evidence re-evaluation prohibition Italian criminal procedure procedural time limits Rechtsbehelfsverfahren Überprüfung der Beweiswürdigung materielle Überprüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.
270519); - il terzo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
268823) perché non si confronta con il percorso logico della decisione che ha ritenuto l'inapplicabilità del beneficio di cui all'art. 131-bis cod.
d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159
75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e 4 I.
I. 18 aprile 1975, n. 110
159, e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez.
art. 131-bis cod. pen
268823) perché non si confronta con il percorso logico della decisione che ha ritenuto l'inapplicabilità del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
110; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
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Volltext

posto da: ESPOSITO GAETANO nato a SORRENTO il 10/08/1981 avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gaetano Esposito ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per i reati dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non si confronta con il percorso logico della decisione che ha ritenuto l'inapplicabilità del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. per la condotta concreta posta in essere, ed il pericolo che ne è conseguito, che è una forma dell'offesa arrecata all'interesse tutelato dal diritto; - il secondo motivo è inammissibile perché si risolve in una mera richiesta di rivalutazione delle prove poste a base dello stesso, ma nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - il terzo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. in quanto non proposto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P. P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Vi enzo ' VA;

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