Cassation dismisses appeal against conviction for arson and theft, upholding appellate court's factual findings and sentencing discretion.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Anass Fikri against the Milan Court of Appeal's conviction for arson and theft. The appellate court correctly subsumed the facts under the relevant criminal code provisions and exercised its discretionary power in sentencing without logical flaws. Consequently, the appeal was rejected as groundless and lacking merit under procedural law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 424, comma 2, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The Court of Cassation reviews only for logical flaws or arbitrariness, respecting the trial court's discretionary sentencing and factual subsumption.
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KI-generiertVolltext
o il 20/02/1994 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;81/RG. 35853
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Anass Fikri avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di cui agli artt. 336 e 424, comma 2, cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello — anche attraverso un congruo richiamo alla sentenza di primo grado (doppia conforme) - ricostruita la vicenda sub iudice sulla base del compendio probatorio acquisito, ha correttamente sussunto la fattispecie concreta nel paradigma normativo dell'art. 424, comma 2,cod. pen. e ascritto il fatto reato all'imputato: alla pag. 3 e 4 della sentenza impugnata si espongono, in modo convincente e niente affatto illogico, le ragioni per le quali l'azione incendiaria fosse riferibile all'imputato e non a compagno di cella.
Va poi ribadito come sia consolidato il principio di diritto, secondo cui la determinazione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche (che non costituiscono un diritto per l'imputato) ineriscano di una valutazione discrezionale che appartiene al Giudice di merito. Cosicchè dette statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e il diniego sia, come nel caso di specie, sorretto da sufficiente motivazione. I Giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tale regula iuris ( cfr pag.2 della sentenza là dove si dà atto dei precedenti penali allarmanti da cui l'imputato era gravato e della oggettiva gravità dei fatti).
Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
P.Q.Mthi 26 tA3 2026 A kt