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Ordinanza — n. 19683/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for attempted burglary, rejecting request for new evidence evaluation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19683/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted burglary. The appellant argued the facts should constitute a lesser offense of home invasion due to lack of clear intent to steal and absence of burglary tools. The court rejected this, noting that witness testimony regarding forced entry and police reports established sufficient evidence for the heavier charge, while also ruling late submissions as untimely.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging a conviction for attempted theft based on a request to re-evaluate the entire evidentiary record are inadmissible if the lower court's reasoning is sound and supported by consistent case law.

Schlagwörter

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attempted burglary conviction home invasion distinction presumption of innocence untimely submissions re-evaluation of evidence Einvernahme des Opfers Diebstahls versuchter Betrug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 42 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Volltext

posto da: Scibilia Silvestro nato a Erice il 12/10/2000 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Silvestro Scibilia per il delitto di tentato furto in abitazione; Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce che, come ritraibile dalle dichiarazioni della persona offesa, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata quale invasione dell'altrui domicilio mentre non era emerso un univoco intento di impossessarsi di beni della vittima; Rilevato che, con il secondo motivo, l'imputato lamenta violazione dell'art. 42 cod. pen. per analoghe ragioni, sottolineando che non sono stati neppure rinvenuti arnesi idonei allo scasso; aConsiderato che, con il terzo motivo, lo Scibilia denuncia violazione del principio della presunzione dì innocenza, perché, in assenza del riscontro del tentativo di appropriarsi di beni della persona offesa, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata in quella, meno grave, di violazione di domicilio;

Rilevato che, con il quarto motivo, il ricorrente assume vizio di motivazione della pronuncia impugnata per non aver considerato, rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, che quest'ultima aveva negato un avvicinamento alla porta dell'abitazione; Ritenuti tali motivi, suscettibili di vaglio unitario, inammissibili perché tendenti, a fronte delle congrue argomentazioni delle conformi decisioni di merito, ad ottenere in sede di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);

Considerato, infatti, che l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il delitto di furto tentato è stata fondata non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, che aveva sentito i due giovani sulla terrazza della propria abitazione ma anche sulla forzatura del portone d'ingresso dello stabile, ritraibile dalle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria; Ritenute tardive le memorie depositate dal difensore di parte ricorrente solo nella data del 7 aprile 2026, nel mancato rispetto del termine di giorni quindici anteriore all'adunanza camerale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

P.Q.M