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Ordinanza — n. 19052/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for probation due to late submission of new evidence and lack of specific legal arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19052/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense submitted a new memorandum regarding the applicant's German residence and employment after the statutory deadline. The court rejected the argument that the lower court failed to evaluate this documentation, noting the late filing violated procedural time limits. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the request for probation or community service.

Legislator-Regeste

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Art. 611 c.p.p.; Art. 58-quater Ord. pen.: A late submission of a new memorandum constitutes a procedural defect rendering the appeal inadmissible, as the court is not bound to evaluate evidence presented outside the prescribed time limits.

Schlagwörter

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inadmissible appeal late memorandum procedural time limit probation supervision Cassazione Roma Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Rückfall bei Straftaten Wiederherstellung der Flüchtlingseigenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
MarcoCinquegrana, deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 678 cod. proc. pen.
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 58-quater Ord. pen.
354,per omessa valutazione della documentazione relativa al domicilio e al lavoro del ricorrentein Germania.La difesa – all’indomani del vaglio preliminare di ammissibilità – ha anchedepositato memoria, a mezzo della quale ha sottolineato come il profilo di inammissibilità exart. 58-quater Ord.
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 99 comma 4 cod. pen
pen., atteso che il condannato –già beneficiario dell’affidamento in prova ai servizi sociali nel 2005 – ha poi riportato ulterioricondanne con applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766
(circa le conseguenze da riconnettere alla tardività del deposito di memorie,si veda Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02).3.
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Volltext

LE di SORVEGLIANZA di ROMA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato le istanze volte ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzionedomiciliare, presentate da Cosimo Coppola, soggetto in espiazione della pena di anni uno,mesi nove e giorni ventisei di reclusione.2. Ricorre per cassazione Cosimo Coppola, a mezzo del difensore avv. MarcoCinquegrana, deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 666, 678, 178 lett. c), 179 cod. proc. pen., 47 legge 26 luglio 1975, n. 354,per omessa valutazione della documentazione relativa al domicilio e al lavoro del ricorrentein Germania.La difesa – all’indomani del vaglio preliminare di ammissibilità – ha anchedepositato memoria, a mezzo della quale ha sottolineato come il profilo di inammissibilità exart. 58-quater Ord. pen. non sia stato trattato nel ricorso, sussistendo un vizio preliminare dinullità della impugnata ordinanza, inerente alla mancata valutazione della documentazioneDei contenuti di tale memoria, però, non potrà tenersi conto, essendo stata lastessa depositata in data 29/04/2026, ossia tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 611cod. proc. pen. (circa le conseguenze da riconnettere alla tardività del deposito di memorie,si veda Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02).3.

Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quantocostituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.Invero, il giudice a quo, ha preliminarmente sottolineato la inammissibilitàdell’istanza, ai sensi dell’art. 58-quater comma 7-bis Ord. pen., atteso che il condannato –già beneficiario dell’affidamento in prova ai servizi sociali nel 2005 – ha poi riportato ulterioricondanne con applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.

In ordine a questospecifico aspetto, la difesa non ha formulato osservazioni di alcun genere, mancando dioperare una specifica devoluzione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI