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Ordinanza — n. 19002/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and mere stylistic censure.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19002/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeals by Walter and Paolo De Cataldis inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued against their conviction for obstructing police officers, but the Court found their arguments consisted only of stylistic criticisms without specific legal references. Consequently, the Court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and the appeals failed to meet the strict requirements for admissibility in a final instance.

Legislator-Regeste

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in the final instance are inadmissible if they consist merely of stylistic censure or lack specific legal grounds referencing the motivation of the contested act regarding liability and sentencing.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility final instance review stylistic censure lack of legal grounds obstructing police officers court costs award appellate procedure Italy Straftaten gegen die öffentliche Gewalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 337 cod. pen
letti i ricorsi proposti nell'interesse di Walter De Cataldis e di Paolo De Cataldis avverso la sentenza in epigrafe con cui sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Volltext

le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;31/RG35815

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letti i ricorsi proposti nell'interesse di Walter De Cataldis e di Paolo De Cataldis avverso la sentenza in epigrafe con cui sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, contenenti mere clausole di stile, prive della enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato in punto di an della responsabilità e di trattamento sanzionatorio.

Le pagine 3, 9 e 10 della sentenza contengono una puntuale ricostruzione della vicenda per cui è processo, sulla scorta delle acquisite risultanze istruttorie, e operano un corretto richiamo ai principi di diritto nel sussunnere la fattispecie concreta nella ipotesi di reato in contestazione: i due imputati si erano dapprima dati ad una pericolosa fuga, a bordo dell'auto, per sfuggire al controllo della polizia e, poi, costretti ad arrestare la marcia, si erano resi autori di atteggiamenti aggressivi e di condotte minatorie ai danni degli Agenti procedenti per ostacolarne il compimento di atti di ufficio.

Esaustiva è, altresì, la motivazione anche in punto pena, là dove i Giudici del merito, oltre alla oggettiva gravità del fatto, hanno stigmatizzato la personalità assai negativa dei due imputati, come d'altronde evincibile dai numerosi e allarmanti precedenti penali. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M