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Ordinanza — n. 18779/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction, upholding recidivism and penalty.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18779/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed Florio Andrea's appeal against the Second Instance Court of Catania's conviction for drug trafficking. The appellant argued against the application of recidivism, but the appellate court justified the enhanced penalty based on multiple prior convictions within five years and a pattern of drug dealing. The supreme court found the lower court's reasoning logical and sufficient, rejecting the appeal as groundless and reiterative.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.: The Court of Cassation dismisses appeals where the appellate court correctly applies recidivism based on a continuous pattern of criminal conduct, finding the lower court's reasoning free from logical defects and sufficient to determine the punitive treatment.

Schlagwörter

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drug trafficking conviction recidivism application Cassation appeal dismissal criminal penalty enhancement procedural costs award

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
Art. 99 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 99 cod.pen
articolo 616 cod. proc. pen
2.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Volltext

95 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione 1.11 ricorso di Florio Andrea avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 commesso in Gravina di Catania il 22.04.2019, è manifestamente infondato oltre che reiterativo di doglianze già dedotte in appello cui la decisione impugnata ha dato adeguata risposta mediante un apparato argomentativo, fol 2 e 3, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio e in specie la ritenuta recidiva.

La Corte di appello ha infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto della pluralità dei precedenti specifici reiterati nel quinquennio rispetto ai quali il fatto reato per cui si procede si pone in continuità ed è espressione proprio di quell'aggravio di pericolosità e capacità a delinquere previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod.pen.; ha ritenuto la sussistenza di elementi indicativi di un soggetto dedito allo spaccio di droga, tanto che l'episodio delittuoso per cui si procede non essendo un fatto episodico ed occasionale si inserisce in un contesto di dinamiche criminali in cui erano maturate le precedenti condotte illecite che avevano condotto alle condanne negli anni 2015/2018 ( v. fol 3 sentenza impugnata).Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. 2.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M